Commento a margine della Sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania (Sezione Ottava) n. 5256 del
21/11/2013
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INDICE
INTRODUZIONE
IL
NUOVO CASO
SE LA GIUSTIZIA NON E’
MATEMATICA …
SE LA GIUSTIZIA E ’
MATEMATICA …
SE
GIUSTIZIA E’
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INTRODUZIONE
Da qualche tempo vado segnalando la necessità di emendare le
decisioni del giudice amministrativo da incongruenze logico-matematiche solo
apparentemente estranee alle questioni di diritto, di merito, di sostanza: e
ciò in base alla mera osservazione delle inferenze e delle conseguenze sul
“reale” di ciò che sembra giusto quando si procede con l’applicazione
pedissequa di formule di principio non sottoposte a verifica fattuale.
In un precedente lavoro[1], anzi, cercai di
dimostrare che:
“talvolta l’argomentazione giuridica non può
prescindere dal rispetto di una matematica dell’opinare, e cioè dalla necessità
che il giusto/vero sia definito da asserzioni logico-conseguenziali che
rispettino il perimetro insuperabile della verificabilità (in un processo in
grado di garantire che si determini una verità “secondo la legge” che sia anche
una verità “secondo la scienza”).
Perché la verificabilità attribuisce alle decisioni una certezza
doppia:
·
la certezza
che dal risultato si possa risalire sempre al medesimo principio (garanzia del
rispetto della legge);
·
la certezza
che il modulo adottato per raggiungere il risultato sia congruo e coerente
(garanzia del rispetto dell’obiettività).”
Con qualche esito? Non lo so.
Ma: INSISTO!
IL
NUOVO CASO
Al cospetto del Tar Campania – Napoli si è svolta (limitandoci a quel
che qui interessa) la seguente controversia:
- il
titolare di un permesso di costruire, rilasciato nel 2004 previo regolare
pagamento del contributo dovuto a titolo di partecipazione agli oneri di
urbanizzazione e costruzione, incorre nell’esecuzione di violazioni di cui
chiede ed ottiene – nel 2010 - sanatoria ai sensi dell’art. 36 del dpr
380/01 e s.m.i.;
- orbene,
poiché il rilascio del permesso in sanatoria del 2010 era stato
condizionato al pagamento di “euro
35.123,74 per l’oblazione ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001”, il ricorrente reagisce
rilevando l’errore consistente nella circostanza che il Comune “non avrebbe decurtato gli oneri
già versati per il ritiro del permesso di costruire” originario del 2004;
- e
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Ottava), con Sentenza n. 5256 del 21/11/2013, gli dà ragione: il Comune deve
restituire gli oneri versati per la realizzazione di un progetto assentito
nel 2004 mediante decurtazione dall’oblazione imposta per il rilascio del
permesso in Sanatoria del 2010.
La tesi del Tar Campania – Napoli è in linea con quella prevalente
tra i giudici amministrativi e, comunque, è assolutamente ragionevole, perché
la situazione del ricorrente, in fondo, non è dissimile da quella di chi versa
contributi urbanistici per un immobile che poi non edifica: in entrambi i casi,
il diritto alla restituzione del contributo è intimamente connesso e
giustificato dalla mancata esecuzione (per scelta o perché autorizzati, in via
ordinaria o per sanatoria postuma, a realizzare qualcosa di diverso rispetto
alla previsione originaria) di quanto originariamente autorizzato.
Solo che il Tar Campania – Napoli esprime questa pacifica e
condivisibile tesi con la seguente, testuale sequenza enunciativa:
“Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di
seguito precisati.
… … nella relazione conclusiva il verificatore
ha proceduto a calcolare sia l’oblazione dovuta ex art. 36 D.P.R. 380/2001 che
la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
In dettaglio, ha proceduto come segue:
I) Misura dell’oblazione ai sensi del T.U.
Edilizia:
a) quantificazione del contributo di costruzione
ex art. 16 T.U. Edilizia (da raddoppiare per individuare la misura
dell’oblazione) come somma tra: a) il costo della costruzione, calcolata in
relazione alla superficie complessiva, pari ad euro 13.522,17; b) gli oneri di
urbanizzazione, rapportati al volume dell’edificio, che ammontano ad euro
4.030,17;
b) la somma di tali importi è pari ad euro
17.552,34, al quale occorre sottrarre gli oneri di urbanizzazione già versati
dalla concessionaria in relazione al permesso di costruire n. 555/2010 (euro
2.446,66): la differenza ammonta ad euro 15.105,68;
c) ai sensi dell’art. 36 del T.U. Edilizia,
l’oblazione è pari quindi ad euro 30.211,36 (doppio del contributo di
costruzione come sopra determinato);
… … “
E allora mi sono chiesto:
SE LA GIUSTIZIA NON E’
MATEMATICA …
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),
con Sentenza n. 5256 del 21/11/2013 afferma un principio giusto, e cioè che gli oneri urbanistici
versati da un privato per ottenere il permesso di costruire un determinato
immobile nel 2004 gli devono essere resi se, nel 2010, l’immobile
effettivamente realizzato è :
- diverso
da quello autorizzato;
- dichiarato
“conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda” ai sensi dell’art. 36, comma 1,
del dpr 380/01 e s.m.i. ;
- assoggettato
“al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia” ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del dpr 380/01 e s.m.i. ;
Dunque, la formulazione matematica del processo logico/sequenziale
per pervenire alla formale attuazione dell’art. 36 del dpr 380/01 e s.m.i. e
del giusto principio statuito dal Tar Campania-Napoli avrebbe dovuto
inequivocabilmente consistere nella:
- determinazione
della ”oblazione”
di cui all’art. 36, comma 2, del dpr 380/01 e s.m.i., e cioè del “contributo di
costruzione in misura doppia” relativa all’edificio sanato nel
2010;
- decurtazione
– dalla misura della ”oblazione”
come sopra calcolata – degli oneri versati nel 2004 per il rilascio del
permesso di costruire un immobile poi non realizzato;
- e
dunque, in termini di rappresentazione matematica, nella applicazione
della seguente formula:
G = OS2010 – CU2004
In cui:
G = valore “Giusto” da
imporre al privato
OS2010 = Oblazione per Sanatoria 2010
CU2004 = Contributo Urbanistico versato nel 2004
- formula
che, se sostituiamo il termine ”OS2010” con i suoi parametri costitutivi “(CU2010 x 2)”, in definitiva assume la
seguente forma:
G = (CU2010 x 2) – CU2004
In cui:
G = valore “Giusto” da
imporre al privato
CU2010 = Contributo Urbanistico calcolato sull’immobile sanato nel
2010
2 = misura fissa di
penalità stabilita per legge
CU2004 = Contributo Urbanistico versato nel 2004
Ma il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),
con Sentenza n. 5256 del 21/11/2013, dopo aver riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione
- mediante riduzione dell’Oblazione
calcolata per la sanatoria del 2010 -degli oneri urbanistici versati nel
2004, indica come lecita l’applicazione della seguente formula:
G = (CU2010 – CU2004) x 2
In cui:
G = valore “Giusto” da
imporre al privato
CU2010 = Contributo Urbanistico calcolato sull’immobile sanato nel
2010
2 = misura fissa di
penalità stabilita per legge
CU2004 = Contributo Urbanistico
versato nel 2004
Perché questa formula è matematicamente “INCONGRUA” ?
Perché (nella situazione tipo di cui si discute e sulla quale si
è espresso il Tar Campania-Napoli) produce il non trascurabile effetto di restituire al privato - nel
momento in cui ottiene la sanatoria (nell’anno 2010) degli abusi eseguiti - il “doppio” di quanto effettivamente
versato nel 2004 per un immobile che poi non ha realizzato.
Effetto che discende matematicamente dalla collocazione - nella
formula assentita dal giudice amministrativo – del termine ”CU2004“ prima del “raddoppio” (misura fissa di
penalità stabilita al comma 2 dell’art. 36, dpr 380 e s.m.i.) di ”CU2010“ anziché dopo.
Per essere più chiaro e dimostrativo, rinvio alla seguente tabella
di confronto:
Formula adottata dal
Tar
G = (CU2010 – CU2004) x 2
|
Formula corretta
G = (CU2010 x 2) – CU2004
|
Assegnando
– come da Sentenza - a :
CU2010 = Contributo
Urbanistico calcolato sull’immobile sanato nel 2010 : euro 17.552,34
CU2004 = Contributo
Urbanistico versato nel 2004 : euro 2.446,66
|
Assegnando
– come da Sentenza - a
:
CU2010 = Contributo
Urbanistico calcolato sull’immobile sanato nel 2010 : euro
17.552,34
CU2004 = Contributo
Urbanistico versato nel 2004 : euro 2.446,66
|
Si
giunge ad un valore di G di
fatto imposto al privato :
|
Si
giunge ad un valore di G che
si sarebbe, invece, dovuto imporre al privato :
|
G = euro
30.211,36
|
G = euro
32.658,02
|
Dal
confronto si ricava – inequivocabilmente - che applicando le modalità di
calcolo adottate dal TAR Campania invece che quelle MATEMATICAMENTE corrette,
si è finito per imputare al ricorrente una minor somma pari a:
euro 32.658,02 - euro 30.211,36 = euro
2.446,66
E cioè,
allo sconto conseguito dal ricorrente mediante la decurtazione di euro 2.446,66 per oneri versati
nel 2004 già operata in entrambe le formule, si è ulteriormente aggiunto –
per effetto del procedimento di calcolo approvato dal TAR Campania -
l’ulteriore sconto di euro 2.446,66.
Fondando,
in tal modo, il giudizio di “incongruità” sopra espresso e dimostrazione
della ragione addotta, ovvero che la formula usata dal Tar
“produce il non trascurabile effetto
di restituire al privato - nel momento in cui ottiene la sanatoria (nell’anno 2010) degli abusi eseguiti - il “doppio” di
quanto effettivamente versato nel 2004 per un immobile che poi non ha
realizzato“
|
SE LA GIUSTIZIA E ’
MATEMATICA …
Una giustizia che restituisce euro 4.893,31 – a chi ha versato un
contributo urbanistico di euro 2.446,66 per un immobile non realizzato
– non è, evidentemente, matematica.
Certo, potrebbe trattarsi di un problema marginale se si
dimostrasse che origina da una calcolatrice difettosa, da una somma o addizione
imprecisa, da una distrazione esclusivamente contabile: ma si è visto che i
numeri hanno emesso un verdetto trasparente, verificabile, e dunque impongono
di attribuire la loro indigeribilità non al loro valore intrinseco ma ad un
errore logico/relazionale compiuto da chi li ha usati.
Dunque, non possiamo sfuggire alla necessità di accostare il
problema dell’incongruenza di un risultato matematico a un problema di
incongruenza logica e, per questa strada, di incongruenza … giuridica.
E’ questo il punto: le segnalate incongruenze logico-matematiche della
decisione del giudice amministrativo non sono estranee alle questioni di
diritto, di merito, che sostanziano il discorso giuridico sotto il profilo
logico/argomentativo.
nel caso sottoposto alla precedente analisi, ad esempio, è agevole
trarre la conclusione che la corretta applicazione di un principio non salva
dall’erronea determinazione di un giudizio finale, posto che tra il “ritenere
giusto” e “praticare il giusto” corre pur sempre la mediazione di una logica
consequenziale, che interseca ogni altro aspetto inessenziale al giudizio ma
che pure può sovvertirne il segno, se non – addirittura - l’essenza.
Ma, allora, come si può sostenere il valore, e talora
l’indispensabilità, di una assistenza logico/matematica al processo
argomentativo di tipo giuridico?
Quale sostegno, ad esempio con riferimento alla Sentenza n.
5256 del 21/11/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava), avrebbe potuto apportare questo osservatore “esterno” dei processi
adottati?
Beh, mi pare evidente:
- il fatto che l’applicazione di un principio
“giusto” esita risultati matematicamente “incongrui” segnala, se non la
possibilità di un inganno logico quantomeno un difetto di relazionalità
tra fatti o elementi considerati;
- nel caso in esame, in effetti, il riconoscimento
del diritto “giusto” alla restituzione degli oneri versati del 2004 dal
ricorrente è stato messo (dal
Tar Campania) in
relazione all’obbligo, altrettanto ”giusto”, del medesimo ricorrente di
pagare l’Oblazione per la sanatoria ottenuta nel 2010, tanto da far
decidere per una compensazione fra numeri espressivi di istanze giuridiche
distinte e distanti;
- dunque – escludendo che una logica matematica possa
dimostrare che il Tar abbia errato nel giudicare applicando “giusti”
principi – se ne deve trarre che gli errori del Tar siano da ricercarsi
nel modo in cui questioni diverse siano state poste sul medesimo piano;
- ad esempio, nel fatto che il diritto alla
restituzione degli oneri versati del 2004 e l’obbligo di pagare
l’Oblazione nel 2010, pur in capo allo stesso ricorrente, non sono state
trattate come questioni distinte e distanti, differenti sotto il profilo
del merito e delle conseguenze, eventualmente riassumibili in una
determinazione conclusiva omnicomprensiva solo per mero pragmatismo;
- dal rilievo degli esiti matematicamente incongrui
della formula adottata dal Tar Campania, quindi, è consentito risalire
all’errore decisivo dal medesimo compiuto: di consentire che gli oneri
urbanistici del 2004 legittimamente da restituire potessero essere
decurtati dagli oneri urbanistici 2010 calcolati per il diverso fine di
computare l’Oblazione di cui all’art. 36 del dpr 380/01 e s.m.i. ;
- tra queste due “entità” non v’è, infatti, alcun
rapporto giuridico o di fatto, in quanto GLI ONERI URBANISTICI VERSATI NEL
2004 AVEVANO NATURA DI “corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del
costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di
partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione
in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne
ritrae”
E AFFERIVANO A UN IMMOBILE NON PIU’ EDIFICATO, MENTRE IL DOPPIO DEGLI
ONERI DA VERSARE NEL 2010 AVEVANO NATURA DI “OBLAZIONE” PER SANARE OPERE
AFFATTO DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE;
- compensare tra queste due diverse entità è stato un
errore matematico che rinvia ad un errore logico il quale, a sua volta,
rinvia ad una errata relazione fra distinti elementi fattuali o
circostanziali.
- l’apporto alla riflessione giuridica di un
assistente logico-matematico, allora, non ha dimostrato soltanto che
applicando la formula del Tar Campania si restituiscono
“illegittimamente”, al ricorrente, il doppio degli oneri versati nel 2004
per un fabbricato non realizzato, ma anche che questo errore dipende
dall’aver messo in relazione questioni (Contributi Urbanistici e Oblazione
sanante) diverse sul piano computazionale e, risalendo lungo le tracce del
ragionamento logico-analitico enunciato in sentenza, in termini di
diritto.
SE
GIUSTIZIA E’
Siamo tutti interessati ad una giustizia migliore in termini di
efficacia, trasparenza, logica formale e sostanziale ecc… .
Ma non sempre apprezziamo la possibilità di ricercare
collaborazioni apparentemente estranee al mondo del diritto, inusuali,
portatrici di un linguaggio che non sembra appropriato a codici già densi di un
multistrato di interpretazioni problematiche.
Ma la domanda di giustizia è una domanda universale, nel senso che
ci prende e ci riguarda sempre in una dimensione estesa all’ennesimo, fino a
quel limite oltre il quale non abbiamo da eccepire a una sentenza:
insomma, ci vorrà tempo, ci vorranno pressioni e depressioni,
spinte in avanti e opportuni ritorni, ma finché i conti non torneranno anche
negli argini di una congruità logico/matematica non otterremo la giustizia che
cerchiamo.
Perché se giustizia è …
GEOM. MARCELLINO BOTTONE
[1] Mi riferisco
al commento: “UN CASO DI SCUOLA: IL PROBLEMA DELL’ALTEZZA. Contro una
opinione matematica. Per una matematica delle opinioni. Il TAR Campania, IV sez., sentenza n. 2467 del
28/02/2006 e l’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale
Paesistico del Matese approvato con D.M. BB.AA. 04/09/2000. “, reperibile in rete.