giovedì 3 ottobre 2013

IL PIANO CASA CAMPANIA STANCA

QUESITO


gent.mo geom. Bottone le porgo un quesito relativo ad una ricostruzione di un
fabbricato rurale.
Premesse:
- fabbricato rurale di proprietà di due soggetti residenti in altro comune e
che entrambi non vogliono cambiare la propria residenza nel nuovo fabbricato da
ricostruire;
- promissario acquirente del suddetto fabbricato rurale intende destinare la
nuova costruzione come prima abitazione/residenza;
- volumetria del fabbricato preesistente pari al 50% residenziale e 50%
pertinenze agricole (si evidenzia che sia il residenziale che il pertinenziale
non hanno un locale adibito a servizio igienico (bagno WC ??);
- superficie del lotto mq 3000 circa;
- il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due
proprietari nonchè dal promissario acquirente,
i quesiti sono:
1) è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione sapendo ancora che
l'immobile, alla data del rilascio del titolo edilizio era di proprietà di due
soggetti che non avevano intenzione di destinare la nuova abitazione come loro
residenza?
2) è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione d'uso al
promissario acquirente?
3) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% su di un immobile di non
esclusiva proprietà?
4) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% quando non vi è la
predominanza residenziale del 55% del volume preesistente?
5) è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% destinando il 20% del
volume a pertinenze nei locali interrati (che nel calcolo volumetrico della
volumetria edificabile non vengono calcolati - si è calcolato solo i volumi
fuori terra)??.

credo che l'art. 6 bis preveda la possibilità di "... applicare le
disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’
obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad
uso agricolo."
quindi le disposizioni dell'art. 5 devono essere applicate tutte anche in
riferimento alla predominanza residenziale.
se tale tesi è pacifica si può ben evidenziare che gli interventi di
ricostruzione di fabbricati rurali sono difficilmente (se non totalmente)
applicabili in quanto credo che nessuno abbia mai costruito un fabbricato
rurale (dopo la legge 14/82) non sfruttando i limiti volumetrici previsti dalla
norma (0,03 mc/mq per residenze e 0,07 per pertinenze); tali indici fanno
capire che la predominanza residenziale non vi è mai.
Viceversa, per gli immobili di costruzione remota credo che la volumetria
residenziale realizzata era sempre minore ed in minima parte di quella
pertinenziale (in epoca remota si realizzavano i FABBRICATI RURALI, ossia
immobili adibiti all'attività agricola da parte di veri "coltivatori diretti"
ove la maggior parte del volume si andava ad edificare era relativo a stalle,
fienili, cantine, locali di trasformazione dei prodotti coltivati).
spero di avere un vostro contributo al quesito ringraziandola
anticipatamente.



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Spett.le Sig. ………………………,
non so se ho ben compreso il nocciolo dell’insieme dei quesiti che mi sottopone ma provo comunque a svolgere le seguenti riflessioni attenendomi letteralmente al testo della sua mail.

Dopo aver indicato – in premessa – che il quesito si attaglia ad una richiesta finalizzata alla “ricostruzione di un fabbricato rurale“, e che tale richiesta è connotata dalle seguenti circostanze:
§  trattasi di richiesta afferente un “fabbricato rurale di proprietà di due soggetti residenti in altro comune e che entrambi non vogliono cambiare la propria residenza nel nuovo fabbricato da ricostruire“, anzi che indendono vendere ad un “promissario acquirente“ il quale “intende destinare la nuova costruzione come prima abitazione/residenza“, tanto che “il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due proprietari nonché dal promissario acquirente “;

§  trattasi di istanza volta alla demolizione/ricostruzione di un fabbricato rurale insistente su “superficie del lotto mq 3000 circa” in cui la “volumetria del fabbricato preesistente è “pari al 50% residenziale e 50% pertinenze agricole (si evidenzia che sia il residenziale che il pertinenziale non hanno un locale adibito a servizio igienico (bagno WC ??)“;

vengono enunciati i seguenti quesiti, a margine dei quali allego le riflessioni di cui sono capace: 

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1.    è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione sapendo ancora che l'immobile, alla data del rilascio del titolo edilizio era di proprietà di due soggetti che non avevano intenzione di destinare la nuova abitazione come loro residenza?”.
COMMENTO
Ai fini di discriminare i limiti di applicabilità del Piano Casa Campania, quindi anche della facoltà di beneficiare del bonus di cui all’art.5 della Legge 19/09 e s.m.i. , non rilevano le  “intenzioni dei soggetti” a qualunque titolo coinvolti. Nel merito dell’istanza presentata, dunque, deve assumersi come punto di partenza esclusivamente la destinazione e consistenza dell’immobile così come risultante “alla data del rilascio del titolo edilizio”.
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2.   è possibile ottenere il bonus del cambio di destinazione d'uso al promissario acquirente?”.
COMMENTO
Ai fini del rilascio dei titoli edilizi per l’esercizio delle facoltà derogatorie enunciate dal Piano Casa Campania, valgono le regole ordinarie previste dal DPR 380/01 e s.m.i., di cui si riportano stralci :
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.




Art. 20 (R) -Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda … …



Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo i … …



In base a tali regole deve dedursi che - ove “il progetto presentato risulta sottoscritto da tutti i soggetti ossia i due proprietari nonché dal promissario acquirente“, e cioè quando proprietari e promissario acquirente si siano accordati in tal senso - il titolo deve essere loro rilasciato senza che l’amministrazione possa esercitare alcuna intromissione censorea.
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3.   è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% su di un immobile di non esclusiva proprietà?”.
COMMENTO
L’attribuzione/concessione del bonus volumetrico di cui all’art. 5 del Piano Casa Campania segue le regole ordinarie di logica e proporzione che si riassumono:

§  CRITERIO LOGICO: se il fabbricato da demolire/ricostruire appartiene solo in parte ai richiedenti, il problema dei limiti di concessione del bonus semplicemente non si pone, per l’ovvia considerazione che a nessun soggetto privato si potrebbe riconoscere la facoltà di demolire un fabbricato di cui non detiene il possesso/disponibilità integrale;

§  CRITERIO PROPORZIONALE: se il fabbricato da demolire/ricostruire appartiene integralmente a una pluralità di richiedenti, il problema dei limiti di concessione del bonus si risolve attribuendone la misura in proporzione alle rispettive quote di possesso dei proprietari/richiedenti.

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4.   è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% quando non vi è la predominanza residenziale del 55% del volume preesistente?”.
5.   è possibile ottenere il bonus volumetrico del 35% destinando il 20% del volume a pertinenze nei locali interrati (che nel calcolo volumetrico della volumetria edificabile non vengono calcolati - si è calcolato solo i volumi fuori terra)?”.
6.   credo che l'art. 6 bis preveda la possibilità di "... applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo."
quindi le disposizioni dell'art. 5 devono essere applicate tutte anche in riferimento alla predominanza residenziale.
se tale tesi è pacifica si può ben evidenziare che gli interventi di
ricostruzione di fabbricati rurali sono difficilmente (se non totalmente)
applicabili in quanto credo che nessuno abbia mai costruito un fabbricato rurale (dopo la legge 14/82) non sfruttando i limiti volumetrici previsti dalla norma (0,03 mc/mq per residenze e 0,07 per pertinenze); tali indici fanno capire che la predominanza residenziale non vi è mai. Viceversa, per gli immobili di costruzione remota credo che la volumetria residenziale realizzata era sempre minore ed in minima parte di quella pertinenziale (in epoca remota si realizzavano i FABBRICATI RURALI, ossia immobili adibiti all'attività agricola da parte di veri "coltivatori diretti" ove la maggior parte del volume si andava ad edificare era relativo a stalle, fienili, cantine, locali di trasformazione dei prodotti coltivati)
.?”.
COMMENTO
Alle questioni poste ai precedenti punti 4, 5 e 6 ho dedicato il lavoro analitico che potrà consultare – tenendo conto della sua datazione - sotto l’allegato 1.

Cordiali saluti,
                                                                                                                                                                                                                                                       geom. Bottone Marcellino

Piedimonte Matese, lì 3/10/2013


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