giovedì 3 ottobre 2013

IL PIANO CASA CAMPANIA STANCA

QUESITO


gent.mo geom. Bottone le porgo un quesito relativo ad una ricostruzione di un
fabbricato rurale.
Premesse:
- fabbricato rurale di proprietà di due soggetti residenti in altro comune e
che entrambi non vogliono cambiare la propria residenza nel nuovo fabbricato da
ricostruire;
- promissario acquirente del suddetto fabbricato rurale intende destinare la
nuova costruzione come prima abitazione/residenza;
- volumetria del fabbricato preesistente pari al 50% residenziale e 50%
pertinenze agricole (si evidenzia che sia il residenziale che il pertinenziale
non hanno un locale adibito a servizio igienico (bagno WC ??);
- superficie del lotto mq 3000 circa;
- il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due
proprietari nonchè dal promissario acquirente,
i quesiti sono:
1) è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione sapendo ancora che
l'immobile, alla data del rilascio del titolo edilizio era di proprietà di due
soggetti che non avevano intenzione di destinare la nuova abitazione come loro
residenza?
2) è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione d'uso al
promissario acquirente?
3) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% su di un immobile di non
esclusiva proprietà?
4) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% quando non vi è la
predominanza residenziale del 55% del volume preesistente?
5) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% destinando il 20% del
volume a pertinenze nei locali interrati (che nel calcolo volumetrico della
volumetria edificabile non vengono calcolati - si è calcolato solo i volumi
fuori terra)??.

credo che l'art. 6 bis preveda la possibilità di "... applicare le
disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’
obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad
uso agricolo."
quindi le disposizioni dell'art. 5 devono essere applicate tutte anche in
riferimento alla predominanza residenziale.
se tale tesi è pacifica si può ben evidenziare che gli interventi di
ricostruzione di fabbricati rurali sono difficilmente (se non totalmente)
applicabili in quanto credo che nessuno abbia mai costruito un fabbricato
rurale (dopo la legge 14/82) non sfruttando i limiti volumetrici previsti dalla
norma (0,03 mc/mq per residenze e 0,07 per pertinenze); tali indici fanno
capire che la predominanza residenziale non vi è mai.
Viceversa, per gli immobili di costruzione remota credo che la volumetria
residenziale realizzata era sempre minore ed in minima parte di quella
pertinenziale (in epoca remota si realizzavano i FABBRICATI RURALI, ossia
immobili adibiti all'attività agricola da parte di veri "coltivatori diretti"
ove la maggior parte del volume si andava ad edificare era relativo a stalle,
fienili, cantine, locali di trasformazione dei prodotti coltivati).
spero di avere un vostro contributo al quesito ringraziandola
anticipatamente.



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Spett.le Sig. ………………………,
non so se ho ben compreso il nocciolo dell’insieme dei quesiti che mi sottopone ma provo comunque a svolgere le seguenti riflessioni attenendomi letteralmente al testo della sua mail.

Dopo aver indicato – in premessa – che il quesito si attaglia ad una richiesta finalizzata alla “ricostruzione di un fabbricato rurale“, e che tale richiesta è connotata dalle seguenti circostanze:
§  trattasi di richiesta afferente un “fabbricato rurale di proprietà di due soggetti residenti in altro comune e che entrambi non vogliono cambiare la propria residenza nel nuovo fabbricato da ricostruire“, anzi che indendono vendere ad un “promissario acquirente“ il quale “intende destinare la nuova costruzione come prima abitazione/residenza“, tanto che “il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due proprietari nonché dal promissario acquirente “;

§  trattasi di istanza volta alla demolizione/ricostruzione di un fabbricato rurale insistente su “superficie del lotto mq 3000 circa” in cui la “volumetria del fabbricato preesistente“ è “pari al 50% residenziale e 50% pertinenze agricole (si evidenzia che sia il residenziale che il pertinenziale non hanno un locale adibito a servizio igienico (bagno WC ??)“;

vengono enunciati i seguenti quesiti, a margine dei quali allego le riflessioni di cui sono capace: 

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1.    ”è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione sapendo ancora che l'immobile, alla data del rilascio del titolo edilizio era di proprietà di due soggetti che non avevano intenzione di destinare la nuova abitazione come loro residenza?”.
COMMENTO
Ai fini di discriminare i limiti di applicabilità del Piano Casa Campania, quindi anche della facoltà di beneficiare del bonus di cui all’art.5 della Legge 19/09 e s.m.i. , non rilevano le  “intenzioni dei soggetti” a qualunque titolo coinvolti. Nel merito dell’istanza presentata, dunque, deve assumersi come punto di partenza esclusivamente la destinazione e consistenza dell’immobile così come risultante “alla data del rilascio del titolo edilizio”.
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2.   ”è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione d'uso al promissario acquirente?”.
COMMENTO
Ai fini del rilascio dei titoli edilizi per l’esercizio delle facoltà derogatorie enunciate dal Piano Casa Campania, valgono le regole ordinarie previste dal DPR 380/01 e s.m.i., di cui si riportano stralci :
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.




Art. 20 (R) -Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda … …



Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo i … …



In base a tali regole deve dedursi che - ove “il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due proprietari nonché dal promissario acquirente“, e cioè quando proprietari e promissario acquirente si siano accordati in tal senso - il titolo deve essere loro rilasciato senza che l’amministrazione possa esercitare alcuna intromissione censorea.
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3.   ”è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% su di un immobile di non esclusiva proprietà?”.
COMMENTO
L’attribuzione/concessione del bonus volumetrico di cui all’art. 5 del Piano Casa Campania segue le regole ordinarie di logica e proporzione che si riassumono:

§  CRITERIO LOGICO: se il fabbricato da demolire/ricostruire appartiene solo in parte ai richiedenti, il problema dei limiti di concessione del bonus semplicemente non si pone, per l’ovvia considerazione che a nessun soggetto privato si potrebbe riconoscere la facoltà di demolire un fabbricato di cui non detiene il possesso/disponibilità integrale;

§  CRITERIO PROPORZIONALE: se il fabbricato da demolire/ricostruire appartiene integralmente a una pluralità di richiedenti, il problema dei limiti di concessione del bonus si risolve attribuendone la misura in proporzione alle rispettive quote di possesso dei proprietari/richiedenti.

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4.   ”è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% quando non vi è la predominanza residenziale del 55% del volume preesistente?”.
5.   ”è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% destinando il 20% del volume a pertinenze nei locali interrati (che nel calcolo volumetrico della volumetria edificabile non vengono calcolati - si è calcolato solo i volumi fuori terra)?”.
6.   ”credo che l'art. 6 bis preveda la possibilità di "... applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo."
quindi le disposizioni dell'art. 5 devono essere applicate tutte anche in riferimento alla predominanza residenziale.
se tale tesi è pacifica si può ben evidenziare che gli interventi di
ricostruzione di fabbricati rurali sono difficilmente (se non totalmente)
applicabili in quanto credo che nessuno abbia mai costruito un fabbricato rurale (dopo la legge 14/82) non sfruttando i limiti volumetrici previsti dalla norma (0,03 mc/mq per residenze e 0,07 per pertinenze); tali indici fanno capire che la predominanza residenziale non vi è mai. Viceversa, per gli immobili di costruzione remota credo che la volumetria residenziale realizzata era sempre minore ed in minima parte di quella pertinenziale (in epoca remota si realizzavano i FABBRICATI RURALI, ossia immobili adibiti all'attività agricola da parte di veri "coltivatori diretti" ove la maggior parte del volume si andava ad edificare era relativo a stalle, fienili, cantine, locali di trasformazione dei prodotti coltivati)
.?”.
COMMENTO
Alle questioni poste ai precedenti punti 4, 5 e 6 ho dedicato il lavoro analitico che potrà consultare – tenendo conto della sua datazione - sotto l’allegato 1.

Cordiali saluti,
                                                                                                                                                                                                                                                       geom. Bottone Marcellino

Piedimonte Matese, lì 3/10/2013


PROBLEMATICO PIANO CASA CAMPANIA


QUESITO



Devo sottoporre un quesito in riferimento alla richiesta di
applicazione degli art. 4 e 5 del piano casa.
Ho ricevuto una richiesta di p. di c. Per ampliamento di un fabbricato esistente in zona b senza alcun vincolo, regolarmente autorizzato ed accatastato.
Il dubbio sorge dall'artificio studiato dal progettista.
L'immobile è costituito da due corpi di fabbrica all'interno di un'area di esclusiva proprietà.
Il corpo principale viene ampliato del 20%, il corpo secondario (di ridotte dimensioni) viene demolito e ricostruito con ampliamento del 35%.
Ad intervento concluso i due corpi di fabbrica grazie ai relativi ampliamenti si fondono a rappresentare un unico stabile, ciò ovviamente non consente di individuare la volumetria in ampliamento del 20 e quella del 35.

Domanda:
1. è possibile fruire dei due ampliamenti per lo stesso permesso di costruire.
2. La legge chiarisce i limiti di intervento?
Ovviamente non c'è nessun interesse a bloccare interventi di rilancio dell'economia, ma neanche è possibile operare in assenza di normative chiare e che non tutelano chi deve rilasciare i necessari permessi.

Grazie in anticipo per tutti i chiarimenti che potrete darmi.

Ing. ……………………………….


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Spett.le ing. ……………………. ,



non so se ho ben compreso il problema, ma – attenendomi letteralmente a quanto riferisce – provo a sottoporle qualche annotazione e formulare il seguente ragionamento:


Lei afferma di aver “ricevuto una richiesta di p. di c. per ampliamento di un fabbricato esistente” e – subito dopo - che “L'immobile è costituito da due corpi di fabbrica all'interno di un'area di esclusiva proprietà”.


Questa affermazione mi appare incomprensibile e, comunque, per consentire la possibilità di operare riflessioni coerenti necessita di un primo chiarimento:


1.      parliamo di una consistenza immobiliare costituita da un fondo sul quale insistono due edifici funzionalmente autonomi (ad esempio: due distinte abitazioni; una abitazione ed un locale commerciale; ecc… )?


2.     oppure parliamo di una consistenza immobiliare costituita da un fondo sul quale insiste un edificio principale ed un edificio “pertinenziale” (ad esempio: una abitazione e un garage)?


Senza operare questa preliminare distinzione, infatti, il campo delle possibili risposte si amplia a dismisura e le valutazioni/conclusioni conducono a (o definiscono) esiti contrastanti.


Ad esempio:


a)   nel primo caso, non vedrei ragioni per ostacolare un progetto in cui “Il corpo principale viene ampliato del 20%” mentre “il corpo secondario (di ridotte dimensioni) viene demolito e ricostruito con ampliamento del 35”, sulla base della considerazione che le facoltà del piano casa si applicano ad ogni singolo edificio dotato delle caratteristiche elencate agli artt. 4 e 5 della L.19/09 e s.m.i.;


b)    nel secondo caso, invece, vedrei ragioni per ostacolare un progetto in cui “Il corpo principale viene ampliato del 20%” mentre “il corpo secondario (di ridotte dimensioni) viene demolito e ricostruito con ampliamento del 35”, sulla base della considerazione che le facoltà del piano casa si applicano ad ogni singolo edificio – CONSIDERATO PERO’ NELLA SUA UNITARIETA’ FUNZIONALE - dotato delle caratteristiche elencate agli artt. 4 e 5 della L.19/09 e s.m.i. . (in questo senso, infatti, la sommatoria di due immobili, di cui uno costituito da locali abitativi e l’altro costituito da locali accessori e/o pertinenziali al primo – definiscono unitariamente e funzionalmente una sola unità residenziale);


c)    il discrimen tra i due casi, in altre parole, è lo stesso che si usa in via ordinaria per decidere se ci troviamo di fronte ad una pluralità di immobili dotati di autonomia funzionale o se ci troviamo di fronte ad un pluralità di immobili unitariamente destinati ad un’unica funzione.



Solo a partire da una corretta qualificazione dello status quo ante dell’insediamento edilizio che si intende assoggettare alla disciplina del Piano Casa è possibile, credo, pervenire ad una logica risposta al dubbio (che mi sembra possa essere così sintetizzato):

Il piano Casa Campania,
a fronte della preesistenza di due distinti edifici, consente che:

  • operando sul primo edificio l’ampliamento del 20% di cui all’art. 4;

  • e operando, contemporaneamente, sul secondo edificio la demolizione e ricostruzione con incremento del 35% di cui all’art.5 ;

si possa pervenire finalisticamente ad un unico immobile ?



Infatti, al dubbio si potrebbe rispondere:

  • Si, se gli edifici preesistenti si qualificano come due immobili funzionalmente autonomi e se l’unico immobile finale “perpetua” tale distinzione funzionale. Infatti, in questo caso, si verterebbe nella situazione non dissimile di due diversi proprietari di due distinti edifici, i quali  richiedono distintamente l’applicazione degli artt. 4 e 5 del Piano Casa, accomunati solo dalla inopponibile scelta di pervenire – pur conservando la loro distinta proprietà immobiliare - ad un unico stabile finale (è il caso, ad esempio, che ricorre quando - a fronte di due distinti immobili preesistenti, uno di 1000 mc e l’altro di 300 mc - si esegue l’ampliamento del primo fino a 1200 mc utilizzando il bonus di cui all’art. 4 e, contemporaneamente, la demolizione/ricostruzione del secondo fino a 405 mc utilizzando il bonus di cui all’art.5, dando luogo alla definizione di un  edificio in cui i 1200 mc e i 405 mc restano ancora distinti ma si dispongono senza soluzione di continuità nell’unica “forma” dal totale volumetrico pari a 1605 mc.);

  • No, se gli edifici preesistenti si qualificano come due immobili funzionalmente autonomi e se l’unico immobile finale “altera” tale distinzione. Infatti, in questo caso, si verterebbe nella situazione non dissimile di due diversi proprietari (o anche di un singolo proprietario) di due distinti edifici, i quali  richiedono distintamente l’applicazione degli artt. 4 e 5 del Piano Casa al fine di pervenire ad un unico stabile finale in cui le volumetrie preesistenti, quelle derivanti dal bonus di cui all’art.4 e dal bonus attribuito ai sensi dell’art. 5 del Piano Casa “fondono” in un’unica indistinguibile entità: questa facoltà non è prevista dal Piano Casa e opinare diversamente equivarrebbe a sostenere che il Piano Casa consente lo scambio di bonus volumetrici tra situazioni distinte e distanti (a partire dalla mera constatazione che il legislatore, enunciando due distinte e diverse situazioni tipologiche di intervento, ha concesso due distinti bonus, del 20% per ampliare e del 35% per demolire/ricostruire, non si può – senza cadere in insanabile contraddizione – pervenire alla tesi secondo la quale è indifferente asservire tali surplus volumetrici agli obiettivi di un ampliamento o di una demolizione/ricostruzione).

  • No, se gli edifici preesistenti si qualificano come un'unica unità immobiliare funzionalmente autonoma. Opinare diversamente, infatti, equivarrebbe a sostenere che un medesimo edificio sia assoggettabile, contemporaneamente, sia all’ampliamento di cui all’art. 4 che alla demolizione e ricostruzione di cui all’art.5 … … .




Quanto, infine, alla domanda “è possibile fruire dei due ampliamenti per lo stesso permesso di costruire?”, le rispondo così:

a)   mi par di capire che con questa domanda lei intenda chiedermi se – per assentire all’esecuzione di interventi tipologicamente diversi (come un ampliamento e una demolizione/ricostruzione) o tipologicamente uguali ma plurimi (come l’ampliamento di un edificio “A” e l’ampliamento di un edificio “B”) – si possa procedere rilasciando un unico permesso di costruire;

b)    se è questo il senso della domanda le rispondo: SI (perché non c’è alcun limite alla quantità di interventi eseguibili con un determinato “titolo edilizio”).

c)    se non è questo il senso della domanda le rispondo: Non ho capito la domanda …


Cordiali saluti,
                                                                                          geom. Bottone Marcellino


Piedimonte Matese, lì 2/10/2013

sabato 21 settembre 2013

Ulteriori cose che mi son piaciute

1 - Dal libro "TI SEMBRA IL CASO ?", di Erri De Luca e Paolo Sassone-Corsi, ed. Feltrinelli, letto nel mese di maggio 2013.


Quando sbircio con il naso in aria la notte illuminata, sto vedendo il passato di luci partite molto tempo fa. Contengono avvenire. (pag. 58)



Resto uno che ha ricevuto più storie dalla velocità del suono che dalla luce. Le voci, più delle lampadine, mi hanno spalancato gli occhi, le orecchie, il naso, i pori e la bocca. Perciò non mi dispiace sapere che lo sfrigolio di stelle remote sopra un balcone di notte, viene di corsa dal passato. Amo il tempo avvenuto, buono se è stato buono, cattivo perché non può tornare. (pag. 59)





2 - Dal libro "IL TORTO DEL SOLDATO", di Erri De Luca, ed. Feltrinelli, letto nel 2012.


... i giochi sono miniature del mondo, utili a un bambino per sentirsi gigante, Aiutano a crescere sopportando l'inferiorità. (pag. 17)



Ora sta sul tavolo davanti alla finestra che si affaccia sull'ombra degli alberi piantati da me negli anni. Li pianto perché uno che fa lo scrittore deve restituire al mondo un po' del legno abbattuto per stampare i suoi libri. (pag. 20)


Personalmente non riconosco niente di puro nella verità. La vedo ne l crollo di una negazione, nell'entrata delle truppe sovietiche nel campo di strage di Treblinka. Non è una scoperta, ma la scoperchiatura dell'infamia. La vedo nella decomposizione di una menzogna, fertile per questo. La vedo nella muffa che insegnò la penicillina a Fleming. (pag. 32)


Il nazismo si era impegnato a fondo per distruggere degli innocui. Evito la parola innocenti, nozione indimostrabile per il genere umano. I bambini ? Non sono innocui, tormentano gli animali e imitano gli adulti. Innocui sono i vecchi, tranne quelli insediati ai vertici di stato. (pag. 51)




3 - Dal libro "MICRO", di Michael Crichton e Richard Preston, ed. Garzanti, letto nel Luglio 2013.


"... al momento attuale non possiamo sapere niente di questa foresta ... Perché, vede, noi creiamo significato, signor Drake, quando in realtà non c'è nessun significato nella natura ..."
Drake non si lasciò sconcertare da Danny. "La mia idea della natura, signor Minot, è che per poterla usare non abbiamo bisogno di conoscerne il significato". (pag. 87)


... perché la solitudine è così intollerabile ? Per quale motivo non riusciamo a sopportare di essere soli? Perché gli esseri umani sono figli, ecco perché. (pag. 143)




4 - Dal libro "SCONSACRATO", di Jonathan Holt, ed. Newton Compton, letto nel Luglio 2013.


"Voltaire l'aveva spiegato bene, Holly: CHI PUO' FARTI CREDERE DELLE ASSURDITA', PUO' FARTI COMMETTERE DELLE ATROCITA'. (pag. 239)

domenica 15 settembre 2013

LE CONSEGUENZE INATTESE DELLA NUOVA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ISTITUZIONE COMMISSIONE DI SAGGI PER INDIVIDUARE IL SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA[1]





Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 15 settembre 2013
Email: bmarcellino@email.it





LA GRANDE FUGA ---- FUGA DA COSA? ---- LA GUERRA DELLA CONSISTENZA ---- ANDATE IN PACE





LA GRANDE FUGA

All’approdo si accostavano su piccole conchiglie di legno, isolate, con andatura difficile da riconnettere al presagio di un’ondata imminente di disperati: lo sbarco era cominciato così, triste e romantico come il rientro da una attesa di pesca impigliata nei vuoti della rete, come una promessa mancata di sole per dimenticare le fatiche del viaggio.

Ma quando l’asse terrestre ruotò impercettibilmente, quando lo scoglio della curvatura periferica servì alla vista quel che galleggiava oltre la collina d’acqua, i soccorritori videro, dalla loro apparente terraferma, che dalla fine dell’orizzonte avanzava l’orda di un pullulare disordinato, l’urgenza di un rientro salvifico, la fuga da un altrove inaccettabile.

“Dunque il radar di qualche interprete negazionista aveva visto più lontano del telescopio del politico/chiromante … ?”, si chiesero – guardandosi negli occhi sospettosi, ma tacendo – i primi soccorritori inviati dalla Protezione Civile.

“Dunque  è possibile che si possa intuire oltre il lecito?”, si interrogarono – guardandosi negli occhi usi a vedere realtà che non si possono tacere -  i primi inviati dei giornali, i primi vecchi che l’insonnia non richiese di svegliare, i primi avventori alla ricerca delle luci e dei racconti del mattino.

“E’ in corso una grande fuga”, furono costretti ad ammettere quelli che il giorno prima avevano dichiarato “con la legge 98/2013, finalmente, si sistemerà tutto”.

Ma: “Fuga da cosa?”, urlò un’ingenua samaritana, comparsa all’improvviso nei suoi vestiti approssimativi, scarmigliata, senza cartellini identificativi ma con una cesta di brioches appena sfornata che si era messa a distribuire mentre la macchina dei soccorsi indugiava .



FUGA DA COSA?

La domanda, in effetti, aveva un suo odore logico e – insieme all’aroma croccante di quel dono inatteso, alla dolcezza di quella consegna che sfiorava ogni mano – generava una diffusa acquolina in bocca, una salivazione mentale che anelava a possedere la risposta.

Ma per fortuna, mentre si cercava il modo più sicuro per ottenere una risposta sincera come una macchia sfuggita al prelavaggio di un comunicato ufficiale, il primo naufrago staccò riluttante la bocca dalle labbra calpestate dell’arenile, rivolse un gesto d’invito agli astanti e da una duna appositamente predisposta sulla spiaggia spiegò:

§  “veniamo dall’art, 30 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, costellazione del Dpr 308/01 e s.m.i., pianeta “Edilizia”, nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia”, isole della “Consistenza”;

§  sapete che in quelle zone il Legislatore indicò la presenza dell’oro della riedificazione del passato e del trapassato remoto e – per convincerci a partire – ci consegnò il diritto incontestabile di eseguire:
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

§  con una simile promessa, con questi documenti così chiari ed efficaci, direi anche “belli” nella grafia stilizzata su pergamena pregiata, timbrati, annotati, registrati, numerati e convalidati dai ghirigori di controllori di ogni ordine e grado, ci sembrò che le aspettative fossero così corpose da poter prescindere dagli eventuali ostracismi degli indigeni comunali o di quei retori - impettiti nella loro divisa di “difensori/cultori” - che pullulano sotto le mentite spoglie di un’associazione locale ambientale;

§  Partimmo accecati dalla golosità di trovare oro e tornammo con occhi che avevano visto la drammaticità del vero: le isole della consistenza non erano futuro ma trappole, non erano possibilità ma miraggio, non erano domani che si riprendono il passato ma remoto che non tollera resurrezioni;

§  Partimmo per vivere una favola che ci respinse, come tutte le favole, quando smettono di essere un gioco … … [2]. “

Mentre il naufrago prendeva fiato, ignaro che ci sono occasioni in cui le pause innescano mine che poi distruggeranno per sempre il tracciato di un discorso, la forza coesiva delle sue interconnessioni logiche di controllo e di sottofondo, le prese laterali di sostegno per contrastare le forze centrifughe che portano a deragliare nelle inattese curve delle conclusioni ambigue, un cronista d’assalto domandò con impeto: 

“mi scusi, sa, è per i nostri lettori: ci può raccontare dei fatti circostanziati, delle cose verificabili che possiamo citare ad uso dei più increduli, insomma ci può dare qualcosa di solido da mettere nelle fauci dell’informazione ?”

Negli occhi del naufrago/profugo/narratore il velo di tristezza si ispessì temporaneamente di un alone di lacrime, ma il vento dell’esigenza di raccontare disperse ogni titubanza, talché riprese:

“Va bene. Vi racconterò della guerra della Consistenza.”






LA GUERRA DELLA CONSISTENZA

Armati dell’art. 30 della legge 98/2013, molti di noi partirono per il pianeta “Edilizia” con il chiaro mandato del Governo di trovare “edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti“, insomma RUDERI, da ricostruire.

Giunti sull’isola di Consistenza, però, gli indigeni ci accolsero con una freddezza bellicosa e raggelante, perché pretesero che certificassimo – appunto – la consistenza degli edifici che, per vetustà, per caso, o per qualunque altra ragione erano pervenuti allo status di ruderi:

“LA VOSTRA LEGGE”, urlavano, “NON VI AUTORIZZA A RICOSTRUIRE QUEL CHE VI PARE E PIACE, MA SOLO AD ESEGUIRE LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI eventualmente crollati o demoliti DEI QUALI – ATTENZIONE - : sia possibile accertarne la preesistente consistenza. “.

“E ALLORA”, disse il Sindaco pro tempore della popolazione inferocita, “DIMOSTRATECI QUAL ERA LA CONSISTENZA DI QUESTI RUDERI CHE SIETE VENUTI IMPUNEMENTE A RICOSTRUIRE, OPPURE … … ”.

Fu una vera e propria dichiarazione di guerra e, come potete immaginare, lasciò ruderi di uomini e speranze che non sarà mai più possibile riscostruire.

E fu una guerra senza ragioni né torti, perché di fronte alla necessità di accertare la consistenza di un edificio decaduto in rudere non ci fu una possibilità o una impossibilità argomentata ma semplicemente un’impossibilità di fatto.

E il mio caso, se mi lasciate il tempo di raccontarlo prima di mandare in stampa le vostre deduzioni, prima di decidere se accogliere o ributtare al largo l’orda degli altri profughi in arrivo, lo dimostra in modo lapalissano:

§  Giunto sul nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia” fui contattato dall’ultimo erede di una genia di latifondisti, intenzionato a ricostruire l’antica dimora del nonno, costruita intorno al 1960;

§  Ottimo, pensai, guardando orgoglioso la pergamena che mi autorizzava, ai sensi dell’art. 30 della Legge 98/2013, a ricostruire ruderi per l’universo;

§  “Solo che c’è un problema”, precisò l’erede, mostrandomi una serie di carte sulle quali aveva speso molte notti senza giungere alla luce di un’illuminazione definitiva e dando avvio al dialogo serrato che ho trascritto e consegno pubblicamente a voi e alle autorità presenti:

TRASCRIZIONE DEL DIALOGO TRA UN EREDE ED UN RISTRUTTURATORE
§  L’erede:
Il mio problema, che poi le spiegherò più in dettaglio, concerne il significato da attribuire all’unico parametro da rispettare - ai sensi dell’art. 30 della legge 98/2013 – per poter  ricostruire un rudere: la preesistente consistenza. Cosa si intende per consistenza (visto che la norma non lo specifica) ?



  • Il ristrutturatore:
Beh, poiché la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o riferimenti, credo che si debba seguire il seguente percorso logico:

in primo luogo, deve osservarsi che finalità generale della norma è - inequivocabilmente -quella di consentire la ristrutturazione edilizia di edifici anche mediante “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”;

in secondo luogo, deve osservarsi che l’unico parametro posto a “limite” di applicabilità della norma è – inequivocabilmente – il VINCOLO DI IDENTITA’ DI VOLUMETRIA tra situazione ante e post intervento di ristrutturazione;

da queste osservazioni consegue che – declamando “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, … … nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.” – il legislatore abbia affermato l’equivalenza tra i termini “preesistente consistenza” e “stessa volumetria … preesistente” (essendo, per altro, inutile ogni altra ricerca e/o apprezzamento di parametri non vincolanti …).




§   L’erede:
E, mi dica : Come va accertata la consistenza ? es. le planimetrie allegate al titolo edilizio a suo tempo rilasciato dal Comune sono sufficienti come accertamento della consistenza dell’originario edificio a suo tempo assentito."



  • Il ristrutturatore:
Beh, anche su questo punto, visto che la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o riferimenti, credo che si debba seguire una regola generale :
e, cioè, che per l’accertamento della “consistenza” valgono TUTTI GLI ATTI DESCRITTIVI, DICHIARATIVI, CERTIFICATIVI, ecc.... DAI QUALI POSSA DESUMERSI IN VIA DIRETTA E/O MEDIATA QUALE VOLUME AVEVA L'IMMOBILE CHE SI INTENDE SOTTOPORRE AL RINNOVATO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ENUNCIATO DAL LEGISLATORE.
DUNQUE :
- NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ASSENSI COMUNALI;
- NON SOLO PERIZIE E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE IN SEDI GIUDIZIARIE;
- NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ACCATASTAMENTI E/O              FRAZIONAMENTI IMMOBILIARI,
- non solo, insomma, documenti tecnici di vario uso, ma anche ATTESTAZIONI/ CERTIFICAZIONI DALLE QUALI EMERGA SEMPLICEMENTE CHE UN DETERMINATO EDIFICIO POSSEDEVA AD UNA CERTA DATA - UN DETERMINATO VOLUME (ad esempio: un certificato di collaudo; un certificato  di destinazione urbanistica; una dichiarazione notarile; ecc... : non escluso perizie giurate storico-immobiliari appositamente redatte/documentate da parte di professionisti abilitati) . 

Però, mi scusi, adesso andiamo al sodo perché anche un rudere … non è per sempre.


§  L’erede:
Il problema è che io non riesco a dimostrare la “consistenza” preesistente al rudere. O meglio riesco a dimostrare la legittimità del costruito esistente avendo ritrovato la licenza edilizia degli anni 1960. Sul punto il Comune non questiona (quello che c’è è come era nel progetto). Ma non ho riscontri documentali che esisteva un edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è dove il Comune questiona. La zona è anche isolata e quindi è difficile fare riferimento a edifici simili circostanti.

  • Il ristrutturatore:
Queste affermazioni, a dire il vero, mi sembrano meritevoli di qualche approfondimento alla luce delle contraddizioni che rilevo e che le riferisco/sintetizzo così:
Se è vero che lei ha “ritrovato la licenza edilizia degli anni 1960” e “Sul punto il Comune non questiona (quello che c’è è come era nel progetto)”, non capisco il senso della successiva affermazione “Ma non ho riscontri documentali che esisteva un edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è dove il Comune questiona ”: in altre parole, è come se mi dicesse che ha tutta la documentazione, che il Comune ha tutta la documentazione e che … … – nonostante questa situazione idilliaca e pacifica – qualcuno riesce ad affermare che “non è sufficiente a dimostrare la consistenza originaria attribuibile ad un rudere di edificio regolarmente assentito in base ad  atti ancora disponibili ed ostensibili” ???? (mi scusi, non si offenda, ma… non posso crederci…);

Aggiungo, poi, che l’affermazione “Purtroppo io non riesco a dimostrare …”, mi fa sobbalzare dalla sedia, perché mi dico:

va bene, poniamo che gli atti disponibili siano insufficienti (E NON LO SONO) per stabilire qual era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale rudere;

poniamo, cioè, che possa esistere una documentazione la quale – pur dimostrando che un rudere abbia origine da un immobile regolarmente assentito – non restituisca chiare indicazioni in ordine al “volume” autorizzato;

la domanda è: “EMBE’?“. Qual è il problema ? Forse questa situazione ci impedisce di stabilire la misura “superprecisa” del volume dell’edificio preesistente al rudere ma non consente di negare che un “certo” volume dovesse necessariamente e inequivocabilmente PRE-ESISTERE al rudere.

E qual è questo volume? Ma è il volume “MINIMO” ritraibile dal rudere, cioè la misura di quel volume che si ricava dal prodotto della “superficie planimetrica occupata dal rudere” per l’altezza reale (cioè misurata in sito) o virtuale (cioè attribuibile per evidenza logico/funzionale) alle pareti murarie residue;

In altre parole, qualora ricorra una situazione come quella ipotizzata (e cioè che gli atti disponibili siano insufficienti per stabilire qual era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale rudere), è possibile che ci venga negata la possibilità di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di riedificare l’intero volume dell’edificio assentito (perché la misura di tale volume non sarebbe interamente ritraibile dal rudere),  ma sarebbe illegittimo negarci la possibilità di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di riedificare il volume di quella parte dell’edificio assentito ricavabile dal rudere (la misura di tale parziale volume, infatti, sarebbe – agli effetti della L.98/2013 – accertata e/o accertabile).


§  L’erede:
Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il volume. Il rudere attuale, poi, è costituito solo da mura perimetrali senza copertura e dà l’impressione di una costruzione iniziata ma non ultimata (e quindi mai divenuta edificio completo nelle sue parti).  E’ un bel rompicapo!
Possiamo parlare di “ripristino” e “consistenza” in una situazione di edificio iniziato ma non finito? (quindi con un volume a suo tempo assentito ma non realizzato completamente)

  • Il ristrutturatore:
in aggiunta a quanto già riferito (relativamente alla necessità di adottare, per dimostrare la consistenza dell’edificio “preesistente“ al rudere, un adeguato criterio/metodo logico) nel suo caso, per fronteggiare lo scoglio oppositivo di chi si è ancorato in una astratta posizione dubitativa, potrebbe ulteriormente allegare:
COPIE DI VECCHI ATTI NOTARILI E/O ATTI DI SUCCESSIONE CONTENENTI DESCRIZIONE DEI CESPITI TRASFERITI TRA I precedenti PROPRIETARI dell’edificio preesistente al  rudere;
FOTO DI PARENTI O AMICI (panoramiche) DALLE QUALI SIA VISIBILE IL VECCHIO EDIFICIO;
FOTO AEREE DELL’AERONAUTICA O DI ALTRI ENTI O PRIVATI;
ricevute di pagamento tasse/tributi;
dichiarazioni dei redditi;
dICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI (coltivatori, raccoglitori di olive, trasportatori di legname, e ogni altro soggetto coinvolto o partecipe delle normali attività connesse alla conduzione del fondo);
dichiarazioni di prestatori d’opera, artigiani, operatori che siano intervenuti, a vario titolo, per manutenzioni;

§  L’erede:
Purtroppo non ho trovato nulla al riguardo. La zona è isolata e gli ultimi anziani che abitavano le case vicine sono deceduti. Per le foto aeree è problematico perché ci sono gli alberi che mascherano. Quindi non ho alcuna prova che quello che esiste ora è il resto di un edificio completo. Certo, il costruito esistente interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista l'edificazione assentita, fino a raggiungere un'altezza di circa ml.2 dal piano di campagna, ma - essendo la muratura in sasso - non si riesce a stabilire se sono rimanenze di mura perimetrali di un edificio che era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita. Insomma, per il Comune siccome io non riesco a dimostrare la preesistente consistenza dell’edificio, allora l’intervento si configura come “nuova costruzione”. Non bastano le planimetrie. Ci vuole evidenza che un edificio completo nelle sue parti esisteva là dove ora c’è il rudere.


  • Il ristrutturatore:
“QUESTE AFFERMAZIONI, MI SCUSI, SONO  INCOMPRENSIBILI:

SE LEI, PRIMA, HA AFFERMATO CHE “Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il volume.”, NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE DIMOSTRARE CHE “Il costruito esistente interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista l'edificazione assentita …” ;

DI CONSEGUENZA IL DUBBIO “Essendo la muratura in sasso non si riesce a stabilire se sono rimanenze di mura perimetrali di un edificio che era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita” NON HA RAGION D’ESSERE: SE C’E’ UN RUDERE UBICATO  PLANIMETRICAMENTE SULLO STESSO SEDIME DI UN EDIFICIO DOTATO DI “licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale”, DOBBIAMO PRIORITARIAMENTE INFERIRE – per convergenza e concordanza logico/fattuale - CHE quello e’ il rudere di UN edificio edificato (l’archeologo che - scavando a Pompei o a Roma in via dei Fori Imperiali – deducesse che tutti quei muri di mattoni altro non erano che semplici … “recinzioni” … verrebbe demolito senza appello …);

per altro, LA SCELTA DI ADOTTARE il metodo del “dubbio a prescindere” come sostrato giustificativo dell’agire pubblico non ha radici tra i principi che – secondo le enunciazioni della l. 241/90 - regolano, vincolano e impegnano l’azione amministrativa, ed è intrinsecamente illogica perché, SVINCOLANDOSI DALL’ANCORAGGIO AD elementi circostanziali, non pUò, PER DEFINIZIONE, DAR LUOGO A POSSIBILITà “CONCLUSIVE”; 

Pertanto :

la presenza del rudere è un fatto che – per ciò stesso - “certifica” la preesistenza di un edificio;

l’esistenza di una “licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale” laddove – oggi - C’è il rudere e’ un fatto che “certifica ulteriormente” la preesistenza di un edificio;

un operatore che a questi fatti opponga il “dubbio a prescindere” (senza cioè indicare su quali diverse e negative circostanze oggettive si fondi) che il rudere potrebbe configurare “rimanenze di mura perimetrali di un edificio che (non) era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita”, compie un salto carpiato nel ridicolo (oltre che nell’abuso perseguibile), perché è COME SE AFFERMASSE CHE IL NUOVO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALLA L. 98/2013 SI APPLICA AGLI EDIFICI costituiti DA FONDAZIONI, PARETI IN ELEVAZIONE, SOLAI E TETTI DI COPERTURA … … e cioè, paradossalmente, non ai ruderi  (sic !) ;

dubitare per raggiungere la verità è agire con  intelligenza.

anche dubitare che si possa raggiungere la verità è intelligente.

Ma dubitare senza intelligenza è solo dubitare.

§  L’erede:
Il suo ragionamento è corretto, però volevo farle un appunto. Se in una data area esiste una costruzione fatta di sole mura perimetrali fino ad una certa altezza, dal punto di vista giuridico questa può essere: 1) un abuso; 2) un edificio iniziato ma non finito; 3) un resto di un edificio finito.
Trascuriamo per un attimo il caso 1), e le pongo la seguente domanda: un edificio iniziato ma non finito è un rudere ? 


  • Il ristrutturatore:
DIPENDE.
PONIAMO IL CASO CHE UN NOSTRO TRISAVOLO ABBIA INIZIATO LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI DUE STANZE SOVRAPPOSTE:

BENE, SE DI TALE “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE DEL PIANO TERRA, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE DI UN MANUFATTO CHE NON Può ESSERE EQUIPARATO AD UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 non si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito“;


SE, INVECE, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE NON SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE MA ANCHE IL SOLAIO INTERMEDIO PIANO TERRA/PRIMO PIANO, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito“, benchè il volume ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a suo tempo “iniziato e finito“;


SE, inoltre, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A CONCLUSIONE NON SOLO LE FONDAZIONI, LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONe e IL SOLAIO INTERMEDIO PIANO TERRA/PRIMO PIANO MA ANCHE LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE del primo piano, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito “, ma – anche in questo caso - il volume ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a suo tempo “iniziato e finito “.


Dopo tutto questo commentare, parlare e riparlare del possibile e dell’impossibile, mi scusi, ma mi faccia capire una cosa: MA LEI, QUESTA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LA VUOLE FARE O NO ?


§  L’erede:
CERTO CHE LA VOGLIO FARE, MA …

  • Il ristrutturatore:
l’erede  non ebbe tempo di terminare la frase …
il rumore delle prime bombe lo raggiunse e lo spinse a una fuga precipitosa.
E anch’io lo imitai in direzione uguale e contraria …


ANDATE IN PACE

Il racconto del ristrutturatore/profugo che – nonostante l’armatura imperforabile dell’art. 30 della legge 98/2013 – era stato costretto a fuggire a gambe levate dalla guerra della consistenza, era stupefacente e penetrò anche il cuore dei più ostili all’accoglienza.

E mentre altri come lui, a centinaia, si accostavano su piccole conchiglie di legno, isolate, con andatura a bilico su fulcri mobili, il responsabile della Protezione Civile, l’unico – tra i presenti – evidentemente dotato del necessario sangue freddo, tintinnò un numero sulla linea riservata.  

“CODICE ROSSO”, pronunciò con secchezza ed autorità, mentre il l’addetto alle pubbliche relazioni traduceva:
“Stiamo chiedendo a chi di dovere di INDIVIDUARE UN  SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA“

E quando il responsabile della Protezione Civile, silente, cominciò ad assentire alle assicurazioni telefoniche di un importantissimo referente Governativo, fu lo stesso addetto alle pubbliche relazioni a tradurre – con un sorriso che comunicava “tranquilli, stiamo lavorando per voi” – :

”Andate in pace: entro un’ora si provvederà ad
ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI SAGGI.




Geom. Marcellino Bottone
Piedimonte Matese, 15 settembre 2013




[1] Capita che, per l’insondabile mistero delle ragioni sinaptiche, si formino nella nostra mente pensieri che – a prima vista – ci appaiono del tutto incongrui con il tema o l’attività in cui siamo impegnati. Pensieri che poi, a una seconda vista, sembrano densi di una motivazione che ci sfugge. Pensieri, anzi, che a una terza vista ci narrano di una sostanza elaborata e sensata, addirittura necessaria alle comprensione di superficie. Pensieri che, quando ci sembrerà di aver dimenticato, si riveleranno essere stati anticipazione di tutto ciò che poi avremmo scritto o detto. Il pensiero che ha anticipato questo lavoro mi è apparso un giorno, spiazzante e incongruo mentre pedalavo su una strada del circondario, con questa sintesi: “Per vincere non basta insegnare al cavallo cos’è una corsa. E’ anche necessario che il cavallo insegni al fantino cos’è un cavallo”. Ne dò conto per consentire al Lettore di scegliere se adottare contromisure difensive di prevenzione e profilassi …
[2] Spero che il lettore di questo commento possa tollerare questo strano consiglio dell’Autore: “A questo punto del testo fermatevi, mettete sul vostro vecchio giradischi “OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO” di Edoardo Bennato, rilassatevi e dopo, mi raccomando: solo dopo, ricominciate a leggere”.