venerdì 22 febbraio 2013

Picconate … con lieve entità


A proposito dello … …

 

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

 
(Pubblicato - in formato pdf - sul sito www.ptpl.alterista.org ,Portale del Tecnico Publico Lombardo, alla pagina di aggiornamento del 25 febbraio 2013, sul sito www.UNITEL.it il 25/02/2013 e sul sito www.lexambiente.it il 28/02/2013 )

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L’imminente approvazione di norme intese a modificare il vigenteDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni è annunciata da sbandieratori della semplificazione che non riconoscono la legge di gravità:

infatti, non solo lanciano editti solutivi che puntualmente si frantumano sul selciato della dura realtà dei fatti, ma ripetono ottusamente lo stesso gesto come se le ragioni del disastro non dipendessero da un difetto di conoscenza delle leggi fisiche ma dalla cieca fortuna.

 

Di fronte alla loro strana scienza o attitudine, sia chiaro, non offro il punto di vista di un sapiente più sapiente di un altro sapiente, ma solo l’allerta di una vedetta che teme l’imbottigliamento del dubbio, la canalizzazione del silenzio nelle tubazioni del “ci penso io”, la colonna fumosa della penombra che si avvicina cavalcando buio e luce.

 

Dunque v’invito ad aspettare gli eventi con qualche precauzione, e cioè:

 

§  ad osservare quale sarà il nuovo testo del DPR 1392010 che verrà dopo la definitiva approvazione delle modifiche suggerite dall’apposito Gruppo di Lavoro, che ho proceduto a compilare ed estendere con le annotazioni opportune ai fini di una lettura chiara degli elementi previgenti e di quelli che muteranno;

 

§  ad assorbire a piccoli sorsi le ragioni - enunciate dal Gruppo di Lavoro in una apposita Relazione Illustrativa - per le quali si è ritenuto di proporre talune modifiche al DPR 139/2010;

 

§  a non farvi distrarre dalle intemperanze verbali o deficienze comunicative (per me? solo sfizi e libertà espressive) che costellano le note di commento, usate come specchietto per allodole che vogliono volare solo verso l’alto, ignorando che “La gloria è simile a un cerchio d'acqua che non smette mai di allargarsi, fino a che si disperde in un nulla(William Shakespeare, mi hanno detto).

 

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AFFERTENZE GENERALI

 

Per agevolare la percezione testuale del DPR 139/2010 che verrà, il significato delle sue modificazioni ecc…, ho utilizzato artifici di varia natura:

 

1.      stilistici: per rendere evidente quale parte del testo è da considerarsi novazione (caratteri in rosso) rispetto al testo (caratteri in nero) che rimarrà immutato;

 

2.      organizzativi: collocazione di un riquadro con sfondo verde, riportante le spiegazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, a ridosso delle varie parti degli articoli cui si riferiscono;

 

3.      ricognitivi: trascrizione, nelle note a piè di pagina o a ridosso delle spiegazioni del Gruppo di Lavoro, del testo originario del DPR 139/2010 che non sopravvivrebbe alle modifiche;

 

4.      comunicativi: solo per chi ha voglia, tempo, curiosità, ho aggiunto – dove mi è sembrato utile e provocatoriamente stimolante, ma sempre in posizione secondaria – dei commenti personali facilmente superabili voltando pagina. 

 

Ora, avendo fornito le necessarie indicazioni sugli strumenti che avete a disposizione, vi lascio alla lettura che vorrete fare, invitandovi a non dimenticare queste indicazioni introduttive del Gruppo di Lavoro:

 

 

 
La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedimentali.
Il Gruppo di lavoro ha individuato e messo in evidenza le criticità del D.P.R. n.139 del 2010, proponendo modifiche ed integrazioni del testo del regolamento e dell’allegato.
In sede di applicazione del regolamento del 2010, erano emerse, in particolare, difficoltà applicative legate alla costruzione dell’allegato, caratterizzato da numerose eccezioni per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli provvedimentali delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, in alcuni casi (in particolare, nelle fattispecie di cui ai nn. 1 e 30 dell’allegato), anche per gli interventi ricadenti nell’ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del DM n. 1444 del 1968. Da ciò derivava, infatti, la “complicazione” del quadro giuridico di riferimento, per cui le medesime tipologie di interventi, ancorché definite dall’allegato di lieve entità, potevano essere ammesse alla procedura semplificata solo se ricadenti su aree ex lege “Galasso” (art. 142 del codice di settore) o sottoposte a vincoli d’insieme di bellezza panoramica (lettera d) dell’art. 136), mentre rimanevano soggette alla procedura autorizzatoria ordinaria negli altri casi, ossia, come anticipato, ove l’intervento proposto avesse dovuto essere eseguito in area sottoposta a vincolo di c.d. “bellezza individua” (art. 136, comma 1, lett. a) e b), del Codice) ovvero a vincolo provvedimentale di “bellezza d’insieme” quale “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” (art. 136, comma 1, lett. c), del Codice).
La proposta limita solo a pochi casi la suddetta esclusione dal regime autorizzatorio semplificato.
In tutte le altre ipotesi, la novella riconosce, più coerentemente, che tutti gli interventi di lieve entità, in quanto tali, sono ammessi alla semplificazione, con l’unica differenza per cui, in alcuni casi determinati, gli interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. a), b) e c) sono soggetti esclusivamente un maggiore approfondimento e un contenuto più ricco nella scheda “semplificata” (già prevista dal dPCM 12 dicembre 2005), richiesta in generale per tutti gli interventi di lieve entità.
L’esclusione – in via di eccezione – dalla semplificazione continua a valere per le tipologie di interventi di cui ai numeri 1), 2) e 15) dell’allegato. Si tratta di interventi di maggiore impatto (incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc.; interventi di demolizione e ricostruzione; realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici), per i quali il Gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito, ha convenuto sulla necessità di mantenere la procedura ordinaria dell’art. 146 del codice. Tali tipologie di intervento restano pertanto escluse dalla semplificazione, come già detto, quando sono da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) o c) del Codice, nonché, limitatamente alle fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell’ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
Inoltre, secondo quanto previsto al punto 37 dell’allegato, rimane esclusa dalla semplificazione l’autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo di c.d. “bellezza individua” ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a) e b), del Codice.
Il Gruppo di lavoro ha altresì proposto un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell’allegato. Sulla base della delega intervenuta, si è pertanto proceduto ad una generale ricognizione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; ciò allo scopo di precisarne meglio portata e caratteristiche, e di rendere conseguentemente più agevole lo stesso ricorso al regime semplificato, in ragione della migliore individuazione della fattispecie ad esso assoggettata, tanto da parte del privato quanto ad opera delle amministrazioni coinvolte.
 

 

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157) (GU n.199 del 26-8-2010 )

 

Note:

-          Entrata in vigore del provvedimento originario: 10/09/2010

-          Testo vigente al 22 febbraio 2013, aggiornato con le modifiche suggerite dal Gruppo di Lavoro

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni; 
 
Emana
il seguente regolamento:
                              
 
Art. 1
Interventi di lieve entità soggetti
ad autorizzazione semplificata
 
  1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di  autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o beni[1] immobili sottoposti alle norme di tutela  della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento. Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. In caso di variazioni progettuali l’istanza, ove riguardi interventi di non lieve entità, è soggetta al procedimento ordinario di cui all’articolo 146 del Codice.[2] 
 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione.[3]
 
 
 
 
 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’art.1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
“Al comma 1 si è precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità “le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”. Esigenze di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione e garanzia dell’iniziativa privata, specialmente quando siano già stati effettuati investimenti per la realizzazione dell’intervento, rendono ragionevole ricondurre questa particolare ipotesi nell’ambito della fattispecie oggetto di autorizzazione semplificata, ove si consideri che l’intervento non deve essere mutato rispetto a quello precedentemente autorizzato (o, qualora se ne chiede una modifica, essa deve essere conforme alle prescrizioni dettate in sede di vestizione del vincolo eventualmente sopravvenute e comunque deve riguardare interventi di lieve entità rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente regolamento), e che deve essere trascorso un lasso di tempo contenuto (max. 120 gg.) dalla scadenza del titolo autorizzatorio precedente.
Al comma 2, si è chiarita la portata delle specificazioni e rettificazioni che potranno essere apportate elenco di cui all’allegato 1 al presente regolamento con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.”
 

Commento
 
Confrontando il testo del nuovo comma 1 dell’art.1 e le spiegazioni rese dal Gruppo di Lavoro nella Relazione Illustrativa, vengono in rilievo – come si tenterà di segnalare - incoerenze e contraddizioni.
 
Secondo il Gruppo di Lavoro la nuova formulazione della norma deve intendersi finalizzata ad estendere il procedimento semplificato ad una nuova fattispecie: quella delle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute, e ciò è ragionevole 
 
ove si consideri che l’intervento non deve essere mutato rispetto a quello precedentemente autorizzato (o, qualora se ne chiede una modifica, essa deve essere conforme alle prescrizioni dettate in sede di vestizione del vincolo eventualmente sopravvenute e comunque deve riguardare interventi di lieve entità rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente regolamento), e che deve essere trascorso un lasso di tempo contenuto (max. 120 gg.) dalla scadenza del titolo autorizzatorio precedente. …”.
 
 
Ma nella sua formulazione testuale la norma dice altro, proponendosi di aggiungere non una ma due distinte fattispecie assoggettabili a procedimento semplificato, e cioè:
 
1.      le istanze finalizzate al “rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.”;
 
2.       e le istanze finalizzate alla esecuzione di “variazioni progettuali” che riguardino “interventi di lieve entità[4].
 
Quanto alla seconda fattispecie, per vero, non se ne vede l’utilità o lo scopo, posto che assoggettare al medesimo regime gli interventi di lieve entità :
·         che si intendano eseguire in base ad una istanza ex novo ;
·         o che si intendano eseguire sulla base di una istanza di variazione;
 non è una SEMPLIFICAZIONE ma una inutile RIDONDANZA.
 
Ma, in disparte questa incongruenza marginale, ci si chiede: l’estensione del regime del procedimento semplificato alle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute è veramente una semplificazione?
 
Proviamo a fare – come si usa dire – due conti:
 
§  supponiamo che il Sig. Rossi abbia realizzato due dei cinque piani autorizzati da una  autorizzazione paesistica scaduta e richieda il rinnovo di quest’ultima per completare gli altri tre piani; 

 

§  ecco, secondo il nuovo art.1,  comma 1,  del Dpr 139/2010 potrà accedere al procedimento semplificato previa verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
 
1.    che la precedente autorizzazione paesistica sia scaduta da non più di centoventi giorni;
2.   che con la rinnovata autorizzazione paesaggistica si eseguino quegli interventi in tutto o in parte non eseguiti con l‘autorizzazione paesaggistica scaduta:
3.   che il progetto delle opere per le quali si richiede il rinnovo sia conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
 
 
§  Sennonché, queste “condizioni” per l’accesso al regime del procedimento “semplificato” sono alquanto dubbie e incoerenti, se si considera:
 
a)   che la precedente autorizzazione paesistica scaduta, rilasciata evidentemente in aderenza al regime ordinario (con una tempistica, l’intervento di organi ed il rispetto di regole e  formalità totalmente diversi da quelli previsti, dal DPR 139/2010, per i lavori di “lieve entità”), potrebbe essere rinnovata non solo se conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato, ma anche se conforme … alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;
 
b)   che la conformità a “prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute” di un progetto di realizzazione di tre piani (quello presentato dal Sig. Rossi), è verificabile solo operando secondo il regime ordinario dell’art. 146 del Dlvo 42/2004 e s.m.i.;
 
c)   che, se così non fosse, si giungerebbe ad istituire una normazione differenziale illogica ed insensata, per la quale – al cospetto di medesime “prescrizioni di tutela” – si imporrebbero diversi regimi;
 
d)   nel nostro caso, infatti, secondo la norma e le spiegazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, il Sig. Rossi potrebbe avvantaggiarsi di una procedura semplificata cui è negato accesso a qualunque altro cittadino che intendesse ordinariamente eseguire le medesime opere;
 
e)   si dirà: “ma il Sig. Rossi si è già assoggettato alla procedura ordinaria, tanto che è titolare di una autorizzazione paesaggistica scaduta”!. 
 
f)    E’ Vero: ma la ragionevolezza di questo vantaggio risiede solo nella “permanenza” delle norme di tutela, mentre non v’è alcuna ragionevolezza nel riservargli questo stesso vantaggio di fronte a prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute” all’autorizzazione paesaggistica scaduta. Di fronte a queste ultime, infatti, l’esistenza di un titolo scaduto non garantisce l’esistenza di una conformità “attuale”.
 
g)   Opinare diversamente, in definitiva, giustificherebbe un nuovo, infondato principio, e cioè che l’esistenza di un’autorizzazione paesaggistica scaduta, anche quando gli interventi non siano stati eseguiti o in presenza di “prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”, produce effetti sulle modalità di esercizio della tutela, rendendo possibile l’applicazione del regime semplificato del DPR 139/2010 (tempi abbreviati; nessun passaggio in Commissione; ecc..) in luogo del regime ordinario di cui all’art. 146 del D.Lvo 42/2004 e s.m.i. (tempi lunghi; passaggio in Commissione; ecc…);
 
h)   No: i conti non tornano. E se ne trae evidenza anche provando a risalire all’origine del senso partendo da un diverso versante dell’impervia struttura del nuovo art.1 del DPR 139/2010, e cioè valutando l’incompatibilità della “condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute” con la previsione dell’art. 4, comma 12 del medesimo DPR 139/2010, secondo la quale “Nel procedimento di cui al presente decreto non e' obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio … :
 
    perché in presenza di un intervento di NON LIEVE ENTITA’, è pacifico che la verifica della conformità alle prescrizioni di tutela segue il procedimento ordinario di cui all’art. 146 del DLvo 42/04 e s.m.i., con obbligo di sottoposizione al parere della Commissione Paesaggistica;
 
    e quindi la superfluità della supervisione della citata Commissione è “tecnicamente” comprensibile qualora il Sig. Rossi riproponga – in vigenza delle medesime norme di tutela - interventi già esaminati e ritenuti conformi, essendo ovvio che di fronte a nuove prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute un precedente parere sarebbe insignificante (come il parere sul film espresso da una commissione che, per tutto il tempo della proiezione, ha bivaccato nella hall del cinematografo …);
 
    ma se, di fronte a nuove prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, il rinnovo di una autorizzazione paesaggistica scaduta relativa a lavori di NON LIEVE ENTITA’ deve necessariamente acquisire un nuovo parere della Commissione Paesaggistica, è da escludersi la possibilità di praticare il procedimento semplificato di cui al DPR 139/2010, che - invece – postula la non obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio .
 
 
 
Sarà che l’essere un geometra dell’entroterra Casertano m’impedisce di accedere all’orizzonte logico del nuovo art.1, comma 1, del DPR 139/2010 intravisto dagli esperti.
 
Sarà che l’essere un provinciale m’impedisce di accedere alle ragioni che spingono ad una riscrittura del DPR 139/2010 che include impunemente situazioni “non rientranti nell’oggetto della delega di cui all’art. 146 comma 9 del Codice” (secondo il quale : “…  sono stabilite procedure semplificate per il rilascio  dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità”, e non anche in relazione ad interventi di “consistente entità”) …  
 
Ok : non mi offendo delle accuse di essere un provinciale o un chissachecosaltro, ma chiedo ai lettori che non si sono rifiutati di seguirmi in questo ragionare se si può definire “semplificazione” qualcosa che “complica” la vita degli operatori. 
 
Soprattutto di quelli che non capiscono cosa ci sia di complicato nel tentare la strada molto più semplice dell’uso dei principi e degli strumenti che già conosciamo:
 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

 
    ad esempio, in analogia con la riportata disciplina del DPR 380/01, stabilendo che:
               
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito dall’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata é subordinata al rilascio di nuova Autorizzazione secondo il procedimento ordinario di cui all’art. 146 del DLvo 42/2004 e s.m.i., salvo che le stesse non rientrino tra quelle di “lieve entità” assoggettabili al procedimento semplificato di cui al DPR 139/2010 .
 
               
    e – perché no - finalizzando gli sforzi a quella “vera” semplificazione che sarebbe l’unificazione dei tempi di vita di tutta quella miriade di atti che finiscono per limitare e/o condizionare il Sig. Rossi in quell’unico gesto che, in definitiva, è edificare (altrimenti è come pretendere di agevolare il trasporto delle merci obbligando all’uso di un mezzo in cui ogni ruota, bullone, asse, ecc… può rompersi in modo differenziato, per i fatti suoi  … …  ).
 

 

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Art. 2 - Semplificazione documentale.
 

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato assevera altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con riferimento alla parte dell’intervento che comporta un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore del bene.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Nei casi indicati nel successivo comma 3 la scheda deve essere predisposta con le modalità ivi specificate.

3. Per gli interventi di lieve entità di cui ai numeri 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 41 dell’Allegato I al presente decreto, che riguardano immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, la scheda di cui al comma 2 ed il relativo corredo documentale e fotografico sono predisposti con particolare attenzione ai beni e ai valori storico-culturali, naturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento, nonché ai livelli di tutela rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, ed evidenziando la congruità paesaggistica delle soluzioni proposte sotto il profilo morfo-tipologico, dei rapporti dimensionali, dei materiali, delle finiture e delle cromie.

4. Alla presentazione della domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.[5]

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’art.2 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
L’articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del DPR 139/2010. Si esaminano di seguito le variazioni rispetto al testo precedente.
Al comma 1, in applicazione del principio di asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi da parte del tecnico abilitato, che trova ormai applicazione in via generale nella disciplina degli interventi edilizi (vd. artt. 6, 20, 22, 23 T.U. ed. e art. 19 l. 241/1990), si sono chiariti, alleggerendoli, gli oneri documentali gravanti sul privato, precisando altresì che tale asseverazione non deve riguardare tutti gli aspetti urbanistico-edilizi dell’intervento, ma solo quelli che hanno rilievo paesaggistico, comportando un’alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore del bene. In questo quadro, si è di conseguenza alleggerita anche l’azione amministrativa, eliminando l’onere per i comuni di attestare la conformità urbanistico edilizia degli interventi laddove l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione non coincidesse con quella competente in materia urbanistico edilizia, come avviene tutte le volte in cui delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica siano le Province o gli Enti parco.
Al comma 2, si è eliminato il rinvio a convenzioni tra il Ministero e le Regioni per ulteriori semplificazioni documentali all’istanza di autorizzazione semplificata perché ritenute non rientranti nell’oggetto della delega di cui all’art. 146 comma 9 del Codice.
L’attuale comma 3 specifica, come già esposto sopra, i contenuti che la documentazione richiesta deve presentare con riguardo ad una serie di interventi elencati nell’Allegato 1 allorquando riguardino immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c). La previsione “compensa” la precisazione, contenuta nell’allegato, secondo la quale tutti gli interventi di lieve entità (salvo – come detto – quelli di cui ai nn. 1, 2 e 15 e, in alcune limitate ipotesi, quelli di cui al n. 37) godono della semplificazione, anche se ricadenti su beni vincolati con vincolo provvedimentale delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 136 del codice di settore. La modifica mira a rendere più omogeneo, semplice e chiaro il quadro normativo, altrimenti troppo articolato in sottodistinzioni poco comprensibili; si ripromette altresì l’obiettivo di fornire certezza a privati e amministrazione in sede di valutazione della rilevanza paesaggistica dell’intervento, garantendo la più ampia applicazione del regime autorizzatorio semplificato.
Il comma 4, tiene luogo delle previsioni in materia di trasmissione in via telematica dei documenti, prima contenute al comma 3, ma reca, per ragioni di semplificazione e alleggerimento della lettera della norma, un rinvio generale alle “vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale”.
 

 
 
 
Commento
 
La riformulazione dell’art. 2 del DPR 139/2010 dà ragione, in parte, a quelli che avevano segnalato contraddizioni e incoerenze nel testo originario[6].
 
Resta però insuperata la sensazione di una decrittazione superficiale, talvolta imbarazzante.
 
Ad esempio, confrontando il testo del nuovo comma 1 dell’art. 2 e le spiegazioni rese dal Gruppo di Lavoro nella Relazione Illustrativa, dovremmo accreditare la tesi che: 

 

in applicazione del principio di asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi da parte del tecnico abilitato, … , si sono chiariti, alleggerendoli, gli oneri documentali gravanti sul privato, precisando altresì che tale asseverazione non deve riguardare tutti gli aspetti urbanistico-edilizi dell’intervento, ma solo quelli che hanno rilievo paesaggistico, comportando un’alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore del bene. “

 
Come, come, come … ? 
 
Qualcuno ha – per caso – abolito la norma del DLvo 42/2004 che si riporta ?
 
 

Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: 
    a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 
    b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; 
    c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed  autorizzati  in base alla normativa in materia. 

 
 
Beh, se questa norma non è stata abolita e non ho bruciato quegli ultimi neuroni sopravvissuti alle intemperanze che la vita ha praticato su un piùchecinquantenne, devo necessariamente dedurre che un’altra semplificazione introdotta dal rinnovato DPR 139/2010 sarà quella di imporre l’asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi che – a mente dell’art. 149 del DLvo 42/2004 – sono eseguibili senza richiedere Autorizzazione Paesistica … (?).
 
Insomma: 
è come se al centro di Roma, nell’incrocio più trafficato, nel giorno in cui si chiudono le scuole, la Roma ha vinto lo scudetto e c’è lo sciopero generale dei mezzi di trasporto, un vigile severo e irreprensibile  – dopo una attesa estenuante - vi dica: “e va bene, ora puoi attraversare, ma solo perché … il semaforo è verde!”… 
 
Per fortuna, per come estesa, la norma afferma altro, e cioè che il contenuto dell’asseverazione di conformità urbanistico-edilizia deve riguardare esclusivamente quegli aspetti di un intervento che rilevino ai fini della tutela del paesaggio.
 
Ma, anche qui, qual è l’utilità di una simile scelta se – quand’anche praticabile – comporterebbe una moltiplicazione delle elaborazioni progettuali per esigenze “distintive” destinate comunque a dissolversi nell’unitarietà finalistica di un intervento?
 
Semplificare non può significare imporre mille differenti modi per rappresentare e trattare un medesimo intervento di trasformazione del territorio, ma stabilire che tutti i controllori compiano i propri, distinti esami su un unico progetto.
 
Anche perché si potrebbe correre il rischio – in questo tempo di furbi e doppiogiochisti – in cui mille asseverazioni di conformità di piccole cose siano utilizzate per mascherare un inenarrabile, mostruoso tutto.  
 
 

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Art. 3
Termini per la conclusione del procedimento
 
  1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con  un provvedimento espresso entro il  termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,  corredata  della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2. 
 
 
                               

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Art. 4
Semplificazioni procedurali
 
1. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l’intervento progettato non sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica all’istante, rispettivamente, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione ordinaria. Ove l’intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, un’unica volta, gli ulteriori documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l’istanza è dichiarata improcedibile.[7]
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, l’asseverazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia presentata all’atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, e ne dà immediata comunicazione al richiedente.[8]
  3.  In  caso  di  esito  positivo  della  verifica  di  conformità urbanistica  ed  edilizia  di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione  valuta  la  conformità dell'intervento alle  specifiche  prescrizioni  d'uso  contenute  nel piano paesaggistico, anche solamente adottato,[9] o nella dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico[10] o nel provvedimento  di   integrazione   del   vincolo,   ovvero   la   sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti  nel  contesto  di riferimento. 
  4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3  sia  negativa, l'amministrazione competente al rilascio  dell'autorizzazione  invia comunicazione all'interessato ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  assegnando un termine di dieci giorni, dal  ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi   ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione  rigetta motivatamente la domanda entro i 10 giorni successivi[11]. 
5. (soppresso) [12]
  6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica  dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla  documentazione in  suo  possesso,  una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di  venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata  comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il  termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia tempestivamente[13] l'autorizzazione[14]. 
  7. L'amministrazione  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole  nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso  e  ne  da' immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione  rilascia  contestualmente,  se prescritto  e  ove  possibile,  anche  il  titolo   legittimante   le trasformazioni  urbanistiche  ed  edilizie  previste  nel   progetto. L'obbligo  di  motivazione  e'  assolto  anche  mediante  rinvio   ed allegazione del parere della soprintendenza. 
  8.  In  caso  di  valutazione  negativa  della  proposta   ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio  dell'autorizzazione,  il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della
proposta stessa, il provvedimento  di  rigetto  dell'istanza,  previa comunicazione all'interessato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,[15] dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i  motivi  di rigetto dell'istanza  e  di  non  accoglibilita'  delle  osservazioni
eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato  all'amministrazione  competente ed all'interessato[16]. 
  9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione  o  la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione  conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli  articoli  2,  comma  8,  e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni, in materia di conclusione del procedimento. 
  10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non  vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta[17] quando  l'area  interessata  dall'intervento  di  lieve  entita'  sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico,  nel   piano paesaggistico o negli atti di integrazione del  vincolo  adottati  ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice. 
11. (soppresso)[18] 
  12. Nel procedimento di cui al presente decreto non e' obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per  la  conclusione  del  procedimento  di  cui all'articolo 3.  
 
 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’art.4 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
L’articolo 3 modifica ed integra l’articolo 4 del DPR 139/2010, come di seguito specificato.
Al comma 1 si è eliminato l’onere della p.a. di comunicare l’avvio del procedimento, essendo questo attivato su istanza di parte, mentre si è chiarito che decorso inutilmente il termine fissato per l’eventuale integrazione documentale da parte del privato, “l’istanza è dichiarata improcedibile”; ai commi seguenti sono state apportate solo lievi modifiche di carattere meramente formale, allo scopo di apportare maggiore chiarezza, snellendolo, al disposto normativo.
Al comma 2, è stato introdotto un alleggerimento procedurale, eliminando il riferimento alle modalità di verifica della conformità urbanistica nelle ipotesi in cui l’amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico non coincida con il Comune. Tale riscontro avverrà quindi sulla base dell’asseverazione di conformità urbanistica prodotta dall’istante.
Al comma 3, si chiarisce che il riscontro di conformità paesaggistica avviene anche sulla base delle prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico adottato, ma non ancora approvato.
E’ stato, poi, soppresso il comma 5, che prevedeva la possibilità per l’istante cui l’autorizzazione fosse stata negata dall’amministrazione competente alla gestione del vincolo di chiedere una pronuncia del soprintendente. Si è, invero, ritenuto che tale facoltà determinasse un inutile aggravamento procedurale e un eccessivo carico amministrativo per le soprintendenze.
Al comma 6 si è precisato che in caso di mancata espressione, nel termine, del parere vincolante del soprintendente, l’ente locale deve provvedere sollecitamente.
Al comma 8, primo periodo, è stato specificato che il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente viene emesso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. E’ stato, inoltre, soppresso l’ultimo periodo, il quale recava l’ovvia affermazione per cui, ove il parere del soprintendente abbia carattere meramente obbligatorio e non vincolante, la conclusione del procedimento è rimessa all’amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico.
Al comma 10 è stato stabilito che il parere obbligatorio del soprintendente debba essere reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
E’ stato altresì eliminato il comma 11 (L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni), ormai superfluo dopo che la modifica introdotta nell’art. 146 del codice di settore dai numeri 1) e 6) della lettera e) del comma 16 dell’art. 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha abrogato lo stand still di trenta giorni originariamente previsto ed ha chiarito che il quinquennio costituisce un periodo non già di validità, bensì di efficacia dell’atto autorizzatorio.
 

 
 
Commento
 
La riscrittura dell’art. 4 del DPR 139/2010 è stata evidentemente operata da filosofi che non amano i cantautori, essendo evidente la loro propensione a ritenere che il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare[19], certo, ma lo puoi mischiare, agitare, trangugiare, e digerire per rivendere come nuovo ciò che è un mero ri-formulare .
 
Dall’inespugnabile castello dei compromessi e dalle segregate spinte alla normalità, infatti, ci si è comunque rifiutati di rispondere all’invocazione: “siate almeno chiari e coerenti”!.
 
Perché, ad esempio, che semplificazione è quella che – dopo tanto bla bla bla – si traduce, sostanzialmente, nella “duplicazione” delle “asseverazioni/verifiche” di conformità urbanistico-edilizia relativamente agli interventi di lieve entità ?
 
Vedo il vostro stupore di lettori, e magari – legittimamente – qualcuno si starà chiedendo se è il caso di allertare i miei familiari e i competenti uffici dell’ASL … … . 
 
Ma vi chiedo ancora il piccolo sforzo di comprendere il mio dramma:
 
§  sono un operatore Comunale e ricevo un’istanza per l’esecuzione di interventi di lieve entità soggetti a permesso di costruire e Autorizzazione Paesistica;
 
§  bene, leggo il nuovo art. 4, comma 2, del DPR 139/2010, e mi predispongo a verifica(re) preliminarmente, l’asseverazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia presentata all’atto della domanda ;
 
§  facile, mi dico, visto che il nuovo art. 2, comma 1, del DPR 139/2010 prescrive che : Nella relazione il tecnico abilitato assevera altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con riferimento alla parte dell’intervento che comporta un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore del bene. 
 
§  dunque, apro il fascicolo e … un momento! Qui la dichiarazione di conformità c’è, ma – giustamente – attiene solo a quella parte dell’intervento che comporta un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore del bene  …;
 
§  ma allora ne consegue, inoppugnabilmente, che dovrò richiedere – prima o dopo e per lo stesso intervento – una ulteriore, più estesa e verificabile  dichiarazione di conformità che soddisfi le pretese dell’art. 20 , comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i. , e cioè riferibile a tutte le questioni implicate o implicabili sotto il profilo urbanistico-edilizio:
 
 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art.
20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. …………….
 

 
 
§  Quindi, per quell’intervento che il precedente DPR139/2010 riteneva procedibile in base ad una sola asseverazione di conformità urbanistico-edilizia, ora – ai cittadini, ai tecnici, agli Uffici, all’universo mondo - si dice : no, non basta! Perché, per semplificare, ce ne vogliono due… … .  
 
Non chiamate l’Asl.
 
I fantasmi esistono … … se non li cercate nei castelli.
 
 
 

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Art. 5
Semplificazione organizzativa
 
  1. Al fine di  assicurare  il  sollecito  esame  delle  istanze  di autorizzazione  semplificata,  presso  ciascuna  soprintendenza  sono individuati uno o più funzionari responsabili  dei  procedimenti  in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive modificazioni. 
  2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 
2-bis. Al fine di consentire un’immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, l’autorità preposta alla gestione del vincolo provvede a trasmettere alla soprintendenza, con apposita evidenziazione, anche concordata, gli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata.[20]
 
 
 
 
 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’art.5 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
L’articolo 4 modifica l’articolo 5 del DPR 139/2010, introducendo il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che l’amministrazione preposta alla gestione del vincolo conferisca specifica evidenza, all’atto della relativa trasmissione, agli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ciò allo scopo di consentire alle soprintendenze di individuare tempestivamente e trattare celermente le predette pratiche, soggette a termini procedimentali più brevi.
 

 
 
 
 
                            

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Art. 6
Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate.
 
  1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle  regioni  a statuto ordinario. 
  2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle  prestazioni  amministrative,  di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. 
 
 

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Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione  delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Bondi, Ministro per i beni e le attivita'
                            culturali 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 393 
 
                                                           
 

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ALLEGATO 1

(previsto dall’articolo 1, comma 1)[21]

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
L’articolo 5 dispone la sostituzione dell’allegato 1 al DPR 139/2010 con il nuovo allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di “lieve entità” sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Si illustrano le modifiche rispetto al precedente allegato:
- Sono state eliminate – come già esposto sopra - le eccezioni alla possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata, che riguardavano le categorie di interventi di cui ai nn. 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, ove relative agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, nonché, nell’ipotesi di cui al n. 30, anche ove relative agli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili.
 

 

1. Incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare nelle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento di volumetria relativo al medesimo immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
- Ai numeri 1 e 2 è rimasto – come già detto – il precedente regime di eccezione dalla procedura semplificata, ma si è proceduto a una riformulazione testuale della clausola di esclusione.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
1.Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non  si  applica  nelle  zone  territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2  aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 
 
 

 

 

 

2. Interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
- Al numero 2 si è chiarito che, ai fini dell’assoggettamento a procedura semplificata, la demolizione e ricostruzione debba rispettare non solo la precedente volumetria e sagoma, ma anche insistere sulla medesima area di sedime.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

 

 

3. Interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti accessori o di superfetazioni manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 3 si è precisato che gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono ammessi a procedura semplificata solo se riferiti a superfetazioni (e manufatti accessori, si è ulteriormente specificato) che siano manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
3. interventi di demolizione senza  ricostruzione  o  demolizione  di superfetazioni  (la  presente  voce  non  si  applica  agli  immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

 

4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 4 si è chiarito che le chiusure di terrazze o di balconi sono assoggettate a procedura semplificata in ogni ipotesi, e non solo ove si tratti di balconi e terrazze già chiusi su tre lati.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:  aperture di  porte  e  finestre  o  modifica  delle  aperture  esistenti   per dimensione  e  posizione;  interventi  sulle  finiture  esterne,  con rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o  rivestimenti   esterni, modificativi di quelli  preesistenti;  realizzazione  o  modifica  di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni,  ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre  lati mediante  installazione  di  infissi;   realizzazione,   modifica   o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si  applica  agli immobili soggetti a tutela  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,
lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 
 

5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; lievi modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari e terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili.

 

Nessuna spiegazione è stata resa dal Gruppo di Lavoro – in riferimento alle modifiche apportate a questo punto dell’allegato 1 al vigente dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
5.  interventi  sulle  coperture  degli  edifici  esistenti,   quali: rifacimento del manto del tetto  e  delle  lattonerie  con  materiale diverso; modifiche indispensabili  per  l'installazione  di  impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione  delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini  o elementi consimili (la presente voce non  si  applica  agli  immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 
 

 

6. Modifiche che si rendono indispensabili per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 6 si è chiarito che solo gli adeguamenti antisismici o di contenimento dei consumi energetici degli edifici che rivestano carattere indispensabile possono beneficiare della procedura semplificata.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 
 
 

 

 

7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

 

Questo punto non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
7. realizzazione o modifica di autorimesse  pertinenziali,  collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente  interrate,  con  volume non superiore a 50 mc, compresi  percorsi  di  accesso  ed  eventuali rampe. Ogni successivo intervento  di  realizzazione  o  modifica  di autorimesse  pertinenziale  allo  stesso  immobile  è  sottoposto  a procedura autorizzatoria ordinaria; 
 
 

 

 

8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq e installazione di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 8 si è specificato che nella tipologia comprendente la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq, devono intendersi incluse anche le installazione di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq;
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
8. realizzazione  di  tettoie,  porticati,  chioschi  da  giardino  e manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi  una  superficie  non
superiore a 30 mq; 
 
 

 

 

9. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta.

 
 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
E’ stata inserita una nuova voce n. 9, comprendente la installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta, che costituisce in realtà una chiarificazione di quanto già contenuto nel numero 8.
 

 

 

10. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).

 

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc); 
 
 

 

 

11. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifiche puntuali dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero la realizzazione o la modifica di volumi tecnici.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 11 – riguardante gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche – è stata eliminata la salvezza delle procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore, posto che, in realtà, la disciplina speciale di settore non prevede nessuna agevolazione o semplificazione, per questo tipo di interventi, rispetto all’autorizzazione paesaggistica.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

 

12. Realizzazione o modifica di cancelli e recinzioni e costruzione di muri di contenimento del terreno con altezza non superiore a metri 1,50.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 12 si è puntualizzato che la costruzione di muri di contenimento del terreno è soggetta a procedura semplificata solo se limitata ad un’altezza non superiore a metri 1,50.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

13. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti, anche con incrementi di altezza non superiore al 20% dell’altezza preesistente.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 13 si è chiarito l’assoggettamento a procedura semplificata delle modifiche dei muri di cinta anche ove comportanti incrementi di altezza, purché contenuti entro il 20 per cento dell’altezza preesistente.
 

 

 

 

14. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.

 

Nessuna spiegazione è stata resa dal Gruppo di Lavoro – in riferimento alle modifiche apportate a questo punto dell’allegato 1 al vigente dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
13. interventi  sistematici  nelle  aree  di  pertinenza  di  edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi  pedonali  e  carrabili  di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non  si  applica  agli  immobili  soggetti  a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c),  del Codice); 
 
 

 

 

15. Realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c del Codice.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
E’ stata poi inserita la voce n. 15, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici (con esclusione degli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice); si tratta non di un inammissibile ampliamento, ma di una mera specificazione chiarificatrice delle tipologie già previste dalla precedente voce n. 14 dal d.P.R. n. 139 del 2010.
 

 

 

 

16. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.

 

Questo punto – salvo la numerazione e quanto riportato nella precedente nota - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; 
 
 

 

 

17. Posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'articolo 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore dell’edificio, l’installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 17 – concernente la posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi – si è inserita un’utile chiarificazione circa il fatto che l’installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche non è soggetta ad autorizzazione e ricade nell’ambito di attività libera di cui all’art. 149 del codice, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore dell’edificio, se effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
15. posa  in  opera  di  cartelli  e  altri  mezzi  pubblicitari  non temporanei di cui all'art. 153, comma 1  del  Codice,  di  dimensioni inferiori  a  18  mq,  ivi  comprese  le  insegne  per  le  attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1,  lettere a), b) e c) del Codice); 
 
 

 

 

18. Collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l’installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali .

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 18 – già n. 16 – è stata introdotta un’analoga, utile precisazione, chiarendo che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, in quanto non reca alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, l’installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
16. collocazione di tende da sole sulle facciate  degli  edifici  per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; 
 
 

 

 

19. Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazione di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, marciapiedi e percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; installazione di manufatti necessari per la sicurezza della circolazione; realizzazione di parcheggi a raso, a condizione che assicurino la permeabilità del suolo; sistemazione e arredo di aree verdi; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell’iter di formazione dello strumento urbanistico.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 19 – già n. 17 – (Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente) sono state introdotte ulteriori specificazioni delle tipologie già indicate (in termini peraltro non tassativi) dal d.P.R. n. 139 del 2010: percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell’iter di formazione dello strumento urbanistico.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali,  realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi  a  raso  a  condizione  che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; 
 
 

 

 

20. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; 
 
 

 

 

21. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 
 
 

 

 

 

22. Installazione di cabine per impianti tecnologici, ovvero sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 22 è stato chiarito che sia l’installazione di cabine per impianti tecnologici che la sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione sono sempre soggette a procedura semplificata, eliminando le precedenti specificazioni che si prestavano a ingenerare dubbi applicativi.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 
 
 

 

 

 

23. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di pubblica illuminazione; 
 
 

 

 

 

24. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.

 

Questo punto – salvo la numerazione e le spiegazioni generali rese dal Gruppo di Lavoro - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
22. installazione di impianti tecnologici esterni per  uso  domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di  climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente  voce  non si applica agli immobili soggetti a  tutela  ai  sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

 

25. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni.

 

Nessuna spiegazione è stata resa dal Gruppo di Lavoro – in riferimento alle modifiche apportate a questo punto dell’allegato 1 al vigente dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie  non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc  (la presente  voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 
 

 

 

 

26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

 

Questo punto – salvo la numerazione e l’aggiunta della parola “mobili” - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
24. Installazione  di  impianti  di  radiocomunicazioni  elettroniche mobili, di cui all'articolo 87  del  decreto  legislativo    agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di  antenne non superiori a 6 metri se collocati su  edifici  esistenti,  e/o  la realizzazione di sopralzi di infrastrutture  esistenti  come  pali  o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione  di  apparati di telecomunicazioni a servizio  delle  antenne,  costituenti  volumi tecnici, tali comunque da  non  superare  l'altezza  di  metri  3  se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a terra; 
 
 

 

 

27. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc ed opere di recinzione e sistemazione correlate.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 
 
 

 

 

28. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie; 
 
 

 

 

 

29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che  comportino  la  modifica  della  morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; 
 
 

 

 

 

30. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 30 mq.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nella voce n. 30, già voce n. 28 – Pannelli solari, termici e fotovoltaici – il limite di superficie è stato ampliato da 25 a 30 mq, per tenere conto della pratica più diffusa.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente  voce  non  si  applica  nelle  zone  territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale  n.  1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle  aree  vincolate  ai  sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del  Codice),  ferme restando  le  diverse  e  più' favorevoli  previsioni  del   decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante  "Attuazione  della direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli   usi   finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della  direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 
 
 

 

 

31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di ridotti manufatti in soprasuolo.

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Al n. 31 è stato chiarito che i nuovi pozzi e le opere di presa e prelievo da falda sono sottoposti a procedura semplificata solo ove i manufatti in soprasuolo siano di ridotte dimensioni.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
29. nuovi  pozzi,  opere  di  presa  e  prelievo  da  falda  per  uso domestico,   preventivamente    assentiti    dalle    Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 
 
 

 

 

32. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 ml ed esclusivamente per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nella voce 32 – già voce n. 30 – (Tombinamento parziale di corsi d'acqua) si è precisato che la possibilità di semplificazione riguarda le autorizzazioni finalizzate a consentire l’accesso a edifici esistenti, a prescindere dalla loro attuale destinazione ad abitazione, che costituisce di per sé un dato non avente alcuna rilevanza dal punto di vista paesaggistico.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o  a  fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura  di  tratti  tombinati  di corsi d'acqua; 
 
 

 

 

33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in  funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; 
 
 

 

 

 

34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi e di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell’ingegneria naturalistica.

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 34 – già n. 32 – relativo al ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, è stata aggiunta la specificazione per cui questa voce comprende anche gli interventi di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
E’ stata eliminata la voce di cui al precedente n. 33 (taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali) perché in realtà rientrante nella previsione sugli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa  dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; 
 
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; 
 
 

 
 

 

35. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di  immobili esistenti, per superfici non  superiori  a  100  mq,  preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 
 
 

 

 

36. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni  agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq,  preventivamente  assentiti  dalle amministrazioni competenti; 
 
 

 

 

37. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove non ricompresi in aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fermo restando che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell’ambito di interventi organici di tipo silvo-colturale.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nella stessa logica, nel n. 37, già n. 36 – concernente il taglio di alberi isolati o in gruppi – si è chiarito che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell’ambito di interventi organici di tipo silvo-colturale; nello stesso numero, è stata comunque esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata con riguardo alle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi  nelle  aree di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  c)  e  d),  del  Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 
 
 

 

 

 

38. Manufatti realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.

 

 

Questo punto – salvo la numerazione - non è stato modificato rispetto al testo vigente.
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq; 
 
 

 

 

 

39. Interventi comportanti l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a trenta e fino a centottanta giorni, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione l’occupazione temporanea fino a trenta giorni, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico o delle regole d’uso contenute nel provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico.

 

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Nel n. 39, già n. 38, riguardante gli interventi comportanti l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, si è precisato, anche al fine di fugare equivoci circa possibili “liberalizzazioni” totali di simili interventi al di sotto dei 180 giorni, che siffatte occupazione sono libere per un periodo fino a trenta giorni, sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica se di durata compresa tra 31 e 180 giorni e richiedono, infine, la normale procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del codice per ogni durata superiore; la precisazione chiarisce altresì che le installazioni fino a 30 giorni sono “libere” solo a patto che non sia diversamente disposto dal piano paesaggistico o dalle regole d’uso contenute nel provvedimento di vincolo.
 
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
38. occupazione temporanea di  suolo  privato,  pubblico,  o  di  uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e  simili,  per  un periodo superiore a 120 giorni; 
 
 

 
 

 

 

40. Strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero.

 

Nessuna spiegazione è stata resa dal Gruppo di Lavoro – in riferimento alle modifiche apportate a questo punto dell’allegato 1 al vigente dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
Testo dell’Allegato 1 al dpr 139/2010 sostituito:
 
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. 
 
 

 

 

41. Varianti, in corso d’opera, di lieve entità al progetto originariamente autorizzato, anche relative a modeste traslazioni dell’area di sedime dell’intervento autorizzato, purché non comportino inottemperanza a prescrizioni concernenti il posizionamento di singoli manufatti, nonché a modifiche alla sagoma degli edifici, limitatamente a quelle conseguenti agli interventi di lieve entità di cui ai numeri 4, 5 e 6 del presente allegato.

 

 

Spiegazione che il Gruppo di Lavoro ha reso – in riferimento alle modifiche apportate all’allegato 1 dell’attuale dpr 139/2010 -  nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA allegata allo Schema di DPR:
 
E’ stata altresì inserita una nuova voce (che si colloca al n. 41), che costituisce in realtà una specificazione chiarificatrice di quanto già previsto nell’allegato e sulla necessità della cui esplicitazione era stata ripetutamente richiamata l’attenzione da parte dell’ANCI, in accordo con le Regioni, nella quale si assoggettano a procedura semplificata le varianti non sostanziali di progetti già autorizzati, anche di non lieve entità.
 

 

 
 
 

**********

 
 
 
Commento Conclusivo
 

La riscrittura del DPR 139/2010 è soprattutto un’operazione di maquillage.

 

E la si può apprezzare, proprio sul piano estetico se il confronto fra il nuovo testo e quello precedente si fa invertendo il senso delle domande (tipo: quale parte del testo precedente coincide con il testo riscritto?[22] ecc…).

 

A mero titolo dimostrativo riporto il seguente esempio: se si confronta il testo riportato nella colonna sinistra con quello della colonna destra e si indicano con lo stesso colore le parti invariate, si nota la marginalità (qualitativa e quantitativa) delle differenze.

 

 

Art 4, comma 1, originario
Art. 4, comma 1, futuro
1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione  paesaggistica,  ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia  assoggettato  al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non e' soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie  integrazioni  ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  ordinaria.  Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad  autorizzazione  semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento.   Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento. 
 
1.L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l’intervento progettato non sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica all’istante, rispettivamente, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione ordinaria.
Ove l’intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, un’unica volta, gli ulteriori documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Decorso inutilmente il suddetto termine, l’istanza è dichiarata improcedibile.”;
 

 

Eppure queste poche novità sono enunciate con la seguente formula dallo Schema approvato dal Gruppo di Lavoro:

 

ART. 3

(Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 (colonna inistra) è sostituito dal seguente: … … ”(colonna destra).

 

Questa strana modalità di taglio e cucito, ripetuta molte volte (il caso più eclatante è la sostituzione integrale dell’allegato 1 al DPR 139/2010) ma senza né intenzione né voglia di costruire un abito realmente a misura di quanti dovranno indossarlo, giustifica la disillusione di chi si aspettava un impegno revisionistico sostanziale ed adeguato.

 

Un impegno, cioè, che avesse posto al centro i nodi problematici veri seguiti al DPR 139/2010, quali la necessità di coordinamento dei tempi e dei procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Paesistica con quelli inerenti i titoli edilizi, di rivedere la legittimità della espunzione dai procedimenti dell’intervento delle Commissioni per il Paesaggio, ecc …[23] .

 

Così non è stato e potremmo dedurne mille considerazioni allusive e dietrologiche.

 

Non importa, perché ci interessa, del frutto, la sostanza.

 

E la sostanza è :

 

  • parole, parole, parole per arrivare a scrivere il grande disegno della tutela paesaggistica incorniciato dal D.Lvo 42/2004 e s.m.i. ;

 

  • impegni, impegni, impegni firmati con un contratto che dice “guai a chi non rispetta le regole della tutela” e poi …

 

  • … e poi annunciare solennemente:“semplificheremo le procedure per gli interventi di lieve entità” e invece eliminare il parere delle Commissioni, intorcigliare la tempistica, ecc…;

 

  • … e poi promettere sfacciatamente: :“semplificheremo quello che abbiamo semplificato” e invece – invertendo il senso delle parole-parole-parole, contravvenendo al contenuto degli impegni-impegni-impegni, irridendo la solennità dei propri annunci - innestare gli interventi di consistente entità nella sottostante specie degli interventi di lieve entità … … .

 

 

E’ la pratica, cioè, di quella tecnica della comunicazione (e non solo) moderna consistente nell’affermare:

§  di “fare”mentre “non si fa”;

§  o di “non fare” mentre “si fa”.

 

E che, nel nostro caso dello Schema di Dpr in dirittura d’arrivo, si traduce nel dichiarare “stiamo salvaguardando il paesaggio” mentre lo si piccona … … con lieve entità.

 

                                                                                                                Geom. Bottone Marcellino

 

Piedimonte Matese, 22 febbraio 2013

 

 

P.S.

Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.

 



[1] Parola inserita ex novo dall’art.1 dello SchDPR
[2] Periodo inserito ex novo dall’art. 1 dello SchDPR
[3] Nuovo testo del comma 2 inserito dall’art. 1 dello SchDPR in sostituzione del seguente testo originario: “2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture  e  dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al  comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.”
 
[4] In caso di variazioni progettuali un’istanza non potrà mai essere assimilata ad un “rinnovo”.
[5] Nuovo testo dell’art. 2 inserito dall’art. 2 dello SchDPR in sostituzione del seguente testo originario:  1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina  paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei  beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori  paesaggistici  e  sono  indicate  le  eventuali  misure  di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione  il tecnico abilitato  attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non  coincida  con  quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione   del   comune   territorialmente   competente   di conformità dell'intervento  alle   prescrizioni   urbanistiche   ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di  inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380. 
  2. Alle  autorizzazioni   semplificate   non   si   applicano   le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante  individuazione  della  documentazione necessaria alla verifica  della  compatibilità paesaggistica  degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per  la  presentazione  della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione  semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni  stipulate  tra  il Ministero per i beni e le attività culturali e le  regioni,  possono essere concordate ulteriori semplificazioni della  documentazione  da presentarsi ai fini del presente comma. 
  3. La  presentazione  della  domanda  di   autorizzazione   e   la trasmissione dei documenti a corredo e' effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  recante  Codice dell'amministrazione  digitale.  Ove  l'istanza   paesaggistica   sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la  presentazione della domanda e della relativa  documentazione  avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive,  se istituito. 
 
[6] Mi si consenta il rinvio a due precedenti lavori, reperibili in rete o inviandomi mail all’indirizzo a margine: “SUL DPR 9 LUGLIO 2010 n. 139 - Quando per semplificare si abolisce … … “ e “La Commissione? E’ morta. Il Paesaggio vive?”.
[7] Nuovo testo del comma 1 inserito dall’art. 3 dello SchDPR in sostituzione del precedente testo:1. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione, ricevuta  la  domanda,  verifica  preliminarmente   se   l'intervento progettato non sia esonerato  dall'autorizzazione  paesaggistica,  ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure  se  sia  assoggettato  al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In  tali  casi, rispettivamente, comunica al  richiedente  che  l'intervento  non  è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie  integrazioni  ai
fini del rilascio  dell'autorizzazione  ordinaria.  Ove  l'intervento richiesto sia assoggettato ad  autorizzazione  semplificata  comunica all'interessato   l'avvio   del   procedimento.   Con   la   medesima comunicazione  richiede  all'interessato,  ove  occorrano,   un'unica volta,  i  documenti  e  i  chiarimenti  indispensabili,   che   sono presentati o inviati in via telematica entro il termine  di  quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino  alla  ricezione  della  documentazione  integrativa  richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine,  l'amministrazione  conclude comunque il procedimento.” 
[8] Nuovo testo del comma 2 inserito dall’art. 3 dello SchDPR in sostituzione del precedente testo:2. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione, entro il  termine  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  3,  verifica preliminarmente,  ove  ne  abbia  la   competenza,   la   conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica  ed  edilizia. Nel caso in  cui  non  sia  competente,  verifica  l'attestazione  di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui  territorio è' localizzato l'intervento o  l'asseverazione  prescritta  in  caso  di intervento  sottoposto  a  denuncia  di  inizio  di  attività,  già presentate  all'atto  della  domanda.  In  caso  di  non  conformità
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica  ed  edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della  domanda  di  autorizzazione  paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.” 
[9] Testo ex novo aggiunto dall’art. 3 dello SchDPR
[10] Testo ex novo aggiunto dall’art. 3 dello SchDPR
[11] Testo del comma 4 inserito dall’art. 3 dello SchDPR in sostituzione del precedente testo: “entro i successivi 10 giorni”
[12] Testo del comma 5 soppresso dall’art. 3 dello SchDPR :5. In caso di rigetto  della  domanda  l'interessato,  entro  venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente,   con   istanza   motivata    e    corredata della documentazione,  di  pronunciarsi  sulla  domanda  di  autorizzazione paesaggistica semplificata.  Copia  dell'istanza  è  contestualmente inviata  all'amministrazione  che  ha   adottato   il   provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le  proprie  deduzioni  al  soprintendente.  Ricevuta  l'istanza,  il soprintendente,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  verifica   la conformità dell'intervento progettato alle  prescrizioni  d'uso  del bene paesaggistico  ovvero  la  sua  compatibilità  paesaggistica  e decide in via definitiva,  rilasciando  o  negando  l'autorizzazione. Copia del provvedimento è  inviata  all'amministrazione  che  si  è pronunciata in senso negativo.“
[13] Testo del comma 6 aggiunto dall’art. 3 dello SchDPR
[14] Testo del comma 6 soppresso dall’art. 3 dello SchDPR : “, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice”
[15] Testo del comma 8 aggiunto dall’art. 3 dello SchDPR
[16] Testo del comma 8 soppresso dall’art. 3 dello SchDPR : ”In caso di parere obbligatorio e  non  vincolante del soprintendente, ai  sensi  del  comma  10,  il  provvedimento  di rigetto è adottato  dall'amministrazione  competente  al  rilascio dell'autorizzazione.” 
 
[17] Testo del comma 10 aggiunto dall’art. 3 dello SchDPR
[18] Testo del comma 11 soppresso dall’art. 3 dello SchDPR: ”L'autorizzazione paesaggistica semplificata è  immediatamente efficace ed è valida cinque anni.“
[19] Da : “Come è profondo il mare”, di Lucio Dalla
[20] Comma aggiunto dall’art. 4 dello SchDPR
[21] Testo dell’allegato totalmente sostituito dall’art. 5 dello SchDPR
[22] Io l’ho fatto, ma darne conto in modo esplicito significherebbe aggiungere un’altra versione del DPR 139/2010 a quella sin qui elaborata. Assicuro, dunque, a chi è interessato, la totale disponibilità a fornirne copia.
[23] Problematicità che ho segnalato con i lavori richiamati nella precedente nota 6.