lunedì 12 gennaio 2015

L’ART.6-BIS DEL PIANO CASA CAMPANIA? IL VOLUME E’ MIO E NE FACCIO QUEL CHE VOGLIO



Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 12 dicembre 2014
Email: bmarcellino@email.it


Il Piano Casa Campania non smette di sollevare dubbi ...
Che stimolano riflessioni …
E aprono nuovi squarci …


Tutto nasce dal seguente:

Quesito

L.R.16/2014
POSSO CHIEDERE IL SUO PUNTO DI VISTA INERENTE LE MODIFICHE ART, 6BIS, LA MIA LETTURA CHE L'IMPRENDITORE AGRICOLO NON DEVE PER FORZA ESSERE ANCHE PROPRIETARIO MA FACENTE PARTE DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:
a) al comma 7 dell’articolo 4 la parola “cinquecento” è sostituita con la parola
“millecinquecento”;
b) al comma 3 dell’articolo 5 la parola “sessanta” è sostituita con la parola “quarantacinque”;
c) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “del proprietario del fondo agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’imprenditore agricolo” e dopo le parole “dell’azienda agricola” e prima del punto sono aggiunte le parole: “, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”.



RISPOSTA


Per cercare di articolare una risposta al quesito, è bene partire dalla ricognizione del testo normativo da interpretare, osservandone gli enunciati in chiave evolutiva:



Legge Regionale Campania
28 dicembre 2009, n. 19


TESTO PRECEDENTE


TESTO ATTUALE

Art. 6-bis
Interventi edilizi in zona agricola

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.


Art. 6-bis
Interventi edilizi in zona agricola

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.


Come si vede, una delle modifiche introdotte dal Legislatore Regionale al precedente testo dell’art. 6-bis consiste nell’eliminazione – tra quelli necessari per beneficiare delle facoltà concesse dal Piano Casa di edificare in “zona agricola” - del requisito di proprietà del fondo agricolo.

Questo chiaro indicatore della volontà del Legislatore di non limitare l’applicazione dei benefici al solo proprietario del fondo agricolo è confermato dalla scelta di sostituire tale requisito con un requisito di status, ovvero quello di imprenditore agricolo, che – appunto – prescinde dal possesso di terreni e/o immobili.

Vedi, a livello generale:

Codice CIvile
Art. 2135. Imprenditore agricolo (1)
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228


Stralcio pag. web dell’INPS

DEFINIZIONE

 … … il D.lgs 99/2004 che ha  modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)
E a livello regionale:

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 febbraio 2008 - Deliberazione N. 339 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Riconoscimento dello status di "Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP) ed espletamento delle relative attività di certificazione e di controllo. Adempimenti inerenti l'applicazione del D.Lgs n. 228/2001, del D.Lgs n. 99/2004 e del D.lgs n. 101/2005.

Atto con cui sono stati definiti i:

“Criteri per il riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell’attività di certificazione ai sensi dell’art. 1, D.L.gs 29 marzo 2004, n. 99 e del D.L.gs 27 maggio 2005, n.101”


Dunque si deve concludere che – in virtù dell’attuale formulazione del comma 1 - ai benefici di cui all’art. 6-bis del Piano Casa Campania :
  • possono accedere gli imprenditori agricoli che siano proprietari del fondo agricolo;
  • possono accedere gli imprenditori agricoli che non siano anche proprietari del fondo agricolo;
  • non possono accedere coloro che siano semplicemente proprietari del fondo agricolo.


Per vero, si potrebbe obiettare che il requisito obbligatorio della proprietà del fondo agricolo è deducibile dal quarto comma dell’art. 6-bis, il quale – pur fedele alla sua stesura originaria – assume nuovi significati proprio in rapporto alla riscrittura del comma 1:

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

Si potrebbe sostenere, cioè, che se l’art. 6-bis enuncia “L’applicazione del presente articolo si attua …(incipit del comma 4) a condizione che si operi su terreni “di proprietà del medesimo richiedente”, deve dedursi che il requisito della proprietà del fondo agricolo sia da ritenersi sempre, generalmente obbligatorio.

E’ una tesi, però, che non considera la portata designata del comma 4, il quale è inequivocabilmente destinato a “normare” la fattispecie del tutto particolare del “cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue”: infatti il comma 4 non afferma propriamente che l’art. 6bis “si attua”, ma che si “si attua anche mediante …”, esprimendo in tal modo il suo limitato riferimento ad un caso particolare nell’ambito di quelli astrattamente iscrivibili nell’orizzonte della norma.

E che nel caso del tutto particolare del “cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue” si richieda l’obbligo aggiuntivo della proprietà del fondo agricolo è assolutamente sensato, poiché – a ben vedere – la norma rende praticabile un’azione che è ben più incisiva di un normale asservimento. Infatti:
TAR Campania, Salerno, (Sezione Prima), Sentenza n. 1657 del 19/9/2014
5.- E’ pacifico in giurisprudenza che la cessione di cubatura o asservimento è un istituto utilizzabile in sede di rilascio di concessioni edilizie (oggi : permesso di costruire) e la giurisprudenza amministrativa, nonché quella penale, è concorde nel ritenere che essa sia utilizzabile, in presenza di particolari condizioni e limiti, per cui può avvenire solo tra fondi:
- compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica, in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico (vedi C. Stato, sez. 5^: 3 marzo 2003, n. 1172);
- contigui, nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque, una "effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti" (vedi C. Stato, sez. 5^: 30.10.2003, n. 6734; 1.4.1998, n. 400).
La pratica contrattuale conosce da tempo accordi fra privati proprietari (cd. "trasferimenti di cubatura") mediante i quali uno di essi "cede" ad un altro la facoltà di edificare, esistente sul suo terreno secondo le norme urbanistiche, affinché il cessionario possa avvalersi di tale facoltà per ottenere dal Comune, in sede di rilascio del permesso di costruire, l'autorizzazione a realizzare un volume edilizio maggiore di quello che gli spetterebbe, sul terreno di sua proprietà, secondo le previsioni della pianificazione vigente.
Tale pratica - considerata legittima dalla giurisprudenza amministrativa - è stata talora recepita e disciplinata in Leggi Regionali o in strumenti urbanistici, ma è opinione corrente che ad essa possa farsi ricorso anche a prescindere da un riconoscimento da parte di norme urbanistiche regionali e/o comunali. Il fenomeno in esame invero non lede, di regola, alcun interesse pubblico in quanto generalmente non si riconnettono conseguenze negative al solo fatto che la densità edilizia massima fissata dallo strumento urbanistico venga sfruttata dal proprietario di un'ampia estensione di terreno, o da più proprietari associati o da uno dei proprietari che abbia ottenuto la cessione di facoltà edificatorie dei suoi vicini, purché comunque sia impedito il superamento, nella zona complessivamente considerata, degli standards consentiti dai piano.
Nel caso del comma 4, invece:

  • non si consente di asservire una potenzialità (cioè un volume esprimibile nel rispetto degli indici di zona) edificatoria ma di trasferire “volumetrie di più edifici” esistenti (cioè – indipendentemente dal rispetto degli indici di zona - volumi già realizzati);

  • si consente, in altri termini, di operare – a prescindere dal rapporto con una zonizzazione e con gli indici di un piano vigente – la migrazione di volumi comunque esistenti “nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue” e la loro accumulazione in un unico sito: e questa facoltà, evidentemente, non può essere concessa a un chi non sia anche proprietario dei fondi, perché le cessioni e/o asservimenti disponibili/contrattabili tra diversi proprietari di fondi agricoli concernono i volumi edificabili nei limiti della pianificazione, non quelli extra-limiti di piano … … .

E’ il mio – spero sufficientemente argomentato - pensiero.

ANCHE SE MI PIACEREBBE AVERE TOTALMENTE TORTO, PERCHE’ SONO NUOVAMENTE GIUNTO AD UN FINALE LOGICO DI UNA REALTA’ ILLOGICA: CONSENTIRE IL NOMADISMO DELLE volumetrie di più edificiIN UNambito fondiario unitario, formato da particelle contigueE’ UN MODO, UN ALTRO CHE SI AGGIUNGE A TANTI ALTRI, PER DIRE CHE NON C’E’ PIANO CHE TENGA, NON C’E’ PROGRAMMA DI GESTIONE E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE POSSA FERMARE LE LAME DEL TRITACARNE DI INTERESSI SINGOLI, PULVISCOLARI, CHE GIRANO A MILLE, COASSIALI ALLE ROTATIVE CHE STAMPANO:
IL VOLUME E’ MIO E NE FACCIO QUEL CHE VOGLIO: OGGI LO METTO QUI’, DOMANI LO SPOSTO UN PO’ PIU’ IN LA’ … . TUTTO IL RESTO? E’ NOIA …” .
 

                                                                                              Geom. Bottone Marcellino

Piedimonte Matese 12 dicembre 2014