In margine a un parere … …
Spett. Sig. LEI (o, se volete, Sig. Rossi …),
sulla base delle poche informazioni
riferite, proverò a esprimere il mio pensiero utilizzando i dati a disposizione
e la seguente scaletta:
- Definizione
del problema (alias: “la domanda che
individua il "tema" della questione di fondo”);
- Tesi a
confronto (alias: “gli argomenti
di chi si esprime a favore …; “gli argomenti di chi si esprime contro …“);
- Osservazioni Conclusive
1 – Definizione del problema
(alias: “la domanda che individua
il "tema" della questione di fondo”)
Per la definizione del problema,
evidentemente, non posso fare altro che stralciare i passaggi significativi “testualmente”
riportati nelle sue sottostanti mail:
2 ottobre 2017 - Egregio Sig. Bottone Marcellino,
le chiedo, gentilmente, un suo parere sull'articolo 8 comma 3 della
L.R.C. 19/2009 come modificata dalle L.R.C. 1/2011.
Nel caso concreto nell'area PIP sono previste queste norme tecniche:
RC=rapporto di copertura max 0,50, SLP= superficie lorda di pavimento max pari
alla superficie del lotto, Hmax=12 ml e DC=distanza dai confini ≥ 6ml.
Si vorrebbe realizzare un opificio industriale applicando l'articolo di
cui sopra; lotto di circa 8500 mq ed una progettualità di opificio con rapporto
di copertura di circa 4250 mq ed una superficie lorda totale di circa 10.000 mq.
Secondo la prospettazione del Comune la sopra richiamata norma eleva
solo il rapporto di copertura e non incide sulla SLP mentre a parere dello
scrivente posso derogare da tale norma delle NTA che è una norma
regolamentatrice locale.
Per assurdo si avrebbe che TIZIO che ha realizzato un opificio su due
livelli e con rapporto di copertura pari a 0,50 si vedrebbe preclusa la
possibilità di applicare il Piano Casa; secondo lo scrivente tale norma
regolamentatrice locale va disapplicata perché la legge sul Piano Casa deroga
sulle norme dello strumento urbanistico ad esclusioni di quelle norme che
provengono da fonti del diritto sovracomunale.
Sarei interessato ad avere un suo parere a riguardo.
6 ottobre 2017 - Gent.le Sig.
Bottone M.,
grazie per la sua nota ed a
chiarimento le chiedo quanto segue:
Il tema centrale della
questione in esame è nell'ipotesi di una richiesta formulata sulla base
dell'articolo 8 comma 3 LRC 19/2011 e successiva modifica LRC 1/2011 se si
devono rispettare tutte le N.T.A. del P.I.P., oppure le stesse sono de plano
cancellate oppure sono solo parzialmente cancellate, ed in caso di parzialità
come scegliere quelle da rispettare.
La mia tesi. A mio avviso le
N.T.A. di natura regolamentate non si devono rispettare ed equivale ad
affermare che gli unici parametri da rispettare sono le norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza mentre quelle riguardanti limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione non si rispettano, ma si devono rispettare quelle del DM 1444/68
norma di rango superiore.
La tesi opposta. La
legge richiamata incide solo ed esclusivamente sul rapporto di copertura mentre
rimangono da rispettare le N.T.A. dello strumento urbanistico generale ed
esecutivo.
Sarebbe molto gradito un suo
parere ed eventualmente atti e/o pareri invocati a sostegno della sua
tesi.
Da tale operazione si deduce:
1.
che ricorre “…l'ipotesi di una richiesta formulata sulla base dell'articolo 8
comma 3 LRC 19/2011 e succesiva modifica LRC 1/2011 … ” ;
2.
che, in particolare, si “…vorrebbe realizzare un opificio industriale …” su un
lotto ubicato “…nell'area PIP …”
sottoposto alle seguenti, vigenti limitazioni delle NTA (immagino: Norme Tecniche di Attuazione) :
▪
RC = rapporto
di copertura max 0,50
▪
SLP = superficie
lorda di pavimento max pari alla superficie del lotto
▪
Hmax = 12
ml
▪
DC = distanza
dai confini ≥ 6ml.
3.
che, infine, si vorrebbe realizzare tale
intervento avvalendosi delle ulteriori facoltà/benefici concesse dal Piano Casa
Campania ai sensi “… dell'articolo 8 comma 3 LRC 19/2011 e succesiva modifica LRC 1/2011…”. Norma
che recita, testualmente:
Testo vigente della Legge
Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - “Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione
del patrimonio
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”.
Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del
territorio
1. La legge regionale 22 dicembre
2004, n. 16 (Norme sul governo del
territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei
contratti d'area.” sono sostituite con le seguenti “nei Sistemi territoriali di
sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per
oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre
quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39
della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale”
sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, articolo 14,”
sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale
vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente
legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale
scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate
aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi”
sono sostituite con le seguenti “entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio
di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine
perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio
di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine
perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro
sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali
competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica” sono sostituite con
le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge
regionale 1/2016 sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi
regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei
sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei
permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi –
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio
attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale
nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione -
Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28
novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). (1)
3. Per i fabbricati adibiti ad attività
manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n.
167;L. 29 settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1
della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale
20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali
relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai
sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n.
65) e all’articolo 11
della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge
finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale
variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.
(2)
3 bis. Al fine di promuovere gli interventi
previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai
propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la
realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo
1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: “Indirizzi programmatici e direttive
fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell’articolo 1, II comma della legge regionale 1
settembre 1981, n. 65) (3).
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla
legge regionale 5 marzo 1990, n.9 (Riserva
di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
(4).
(1) Comma dapprima
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera ggg), della legge regionale 5
gennaio 2011, n. 1 successivamente così modificato dall’articolo 8, comma 1,
lettera i) legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.
(2) Comma così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge regionale 5
gennaio 2011, n. 1.
(3) Comma aggiunto
dall'articolo 52, comma 12, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012,
n. 1.
(4) Comma così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge regionale 5
gennaio 2011, n. 1.
4.
che, in definitiva, si pone il problema di
valutare i limiti di legittimità dell’intervento di realizzazione di “…un opificio industriale … nell'area PIP …” su un
lotto sottoposto – per un limitato arco temporale – a due diverse discipline:
Previsioni ordinarie NTA del PIP
|
Previsioni straordinarie NTA del PIP
applicando il Piano Casa Campania
|
RC = rapporto di copertura max mq/mq 0,50
|
RC = rapporto di copertura max mq/mq 0,60
|
SLP
= sup. lorda di pavimento max pari alla
sup. del lotto
|
SLP
= sup. lorda di pavimento max pari alla
sup. del lotto
|
Hmax = 12 ml
|
Hmax = 12 ml
|
DC = distanza dai confini ≥ 6 ml
|
DC = distanza dai confini ≥ 6 ml
|
5.
e, in particolare, il dubbio: fino a che
punto la temporanea facoltà del Piano Casa di elevare il rapporto di copertura “… da 0,50 a 0,60…“ è
praticabile in via di fatto?
2 – TESI a confronto
(alias: “gli argomenti di chi si
esprime a favore … ;
“gli
argomenti di chi si esprime contro …“)
Omettendo ogni altra considerazione
generale sulla portata dell’art. 8, comma 3 del Piano Casa Campania, che pur
inerisce la problematica dei “… fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed
artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti
produttivi … ”, e limitandoci a considerare
il caso/fattispecie di un ipotetico “… lotto di circa 8500 mq …“ ubicato “… nell'area
PIP …”, sul quale insiste un “… opificio
con rapporto di copertura di circa 4250 mq ed una superficie lorda totale di
circa 10.000 mq “
si ha che la convergenza di due
discipline dell’edificabile (quella “ordinaria”
delle NTA e quella “straordinaria” del Piano Casa) che si
differenziano solo nella misura del rapporto di copertura, ha dato luogo a un dibattito caratterizzato dalle seguenti,
avverse, posizioni:
A.
TESI del COMUNE
La
posizione “non possibilista” del Comune si sofferma sulla
considerazione che:
▪
“La legge richiamata incide solo ed esclusivamente sul rapporto di
copertura mentre rimangono da rispettare le N.T.A. dello strumento urbanistico
generale ed esecutivo“;
▪
e
dal farvi conseguire che se “…la sopra richiamata norma eleva solo il
rapporto di copertura e non incide sulla SLP …” non è possibile aderire alla
richiesta di applicazione – al caso/fattispecie indicati – della facoltà di edificare
con un “… rapporto di copertura … elevabile da 0,50 a 0,60 …”
Espressa
in questi termini, quella del Comune è una tesi “impossibile”, perché
ammette una sola soluzione: che l’art. 8, comma 3 del Piano Casa sia stato
promulgato da un Legislatore ubriaco.
Infatti:
▪
se si afferma che la norma è inapplicabile
perché incide sugli altri parametri delle NTA allora si afferma che la norma
non è mai applicabile (infatti: è
impossibile elevare il rapporto di copertura di un immobile che ha già esaurito
le potenzialità ordinarie delle NTA senza “necessariamente” ampliarne la SLP , il volume ecc… );
▪
ma se si conclude che la norma non è mai
inapplicabile allora si afferma che la norma consente di eseguire qualcosa che
non può essere eseguito;
▪
dunque è una norma edita da un ubriaco (dunque “impossibile”, perché “inammissibile”).
Il
Comune, insomma, prima ancora che nella scelta di una tesi “non possibilista”
fondata su un argomento illogico, erra nella scelta di un approccio
analitico/interpretativo (dell’art.8, comma
3, del Piano Casa) che non si cura del contesto in cui si pone la
norma, dell’intenzione del Legislatore e di tutta quella gamma di strumenti
giuridico/metodologici messi a disposizione dell’interprete sia dalla Legge che
dall’elaborazione giurisprudenziale.
Sui
limiti di questo approccio ho più volte riferito in altri lavori di Commento (accessibili dalla rete) al Piano
Casa e, pertanto, mi limito a segnalare - provocatoriamente – quanto segue:
▪
se il Comune ritiene che la facoltà di elevare
il rapporto di copertura indicata all’art. 8 comma 3 della LRC 19/2009 e s.m.i.
sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla inespressa facoltà) di modificare
altri parametri edificatori ordinari (ad esempio: gli
indici volumetrici …) ;
▪
allora ritiene che anche la facoltà -
indicata all’art. 4, comma 1 della L. 19/2009 e s.m.i. - di eseguire “per uso abitativo, l’ampliamento
fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici… “sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla
inespressa facoltà) di modificare altri parametri edificatori ordinari (ad esempio: il rapporto di copertura …) ? ;
▪
e via di questo passo … .
B.
TESI del Sig. LEI
La
posizione “possibilista” del Sig. LEI si fonda sulla
considerazione che:
▪
“A mio avviso le N.T.A. di natura regolamentatrice non si devono
rispettare ed equivale ad affermare che gli unici parametri da rispettare sono
le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza mentre quelle riguardanti limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle
norme di attuazione non si rispettano, ma si devono rispettare quelle del DM
1444/68 norma di rango superiore.“
Espressa
in questi termini, quella del Sig. LEI è una tesi meramente “congetturale”,
perché si fonda sull’argomentazione apodittica.
Infatti:
▪
il testo dell’art.8, comma 3 del Piano
Casa – oltre alla facoltà
di edificare con un “… rapporto di copertura … elevabile da 0,50 a 0,60 …” in zona PIP – non contiene alcuna
enunciazione in ordine alla possibilità di derogare qualunque altro limite
imposto dalla pianificazione vigente;
▪
a rigore, anzi, la norma usa una
formulazione particolare e diversa rispetto a quella usata per tutte le altre
facoltà di incremento dell’edificato concesse con il restante articolato del
Piano Casa: afferma, infatti, che “…
tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.”;
▪
in altre parole, per il Legislatore la
facoltà di elevare il rapporto di copertura “…da
0,50 a
0,60 …” è da iscrivere in un concetto di
variazione “irrilevante” dell’esistente tale da non assumere i connotati - tipici
e più “estesi” - del superamento della pianificazione locale riconducibili al
concetto di “deroga” e, addirittura, tale da non assumere neanche i connotati
di quelle variazioni che – benché minime – richiedono rielaborazioni/modifiche
della vigente strumentazione urbanistica locale.
Anche il
Sig. LEI, insomma, erra nella scelta di un approccio analitico/interpretativo (dell’art.8, comma 3, del Piano Casa) che non
si cura del contesto in cui si pone la norma, dell’intenzione del Legislatore e
di tutta quella gamma di strumenti giuridico/metodologici messi a disposizione
dell’interprete sia dalla Legge che dall’elaborazione giurisprudenziale.
Anche sui
limiti di questo approccio ho più volte riferito in altri lavori di Commento (accessibili dalla rete) al Piano
Casa e, pertanto, mi limito a segnalare - provocatoriamente – quanto segue:
▪
se il Sig. LEI ritiene che la facoltà di
elevare il rapporto di copertura indicata all’art. 8 comma 3 della LRC 19/2009
e s.m.i. non sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla inespressa facoltà) di
modificare altri parametri edificatori ordinari (ad
esempio: gli indici volumetrici …) degli strumenti urbanistici
vigenti, dovendosi assicurare solo il rispetto “…del DM 1444/68 norma di rango superiore.“
▪
allora provi a indicare quali limiti
plano-volumetrici debbano essere rispettati - in base al “…DM 1444/68 norma di rango
superiore.“ per elevare il rapporto di copertura ”… da 0,50
a 0,60 …” del
proprio lotto ricadente in zona PIP … … .
3 – Osservazioni conclusive
Naturalmente, il punto di partenza
di qualunque approccio all’interpretazione del Piano Casa Campania non può
prescindere dal rilievo – confermato anche per via giurisprudenziale – che ci
troviamo di fronte ad un testo infarcito di tali e tante contraddizioni da
legittimare tanto gli eccessi di resistenza di taluni operatori Comunali quanto
le opposte, eccessive aspettative di taluni operatori privati.
Dunque, chi ritiene di poter fornire
un contributo all’interpretazione dell’art. 8, comma 3, della LRC 19/2009 e
s.m.i. deve innanzitutto mettere sul tavolo la lista dei criteri, dei
riferimenti e della metodologia che intende usare, precisandone il rapporto con
gli insuperabili limiti della coerenza logico-giuridica.
Per ragioni di sintesi, per quanto
mi consta, reputo che un processo analitico/interpretativo serio non possa
prescindere:
▪
dal rispetto delle disposizioni del Codice
Civile:
Art. 12.
Interpretazione della legge.
Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
Se una controversia non
può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
▪
e dal principio evocato dal Consiglio di Stato a proposito dell'interpretazione della legge:
“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit “
(trad. "Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha
voluto ha taciuto")
secondo
il quale se in un disposto normativo
non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato
aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare
(difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni
estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad attenersi al testo della norma,
ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.
Sulla base di tali principi, il
processo interpretativo dell’art. 8, comma 3 della LRC 19/2009 e s.m.i.:
3. Per i fabbricati adibiti ad attività
manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n.
167;L. 29 settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1
della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale
20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali
relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai
sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n.
65) e all’articolo 11
della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge
finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale
variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.
(2)
si ritiene sensato e fondato nei
seguenti termini:
1.
che il Legislatore abbia “voluto”
beneficiare “i fabbricati
adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati
all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi” della
facoltà di elevare “… il rapporto di
copertura … da 0,50 a 0,60…” è un
fatto incontrovertibile, “espresso” con locuzioni così esplicite da non poter
ad esse “… attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole “;
2.
dunque nessuna interpretazione legittima,
coerente, adeguata, fondata, ecc… della norma può tradursi nella concreta “impossibilità“ della
stessa di esplicare i suoi effetti;
3.
da queste proposizioni logico/giuridiche è
agevole individuare che l’errore di “approccio” in cui incorre il Comune, che è
di interpretare la norma deducendo conseguenze su ciò che la norma non dice (infatti, per il Comune la norma consente di elevare
il rapporto di copertura “solo se” – dunque introducendo una condizione non espressa
dal Legislatore - non incide sugli altri
parametri delle NTA, ), lo porta a teorizzare illegittimamente
l’esistenza di una “condizione” assolutamente non espressa dal Legislatore e ad
arenarsi nell’affermazione di un principio paradossale che si auto-smentisce (infatti, la possibilità di elevare il rapporto di
copertura “senza” incidere sugli altri parametri delle NTA “non esiste né in fatto né in ipotesi” e,
di conseguenza, una norma che lo affermi è semplicemente “assurda”);
4.
da queste stesse proposizioni logico/giuridiche
è agevole individuare l’analogo errore di “approccio” in cui incorre il Sig. LEI,
che è di interpretare la norma attribuendole il senso “le N.T.A. di natura
regolamentatrice non si devono rispettare” e l’affermazione “che gli unici parametri da
rispettare sono le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza mentre quelle
riguardanti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione non si rispettano”, in
alcun modo evincibili dal “dal significato proprio delle parole”
utilizzate dal Legislatore, e da qui teorizzare immotivatamente l’assoluta inesistenza
di “condizioni” che possano impedirgli di fruire della facoltà di elevare il
rapporto di copertura “… da 0,50 a 0,60…” ;
5.
naturalmente è un fatto altrettanto
incontrovertibile che la facoltà di elevare “… il rapporto di copertura … da 0,50 a 0,60…” produce
“effetti” sul quadro dei limiti edificatori delineato da uno strumento
urbanistico vigente e – dunque – l’interprete non può sottrarsi al dovere di
ricercare la “volontà” di un Legislatore che non si è espresso su tali
problematiche: purché tale ricerca, che “non può essere decisa con una precisa
disposizione” punti il mirino sulle “disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe” enunciate dal medesimo Legislatore;
6.
ebbene, all’interno del Piano Casa, non
sono pochi gli enunciati che consentono di elaborare una analisi comparata
delle modalità con le quali il medesimo Legislatore si espone nella sua
attività/intenzione regolatrice. Proviamo a farne una breve ricognizione:
▪
all’art.1, comma 2, della LRC 19/2009, dopo aver
indicato gli “obiettivi della legge”, si afferma che “A questi fini sono
disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro
i limiti di cui agli articoli successivi … da attuare con procedure
amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.” ;
▪
la norma preannuncia inequivocabilmente
che negli “articoli successivi” al primo si sarebbero indicati “i limiti” degli “interventi di incremento
volumetrico e di superfici coperte” entro i quali erano esercitabili
le facoltà concesse dal Piano Casa;
▪
ma quando si passa ad indicare - al
successivo art.
4, comma 1 - “i limiti” entro i quali ”… è consentito, per uso
abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento… per i seguenti edifici” ci si
limita a far riferimento alla “…
volumetria esistente …” : cosa
inferire in ordine all’incidenza dell’intervento sull’eventuale sforamento, ad
esempio, del “rapporto di copertura” ?
▪
anche quando – nel medesimo art. 4, comma 7 – si
enuncia che “E’ consentito su edifici non residenziali … la realizzazione di opere
interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività
autorizzata, …, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso … ”, descrivendo facoltà che “…
non
devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio…”, il Legislatore omette di indicare “i limiti” entro i
quali è esercitabile tale facoltà: cosa inferire in ordine all’incidenza di
tali interventi sull’eventuale sforamento degli indici plano-volumetrici vigenti?
▪
e ancora, quando si passa ad indicare – al
successivo art.
5, comma 1 - “i limiti” entro i quali “…è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque
per cento, … … degli edifici residenziali per interventi di demolizione e
ricostruzione, da realizzarsi
all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà
del soggetto richiedente…” ci si
limita a far riferimento alla “…
volumetria esistente …” : cosa
inferire in ordine all’incidenza dell’intervento sull’eventuale sforamento del
“rapporto di copertura” ?
▪
si potrebbe continuare, perché nel
successivo articolato del Piano Casa si rinvia spesso alle norme appena
indagate, ma – per quel che interessa - è chiaro che il Legislatore, smentendo
la promessa/premessa enunciata all’art. 1, comma 2, non ha poi mai dettagliato “i limiti” che perimetravano l’esercizio
delle varie facoltà, lasciando all’interprete l’onere di stabilire confini e
condizioni;
7.
dall’analisi che precede – in definitiva -
deve inequivocabilmente inferirsi che la “volontà” del Legislatore, espressa
nelle “disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe”, cioè nei casi in cui si
enunciano “limiti/modalità” di esercizio delle facoltà ampliative del Piano
Casa, consiste nell’indicare un obiettivo parametrico principale o essenziale
al quale restano subordinati altri che potremmo definire “secondari” o
meramente “conseguenti”;
8.
è solo in questa prospettiva, infatti, che
i Comuni possono assentire alla applicazione del Piano Casa, dovendo altrimenti
arenarsi ogni volta in una interrogazione senza risposta sull’incidenza di un
determinata facoltà sui parametri urbanistico/edificatori che il Legislatore
non si è curato di dichiarare esplicitamente modificabili o immodificabili;
9.
assumendo tali conclusioni, dunque, appare
congruo inferire che, applicata al
caso/fattispecie di un ipotetico “… lotto di circa 8500 mq …“ ubicato “… nell'area
PIP …”, sul quale
insiste un “… opificio con rapporto di copertura di circa 4250 mq
ed una superficie lorda totale di circa 10.000 mq “
la
facoltà di elevare il rapporto di copertura “… da 0,50
a 0,60…“ è praticabile anche se “…incide
sulla SLP …” e
– si aggiunge – su altri limiti plano-volumetrici.
Diversamente opinando, per altro,
si contrasterebbe non solo la “volontà” del Legislatore ricavabile dalle “disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe” del medesimo Piano Casa, ma anche quella
evincibile “dal
significato proprio delle parole”.
Infatti, imponendo
l’invarianza degli altri limiti plano-volumetrici (non
espressa dal Legislatore), si perviene ad un unico esito:
che
il rapporto di copertura
è
elevabile “… da 0,50 a 0,60…“
solo
per costruire un … …
“giardinetto”.
E
qualcosa mi dice che non era questa la “volonta” del Legislatore …
Bottone Marcellino, Piedimonte Matese, 11/10/2017