venerdì 13 ottobre 2017

IL PIANO CASA CAMPANIA AUTORIZZA LA COSTRUZIONE DI … GIARDINETTI ?


In margine a un parere … …




Spett. Sig. LEI (o, se volete, Sig. Rossi …),

sulla base delle poche informazioni riferite, proverò a esprimere il mio pensiero utilizzando i dati a disposizione e la seguente scaletta:

  1. Definizione del problema (alias: “la domanda che individua il "tema" della questione di fondo”);

  1. Tesi a confronto (alias: “gli argomenti di chi si esprime a favore …; “gli argomenti di chi si esprime contro …“);

  1. Osservazioni Conclusive





1 – Definizione del problema
(alias: “la domanda che individua il "tema" della questione di fondo”)


Per la definizione del problema, evidentemente, non posso fare altro che stralciare i passaggi significativi “testualmente” riportati nelle sue sottostanti mail:



2 ottobre 2017 - Egregio Sig. Bottone Marcellino,
le chiedo, gentilmente, un suo parere sull'articolo 8 comma 3 della L.R.C. 19/2009 come modificata dalle L.R.C. 1/2011.
Nel caso concreto nell'area PIP sono previste queste norme tecniche: RC=rapporto di copertura max 0,50, SLP= superficie lorda di pavimento max pari alla superficie del lotto, Hmax=12 ml e DC=distanza dai confini  6ml.
Si vorrebbe realizzare un opificio industriale applicando l'articolo di cui sopra; lotto di circa 8500 mq ed una progettualità di opificio con rapporto di copertura di circa 4250 mq ed una superficie lorda totale di circa 10.000 mq.
Secondo la prospettazione del Comune la sopra richiamata norma eleva solo il rapporto di copertura e non incide sulla SLP mentre a parere dello scrivente posso derogare da tale norma delle NTA che è una norma regolamentatrice locale.
Per assurdo si avrebbe che TIZIO che ha realizzato un opificio su due livelli e con rapporto di copertura pari a 0,50 si vedrebbe preclusa la possibilità di applicare il Piano Casa; secondo lo scrivente tale norma regolamentatrice locale va disapplicata perché la legge sul Piano Casa deroga sulle norme dello strumento urbanistico ad esclusioni di quelle norme che provengono da fonti del diritto sovracomunale.
Sarei interessato ad avere un suo parere a riguardo.




6 ottobre 2017 - Gent.le Sig. Bottone M.,
grazie per la sua nota ed a chiarimento le chiedo quanto segue:
Il tema centrale della questione in esame è nell'ipotesi di una richiesta formulata sulla base dell'articolo 8 comma 3 LRC 19/2011 e successiva modifica LRC 1/2011 se si devono rispettare tutte le N.T.A. del P.I.P., oppure le stesse sono de plano cancellate oppure sono solo parzialmente cancellate, ed in caso di parzialità come scegliere quelle da rispettare.
La mia tesi. A mio avviso le N.T.A. di natura regolamentate non si devono rispettare ed equivale ad affermare che gli unici parametri da rispettare sono le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza mentre quelle riguardanti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione non si rispettano, ma si devono rispettare quelle del DM 1444/68 norma di rango superiore.
 La tesi opposta. La legge richiamata incide solo ed esclusivamente sul rapporto di copertura mentre rimangono da rispettare le N.T.A. dello strumento urbanistico generale ed esecutivo.
Sarebbe molto gradito un suo parere ed eventualmente atti e/o pareri invocati a sostegno della sua tesi.



Da tale operazione si deduce:

1.       che ricorre “…l'ipotesi di una richiesta formulata sulla base dell'articolo 8 comma 3 LRC 19/2011 e succesiva modifica LRC 1/2011  … ” ;


2.       che, in particolare, si “…vorrebbe realizzare un opificio industriale …” su un lotto ubicato “…nell'area PIP …” sottoposto alle seguenti, vigenti limitazioni delle NTA (immagino: Norme Tecniche di Attuazione) :

         RC      =          rapporto di copertura max 0,50
         SLP    =          superficie lorda di pavimento max pari alla superficie del lotto
         Hmax =          12 ml
         DC      =          distanza dai confini  6ml.


3.       che, infine, si vorrebbe realizzare tale intervento avvalendosi delle ulteriori facoltà/benefici concesse dal Piano Casa Campania ai sensi “… dell'articolo 8 comma 3 LRC 19/2011 e succesiva modifica LRC 1/2011…”. Norma che recita, testualmente:


Testo vigente della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione
del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti “entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016 sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). (1)

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29 settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico. (2)

3 bis. Al fine di promuovere gli interventi previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1, II comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) (3).

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera ggg), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 successivamente così modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera i) legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 12, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.




4.       che, in definitiva, si pone il problema di valutare i limiti di legittimità dell’intervento di realizzazione di “…un opificio industrialenell'area PIP …” su un lotto sottoposto – per un limitato arco temporale – a due diverse discipline:



Previsioni ordinarie NTA del PIP

Previsioni straordinarie NTA del PIP
applicando il Piano Casa Campania
RC       = rapporto di copertura max mq/mq  0,50
RC       = rapporto di copertura max mq/mq  0,60
SLP      = sup. lorda di pavimento max pari alla sup. del lotto
SLP      = sup. lorda di pavimento max pari alla sup. del lotto
Hmax  = 12 ml
Hmax  = 12 ml
DC      = distanza dai confini  6 ml
DC      = distanza dai confini  6 ml



5.       e, in particolare, il dubbio: fino a che punto la temporanea facoltà del Piano Casa di elevare il rapporto di copertura “… da 0,50 a 0,60…“ è praticabile in via di fatto?





2 – TESI a confronto
(alias: “gli argomenti di chi si esprime a favore … ;
“gli argomenti di chi si esprime contro …“)


Omettendo ogni altra considerazione generale sulla portata dell’art. 8, comma 3 del Piano Casa Campania, che pur inerisce la problematica dei “… fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi … ”, e limitandoci a considerare

il caso/fattispecie di un ipotetico “… lotto di circa 8500 mq …“ ubicato “… nell'area PIP  …”, sul quale insiste un “… opificio con rapporto di copertura di circa 4250 mq ed una superficie lorda totale di circa 10.000 mq

si ha che la convergenza di due discipline dell’edificabile (quella “ordinaria” delle NTA e quella “straordinaria” del Piano Casa) che si differenziano solo nella misura del rapporto di copertura, ha dato luogo a un  dibattito caratterizzato dalle seguenti, avverse, posizioni:

A.    TESI del COMUNE

La posizione “non possibilista” del Comune si sofferma sulla considerazione che:

         La legge richiamata incide solo ed esclusivamente sul rapporto di copertura mentre rimangono da rispettare le N.T.A. dello strumento urbanistico generale ed esecutivo“;

         e dal farvi conseguire che se “…la sopra richiamata norma eleva solo il rapporto di copertura e non incide sulla SLP …” non è possibile aderire alla richiesta di applicazione – al caso/fattispecie indicati – della facoltà di edificare con un “…  rapporto di copertura … elevabile da 0,50 a 0,60 …”


Espressa in questi termini, quella del Comune è una tesi “impossibile”, perché ammette una sola soluzione: che l’art. 8, comma 3 del Piano Casa sia stato promulgato da un Legislatore ubriaco.

Infatti:

         se si afferma che la norma è inapplicabile perché incide sugli altri parametri delle NTA allora si afferma che la norma non è mai applicabile (infatti: è impossibile elevare il rapporto di copertura di un immobile che ha già esaurito le potenzialità ordinarie delle NTA senza “necessariamente” ampliarne la SLP, il volume ecc… );

         ma se si conclude che la norma non è mai inapplicabile allora si afferma che la norma consente di eseguire qualcosa che non può essere eseguito;

         dunque è una norma edita da un ubriaco (dunque “impossibile”, perché “inammissibile”).


Il Comune, insomma, prima ancora che nella scelta di una tesi “non possibilista” fondata su un argomento illogico, erra nella scelta di un approccio analitico/interpretativo (dell’art.8, comma 3, del Piano Casa) che non si cura del contesto in cui si pone la norma, dell’intenzione del Legislatore e di tutta quella gamma di strumenti giuridico/metodologici messi a disposizione dell’interprete sia dalla Legge che dall’elaborazione giurisprudenziale.

Sui limiti di questo approccio ho più volte riferito in altri lavori di Commento (accessibili dalla rete) al Piano Casa e, pertanto, mi limito a segnalare - provocatoriamente – quanto segue:

         se il Comune ritiene che la facoltà di elevare il rapporto di copertura indicata all’art. 8 comma 3 della LRC 19/2009 e s.m.i. sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla inespressa facoltà) di modificare altri parametri edificatori ordinari (ad esempio: gli indici volumetrici …) ;

         allora ritiene che anche la facoltà - indicata all’art. 4, comma 1 della L. 19/2009 e s.m.i. - di eseguire “per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici…  “sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla inespressa facoltà) di modificare altri parametri edificatori ordinari (ad esempio: il rapporto di copertura …) ? ;

         e via di questo passo … .






B.     TESI del Sig. LEI

La posizione “possibilista” del Sig. LEI si fonda sulla considerazione che:

         A mio avviso le N.T.A. di natura regolamentatrice non si devono rispettare ed equivale ad affermare che gli unici parametri da rispettare sono le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza mentre quelle riguardanti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione non si rispettano, ma si devono rispettare quelle del DM 1444/68 norma di rango superiore.


Espressa in questi termini, quella del Sig. LEI è una tesi meramente “congetturale”, perché si fonda sull’argomentazione apodittica.

Infatti:

         il testo dell’art.8, comma 3 del Piano Casa – oltre alla facoltà di edificare con un “…  rapporto di copertura … elevabile da 0,50 a 0,60 …” in zona PIP – non contiene alcuna enunciazione in ordine alla possibilità di derogare qualunque altro limite imposto dalla pianificazione vigente;

         a rigore, anzi, la norma usa una formulazione particolare e diversa rispetto a quella usata per tutte le altre facoltà di incremento dell’edificato concesse con il restante articolato del Piano Casa: afferma, infatti, che “… tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.”;

         in altre parole, per il Legislatore la facoltà di elevare il rapporto di copertura “…da 0,50 a 0,60 …” è da iscrivere in un concetto di variazione “irrilevante” dell’esistente tale da non assumere i connotati - tipici e più “estesi” - del superamento della pianificazione locale riconducibili al concetto di “deroga” e, addirittura, tale da non assumere neanche i connotati di quelle variazioni che – benché minime – richiedono rielaborazioni/modifiche della vigente strumentazione urbanistica locale.


Anche il Sig. LEI, insomma, erra nella scelta di un approccio analitico/interpretativo (dell’art.8, comma 3, del Piano Casa) che non si cura del contesto in cui si pone la norma, dell’intenzione del Legislatore e di tutta quella gamma di strumenti giuridico/metodologici messi a disposizione dell’interprete sia dalla Legge che dall’elaborazione giurisprudenziale.

Anche sui limiti di questo approccio ho più volte riferito in altri lavori di Commento (accessibili dalla rete) al Piano Casa e, pertanto, mi limito a segnalare - provocatoriamente – quanto segue:

         se il Sig. LEI ritiene che la facoltà di elevare il rapporto di copertura indicata all’art. 8 comma 3 della LRC 19/2009 e s.m.i. non sia ostacolata dalla impossibilità (o dalla inespressa facoltà) di modificare altri parametri edificatori ordinari (ad esempio: gli indici volumetrici …) degli strumenti urbanistici vigenti, dovendosi assicurare solo il rispetto “…del DM 1444/68 norma di rango superiore.

         allora provi a indicare quali limiti plano-volumetrici debbano essere rispettati - in base al “…DM 1444/68 norma di rango superiore.“ per elevare il rapporto di copertura ”… da 0,50 a 0,60 …” del proprio lotto ricadente in zona PIP … … .





3 – Osservazioni conclusive


Naturalmente, il punto di partenza di qualunque approccio all’interpretazione del Piano Casa Campania non può prescindere dal rilievo – confermato anche per via giurisprudenziale – che ci troviamo di fronte ad un testo infarcito di tali e tante contraddizioni da legittimare tanto gli eccessi di resistenza di taluni operatori Comunali quanto le opposte, eccessive aspettative di taluni operatori privati.

Dunque, chi ritiene di poter fornire un contributo all’interpretazione dell’art. 8, comma 3, della LRC 19/2009 e s.m.i. deve innanzitutto mettere sul tavolo la lista dei criteri, dei riferimenti e della metodologia che intende usare, precisandone il rapporto con gli insuperabili limiti della coerenza logico-giuridica.

Per ragioni di sintesi, per quanto mi consta, reputo che un processo analitico/interpretativo serio non possa prescindere:

         dal rispetto delle disposizioni del Codice Civile:

Art. 12.
Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.


         e dal principio evocato dal Consiglio di Stato a proposito dell'interpretazione della legge:

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit
(trad. "Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto")

secondo il quale se in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad attenersi al testo della norma, ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.


Sulla base di tali principi, il processo interpretativo dell’art. 8, comma 3 della LRC 19/2009 e s.m.i.:


3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29 settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico. (2)

si ritiene sensato e fondato nei seguenti termini:

1.       che il Legislatore abbia “voluto” beneficiare “i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi” della facoltà di elevare “… il rapporto di copertura da 0,50 a 0,60…” è un fatto incontrovertibile, “espresso” con locuzioni così esplicite da non poter ad esse “… attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole “;

2.       dunque nessuna interpretazione legittima, coerente, adeguata, fondata, ecc… della norma può tradursi nella concreta “impossibilità“ della stessa di esplicare i suoi effetti;

3.       da queste proposizioni logico/giuridiche è agevole individuare che l’errore di “approccio” in cui incorre il Comune, che è di interpretare la norma deducendo conseguenze su ciò che la norma non dice (infatti, per il Comune la norma consente di elevare il rapporto di copertura “solo se” – dunque introducendo una condizione non espressa dal Legislatore -  non incide sugli altri parametri delle NTA, ), lo porta a teorizzare illegittimamente l’esistenza di una “condizione” assolutamente non espressa dal Legislatore e ad arenarsi nell’affermazione di un principio paradossale che si auto-smentisce (infatti, la possibilità di elevare il rapporto di copertura “senza” incidere sugli altri parametri delle NTA “non esiste né in fatto né in ipotesi” e, di conseguenza, una norma che lo affermi è semplicemente “assurda”);

4.       da queste stesse proposizioni logico/giuridiche è agevole individuare l’analogo errore di “approccio” in cui incorre il Sig. LEI, che è di interpretare la norma attribuendole il senso “le N.T.A. di natura regolamentatrice non si devono rispettare” e l’affermazione “che gli unici parametri da rispettare sono le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza mentre quelle riguardanti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione non si rispettano”, in alcun modo evincibili dal “dal significato proprio delle parole” utilizzate dal Legislatore, e da qui teorizzare immotivatamente l’assoluta inesistenza di “condizioni” che possano impedirgli di fruire della facoltà di elevare il rapporto di copertura “… da 0,50 a 0,60…” ;

5.       naturalmente è un fatto altrettanto incontrovertibile che la facoltà di elevare “… il rapporto di copertura da 0,50 a 0,60…” produce “effetti” sul quadro dei limiti edificatori delineato da uno strumento urbanistico vigente e – dunque – l’interprete non può sottrarsi al dovere di ricercare la “volontà” di un Legislatore che non si è espresso su tali problematiche: purché tale ricerca, che “non può essere decisa con una precisa disposizione” punti il mirino sulle “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” enunciate dal medesimo Legislatore;

6.       ebbene, all’interno del Piano Casa, non sono pochi gli enunciati che consentono di elaborare una analisi comparata delle modalità con le quali il medesimo Legislatore si espone nella sua attività/intenzione regolatrice. Proviamo a farne una breve ricognizione:

         all’art.1, comma 2, della LRC 19/2009, dopo aver indicato gli “obiettivi della legge”, si afferma che “A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi … da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.” ;

         la norma preannuncia inequivocabilmente che negli “articoli successivi” al primo si sarebbero indicati “i limiti” degli “interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte” entro i quali erano esercitabili le facoltà concesse dal Piano Casa;

         ma quando si passa ad indicare - al successivo art. 4, comma 1 - “i limiti” entro i quali ” è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento… per i seguenti edifici ci si limita a far riferimento alla “… volumetria esistente … : cosa inferire in ordine all’incidenza dell’intervento sull’eventuale sforamento, ad esempio, del “rapporto di copertura” ?

         anche quando – nel medesimo art. 4, comma 7 – si enuncia che “E’ consentito su edifici non residenziali … la realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, …, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso … ”, descrivendo  facoltà che “non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio…, il Legislatore omette di indicare “i limiti” entro i quali è esercitabile tale facoltà: cosa inferire in ordine all’incidenza di tali interventi sull’eventuale sforamento degli indici plano-volumetrici vigenti?

         e ancora, quando si passa ad indicare – al successivo art. 5, comma 1 - “i limiti” entro i quali “è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, … … degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente… ci si limita a far riferimento alla “… volumetria esistente … : cosa inferire in ordine all’incidenza dell’intervento sull’eventuale sforamento del “rapporto di copertura” ?

         si potrebbe continuare, perché nel successivo articolato del Piano Casa si rinvia spesso alle norme appena indagate, ma – per quel che interessa - è chiaro che il Legislatore, smentendo la promessa/premessa enunciata all’art. 1, comma 2, non ha poi mai  dettagliato “i limiti” che perimetravano l’esercizio delle varie facoltà, lasciando all’interprete l’onere di stabilire confini e condizioni;

7.       dall’analisi che precede – in definitiva - deve inequivocabilmente inferirsi che la “volontà” del Legislatore, espressa nelle “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”, cioè nei casi in cui si enunciano “limiti/modalità” di esercizio delle facoltà ampliative del Piano Casa, consiste nell’indicare un obiettivo parametrico principale o essenziale al quale restano subordinati altri che potremmo definire “secondari” o meramente “conseguenti”;

8.       è solo in questa prospettiva, infatti, che i Comuni possono assentire alla applicazione del Piano Casa, dovendo altrimenti arenarsi ogni volta in una interrogazione senza risposta sull’incidenza di un determinata facoltà sui parametri urbanistico/edificatori che il Legislatore non si è curato di dichiarare esplicitamente modificabili o immodificabili;

9.       assumendo tali conclusioni, dunque, appare congruo inferire che, applicata al

caso/fattispecie di un ipotetico “… lotto di circa 8500 mq …“ ubicato “… nell'area PIP …”, sul quale insiste un “… opificio con rapporto di copertura di circa 4250 mq ed una superficie lorda totale di circa 10.000 mq

la facoltà di elevare il rapporto di copertura “… da 0,50 a 0,60…“ è praticabile anche se “…incide sulla SLP …” e – si aggiunge – su altri limiti plano-volumetrici.

Diversamente opinando, per altro, si contrasterebbe non solo la “volontà” del Legislatore ricavabile dalle “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” del medesimo Piano Casa, ma anche quella evincibile “dal significato proprio delle parole”.

Infatti, imponendo l’invarianza degli altri limiti plano-volumetrici (non espressa dal Legislatore), si perviene ad un unico esito:

che il rapporto di copertura
è elevabile … da 0,50 a 0,60…
solo per costruire un … …

giardinetto”.

E qualcosa mi dice che non era questa la “volonta” del Legislatore …



Bottone Marcellino, Piedimonte Matese, 11/10/2017

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