Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte
Matese (Caserta) – 12
dicembre 2014
Email: bmarcellino@email.it
Il Piano Casa
Campania non smette di sollevare dubbi ...
Che stimolano riflessioni
…
E aprono nuovi squarci
…
Tutto nasce dal seguente:
Quesito
L.R.16/2014
POSSO CHIEDERE IL SUO PUNTO DI VISTA INERENTE LE MODIFICHE ART, 6BIS,LA MIA LETTURA CHE
L'IMPRENDITORE AGRICOLO NON DEVE PER FORZA ESSERE ANCHE PROPRIETARIO MA FACENTE
PARTE DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
La legge regionale28
dicembre 2009 , n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per
la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:
a) al comma 7 dell’articolo 4 la parola “cinquecento” è sostituita con la parola
“millecinquecento”;
b) al comma 3 dell’articolo 5 la parola “sessanta” è sostituita con la parola “quarantacinque”;
c) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “del proprietario del fondo agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’imprenditore agricolo” e dopo le parole “dell’azienda agricola” e prima del punto sono aggiunte le parole: “, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”.
POSSO CHIEDERE IL SUO PUNTO DI VISTA INERENTE LE MODIFICHE ART, 6BIS,
La legge regionale
a) al comma 7 dell’articolo 4 la parola “cinquecento” è sostituita con la parola
“millecinquecento”;
b) al comma 3 dell’articolo 5 la parola “sessanta” è sostituita con la parola “quarantacinque”;
c) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “del proprietario del fondo agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’imprenditore agricolo” e dopo le parole “dell’azienda agricola” e prima del punto sono aggiunte le parole: “, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”.
RISPOSTA
Per
cercare di articolare una risposta al quesito, è bene partire dalla
ricognizione del testo normativo da interpretare, osservandone gli enunciati in
chiave evolutiva:
Legge Regionale Campania
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TESTO PRECEDENTE
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TESTO ATTUALE
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Art.
6-bis
Interventi
edilizi in zona agricola
1. Nelle zone agricole sono
consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti,
regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato
dell’azienda agricola.
2. Per gli immobili di cui
al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o
dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del
venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.
3. Le opere di
urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E”
interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate
a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni
della vigente normativa in materia edilizia.
4. L’applicazione del
presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più
edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle
contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in
vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere,
devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima
della costruzione del nuovo immobile.
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Art.
6-bis
Interventi
edilizi in zona agricola
1. Nelle zone agricole sono
consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti,
regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda
agricola, compreso strutture
agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino
consumo di suolo.
2. Per gli immobili di cui
al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o
dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del
venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.
3. Le opere di
urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E”
interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate
a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni
della vigente normativa in materia edilizia.
4. L’applicazione del
presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più
edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle
contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in
vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere,
devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima
della costruzione del nuovo immobile.
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Come
si vede, una delle modifiche introdotte dal Legislatore Regionale al precedente
testo dell’art. 6-bis consiste nell’eliminazione – tra quelli necessari per
beneficiare delle facoltà concesse dal Piano Casa di edificare in “zona
agricola” - del requisito di proprietà del fondo
agricolo.
Questo
chiaro indicatore della volontà del Legislatore di non limitare l’applicazione
dei benefici al solo proprietario del fondo
agricolo è confermato dalla scelta di
sostituire tale requisito con un requisito di status, ovvero quello di imprenditore agricolo, che –
appunto – prescinde dal possesso di terreni e/o immobili.
Vedi,
a livello generale:
Codice CIvile
Art.
2135. Imprenditore agricolo (1)
È
imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge.
(1)
Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001 ,
n.228
Stralcio pag. web dell’INPS
DEFINIZIONE
… … il D.lgs 99/2004 che ha
modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di
società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui
che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività
agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate
di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a
base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del
reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati,
le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha
disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta
in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività
agricola.(Circ.48/2006)
E a
livello regionale:
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 febbraio 2008 -
Deliberazione N. 339 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività
Settore Primario - Riconoscimento dello status di "Imprenditore
Agricolo Professionale" (IAP) ed espletamento delle relative attività di
certificazione e di controllo. Adempimenti inerenti l'applicazione del D.Lgs n.
228/2001, del D.Lgs n. 99/2004 e del D.lgs n. 101/2005.
Atto con cui sono stati definiti i:
“Criteri per il riconoscimento dello
status di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell’attività di
certificazione ai sensi dell’art. 1, D.L.gs 29 marzo 2004 , n. 99 e del D.L.gs 27 maggio 2005 ,
n.101”
Dunque
si deve concludere che – in virtù dell’attuale formulazione del comma 1 - ai
benefici di cui all’art. 6-bis del Piano Casa Campania :
- possono
accedere gli imprenditori agricoli
che siano proprietari del
fondo agricolo;
- possono
accedere gli imprenditori agricoli
che non siano anche proprietari del
fondo agricolo;
- non
possono accedere coloro che siano semplicemente proprietari del fondo agricolo.
Per
vero, si potrebbe obiettare che il requisito obbligatorio della proprietà del fondo agricolo
è deducibile dal quarto comma dell’art. 6-bis, il quale – pur fedele alla sua
stesura originaria – assume nuovi significati proprio in rapporto alla
riscrittura del comma 1:
4. L’applicazione del presente
articolo si attua anche mediante il cumulo
delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario,
formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della
presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere
oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della
costruzione del nuovo immobile.
Si
potrebbe sostenere, cioè, che se l’art. 6-bis enuncia “L’applicazione del presente articolo si attua …“ (incipit del comma 4) a
condizione che si operi su terreni “di proprietà del medesimo richiedente”, deve dedursi che il requisito della proprietà del fondo agricolo
sia da ritenersi sempre, generalmente obbligatorio.
E’
una tesi, però, che non considera la portata designata del comma 4, il quale è
inequivocabilmente destinato a “normare” la fattispecie del tutto particolare
del “cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti
nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue”: infatti il comma 4 non afferma propriamente che l’art.
6bis “si attua”, ma che si “si attua anche mediante …”, esprimendo in tal modo il suo limitato riferimento ad
un caso particolare nell’ambito di quelli astrattamente iscrivibili nell’orizzonte
della norma.
E che
nel caso del tutto particolare del “cumulo delle volumetrie di più edifici
ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue” si richieda l’obbligo aggiuntivo della proprietà del fondo agricolo
è assolutamente sensato, poiché – a ben vedere – la norma rende praticabile
un’azione che è ben più incisiva di un normale asservimento. Infatti:
TAR Campania, Salerno,
(Sezione Prima), Sentenza n. 1657 del 19/9/2014
5.- E’ pacifico in
giurisprudenza che la cessione di cubatura o asservimento è un istituto
utilizzabile in sede di rilascio di concessioni edilizie (oggi : permesso di
costruire) e la giurisprudenza amministrativa, nonché quella penale, è concorde
nel ritenere che essa sia utilizzabile, in presenza di particolari condizioni e
limiti, per cui può avvenire solo tra fondi:
- compresi nella medesima
zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica, in quanto, se
così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi
un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento
urbanistico (vedi C. Stato, sez. 5^: 3 marzo 2003 , n. 1172);
- contigui, nel senso che,
anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle
catastali interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque,
una "effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti" (vedi
C. Stato, sez. 5^: 30.10.2003 ,
n. 6734; 1.4.1998 ,
n. 400).
La pratica contrattuale
conosce da tempo accordi fra privati proprietari (cd. "trasferimenti di
cubatura") mediante i quali uno di essi "cede" ad un altro la
facoltà di edificare, esistente sul suo terreno secondo le norme urbanistiche,
affinché il cessionario possa avvalersi di tale facoltà per ottenere dal
Comune, in sede di rilascio del permesso di costruire, l'autorizzazione a
realizzare un volume edilizio maggiore di quello che gli spetterebbe, sul
terreno di sua proprietà, secondo le previsioni della pianificazione vigente.
Tale pratica - considerata
legittima dalla giurisprudenza amministrativa - è stata talora recepita e
disciplinata in Leggi Regionali o in strumenti urbanistici, ma è opinione
corrente che ad essa possa farsi ricorso anche a prescindere da un
riconoscimento da parte di norme urbanistiche regionali e/o comunali. Il
fenomeno in esame invero non lede, di regola, alcun interesse pubblico in
quanto generalmente non si riconnettono conseguenze negative al solo fatto che
la densità edilizia massima fissata dallo strumento urbanistico venga sfruttata
dal proprietario di un'ampia estensione di terreno, o da più proprietari
associati o da uno dei proprietari che abbia ottenuto la cessione di facoltà
edificatorie dei suoi vicini, purché comunque sia impedito il superamento,
nella zona complessivamente considerata, degli standards consentiti dai piano.
Nel
caso del comma 4, invece:
- non si consente di asservire una potenzialità (cioè un
volume esprimibile nel rispetto
degli indici di zona) edificatoria ma di trasferire “volumetrie
di più edifici” esistenti (cioè – indipendentemente
dal rispetto degli indici
di zona - volumi già realizzati);
- si consente, in altri termini, di operare – a
prescindere dal rapporto con una zonizzazione e con gli indici di un piano
vigente – la migrazione di volumi comunque esistenti “nell’ambito fondiario
unitario, formato da particelle contigue” e la loro
accumulazione in un unico sito: e questa facoltà, evidentemente, non può
essere concessa a un chi non sia anche proprietario dei fondi, perché le
cessioni e/o asservimenti disponibili/contrattabili tra diversi
proprietari di fondi agricoli concernono i volumi edificabili nei limiti
della pianificazione, non quelli extra-limiti di piano … … .
E’ il
mio – spero sufficientemente argomentato - pensiero.
ANCHE
SE MI PIACEREBBE AVERE TOTALMENTE TORTO, PERCHE’ SONO NUOVAMENTE GIUNTO AD UN
FINALE LOGICO DI UNA REALTA’ ILLOGICA: CONSENTIRE IL NOMADISMO DELLE “volumetrie di più edifici” IN UN “ambito
fondiario unitario, formato da particelle contigue” E’ UN MODO, UN ALTRO CHE SI AGGIUNGE A TANTI ALTRI, PER DIRE
CHE NON C’E’ PIANO CHE TENGA, NON C’E’ PROGRAMMA DI GESTIONE E DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO CHE POSSA FERMARE LE LAME DEL TRITACARNE DI INTERESSI SINGOLI,
PULVISCOLARI, CHE GIRANO A MILLE, COASSIALI ALLE ROTATIVE CHE STAMPANO:
“IL VOLUME E’ MIO E NE FACCIO QUEL CHE VOGLIO: OGGI LO METTO QUI’,
DOMANI LO SPOSTO UN PO’ PIU’ IN LA’ … . TUTTO IL RESTO? E’ NOIA …” .
Geom. Bottone
Marcellino
Piedimonte Matese 12 dicembre 2014