(P.M.
11 ottobre 2018 : una indagine del geom. Bottone Marcellino)
1. NORME
2. INTERPRETAZIONI
3. CONCLUSIONI
1.
NORME
Sotto il profilo prescrittivo, il campo di riferimento delle norme che
si attagliano al tema delle TRANSAZIONI e dei DEBITI FUORI BILANCIO é sostanzialmente delimitato :
§
dal CODICE CIVILE (cos’è
e come si tratta una transazione) ;
§
e dal TUEL DLvo 267/2000 e s.m.i. (cos’è
e come si tratta un debito fuori bilancio):
benché la delimitazione delle azioni di dettaglio, procedurali, in
genere motivate dall’esigenza di specificazioni applicative sia rinvenibile in
un una pletora di altri contesti tra i quali si segnalano, per quanto è di
interesse della presente indagine:
§
il CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI di cui al
DLvo 163/2006 e s.m.i.;
§
lo STATUTO COMUNALE;
§ il REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ ARMONIZZATA
In particolare, per lo svolgimento dell’indagine si è fatto
complessivamente riferimento al seguente apparato normativo:
A. Riferimenti
normativi per le TRANSAZIONI:
1. Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Art. 239
Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui è
previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e
per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o
rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario
il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il
responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
2. CODICE CIVILE:
CAPO XXV – DELLA TRANSAZIONE
Art. 1965. Nozione.
La transazione è il contratto col quale le
parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono
creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato
oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966. Capacità a transigere
e disponibilità dei diritti.
Per transigere le parti devono avere la
capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per
loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla
disponibilità delle parti.
Art. 1967. Prova.
La transazione deve essere provata per
iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350.
Art. 1968. Transazione sulla
falsità di documenti.
La transazione nei giudizi civili di falso
non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il
pubblico ministero.
Art. 1969. Errore di diritto.
La transazione non può essere annullata per
errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di
controversia tra le parti.
Art. 1970. Lesione.
La transazione non può essere impugnata per
causa di lesione.
Art. 1971. Transazione su
pretesa temeraria.
Se una delle parti era consapevole della
temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della
transazione.
Art. 1972. Transazione su un
titolo nullo.
E' nulla la transazione relativa a un
contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è
stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può
chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973. Annullabilità per
falsità di documenti.
È annullabile la transazione fatta, in tutto
o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti
falsi.
Art. 1974. Annullabilità per
cosa giudicata.
È pure annullabile la transazione fatta su
lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di
esse non avevano notizia.
Art. 1975. Annullabilità per
scoperta di documenti.
La transazione che le parti hanno conclusa
generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può
impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di
documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi
siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile, quando non
riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si
prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976. Risoluzione della
transazione per inadempimento.
La risoluzione della transazione per
inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato
estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato
espressamente stipulato.
3. REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ ARMONIZZATA
Art. 34
Variazioni di bilancio da parte dei responsabile della
spesa
(Art. 175, c. 5-quarter, D.Lgs.
n. 267/2000)
1. I responsabili della spesa, con propria specifica
determinazione, possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi
indicate nell’articolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000.
2. In tal caso il Responsabile del Servizio
Finanziario entro 5 giorni, a seguito di istruttoria con propria determinazione
provvede ad approvare la variazione richiesta ad effettuare le dovute modifiche
alle scritture contabili ed a darne comunicazione ai servizi richiedenti.
3. Di dette variazioni viene data comunicazione da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario alla Giunta alla fine di ciascun
trimestre.
B. Riferimenti
normativi per i DEBITI FUORI BILANCIO
1.
Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali
CAPO IV – PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 191. Regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese
solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui
all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e
contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa
comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione
dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni,
le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo
restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati
non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti
economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi
regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di
spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza,
cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,
qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta
del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla
data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente
all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione
di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il
rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la
parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il
privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto
effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente
disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili
equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di
lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed,
entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto
della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.
Art. 192. Determinazioni a
contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende
perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure
previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 193. Salvaguardia degli equilibri
di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza
e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno
in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale
con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente,
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del
medesimo articolo.
Art. 194. Riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti
di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di
aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo
di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da
fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle
forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere
anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese
suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193,
comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente
motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
2. REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ ARMONIZZATA
Art. 36
Debiti fuori bilancio (Art. 194, D.Lgs. n. 267/2000)
1. Almeno una volta con deliberazione da adottarsi
entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio comunale provvede al
riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio ed adotta i
provvedimenti necessari per il loro ripiano.
2. Nel bilancio annuale di previsione possono essere
stanziati appositi fondi per il finanziamento di debiti fuori bilancio
provenienti da maggiori spese di precedenti esercizi derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze
immediatamente esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di
pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000, e il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza
per opere di pubblica utilità;
e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso,
in alcuna fase, decisioni di amministratori, o dipendenti dell’ente.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, il
comune, in via principale, utilizza, per l’anno in corso e per i due
successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale.
4. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra
indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Detta scelta dovrà essere accompagnata da apposita relazione
del Responsabile del Servizio Finanziario.
5. I dirigenti, al fine di avviare la procedura di
riconoscimento del debito, dovranno compilare e trasmettere tempestivamente,
entro dieci giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, al Servizio
Finanziario una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del
debito utilizzando l’apposito modello (Allegato n. 2).
6. Il Servizio Finanziario provvederà entro dieci giorni dal
ricevimento della relazione di cui al punto precedente a predisporre la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale corredato del
parere dell’Organo di revisione.
C. Riferimenti
comuni per le TRANSAZIONI e per i DEBITI FUORI BILANCIO
1.
Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali
Art. 239. Funzioni dell'organo
di revisione
1. L'organo di revisione svolge le
seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo
consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal
regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite
alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a
meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai
principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
3) modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di
finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle
entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione
svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque
non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione
all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e
sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento
di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
e) referto all'organo consiliare su gravi
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo
223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del
comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di
ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le
misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
I pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di
revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle
funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee
dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni
dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee
all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre
all'organo di revisione sono trasmessi:
b) da parte del responsabile del servizio
finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura
dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti,
secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare
della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità,
uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di
revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
2.
STATUTO COMUNALE
Articolo
38 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1) Il Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n.
138/2011, convertito in L. n. 148/2011, è scelto mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta e secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno 15-2-2012 n. 23, i soggetti
iscritti a livello regionale nel Registro del revisori legali di cui al
D.lgs.39/2010, nonché agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili. Il procedimento di estrazione è svolto dalla
Prefettura.
2) Per quanto concerne la durata dell’incarico, le incompatibilità, il
funzionamento, i limiti agli affidamenti degli incarichi, le funzioni del
Revisore dei conti, le responsabilità ed il compenso, si applicano il Decreto
Legislativo n. 267/200 e le altre norme in materia.
2.
INTERPRETAZIONI
Scopo del presente lavoro è indagare – con taglio estremamente pragmatico/operativo e in base all’elaborazione
dottrinaria/giurisprudenziale - il rapporto tra TRANSAZIONE e DEBITO FUORI
BILANCIO al cospetto delle
iniziative che un generico operatore è chiamato
ad assumere in presenza di “spese” non previste in Bilancio: in particolare, si
precisa, di spese derivanti da “SENTENZE
ESECUTIVE”, convergendo su questo tema molte delle contraddizioni praticate
– in termini a dir poco contrastanti – dalle P.A., e potendosi, in tal modo,
svolgere i massimi approfondimenti necessari.
Cominciamo, dunque, a ricercare quali differenze e convergenze
caratterizzano il rapporto tra TRANSAZIONI e DEBITI FUORI
BILANCIO :
1. DIFFERENZE
GIURIDICHE
Prima di ogni altra considerazione, va acquisito che mentre la TRANSAZIONE è un CONTRATTO il DEBITO FUORI BILANCIO è un’OBBLIGAZIONE.
oggetto
|
Cos’è
|
TRANSAZIONE
|
La
transazione rientra tra i contratti nominati volti, al pari del compromesso e
della clausola compromissoria, alla risoluzione di controversie giuridiche.
In
particolare, si ricorre alla tipologia di contratto de quo, a prescindere
dalla via ordinaria per la composizione delle liti costituita dal ricorso
all’autorità giudiziaria, per la risoluzione di controversie giuridiche,
esistenti o potenziali, attraverso delle reciproche concessioni, con cui si
può giungere alla creazione di nuovi rapporti, ovvero alla modificazione o
estinzione di quelli già in essere.
Dinanzi
alla situazione del contenzioso civile o all’eventualità del sorgere di un
possibile contenzioso, gli enti locali, nell’ambito dei propri poteri di
autonomia negoziale e gestionale, si avvalgono della transazione, quale mezzo
risolutivo o preventivo al ricorso.
|
DEBITO FUORI
BILANCIO
|
Il debito fuori bilancio è un’obbligazione sorta senza il
rispetto delle regole giuridiche contabili proprie degli enti.
L’articolo 194 del Tuel disciplina l’ambito e le
procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle
obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro,
assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti
di spesa degli enti locali (vedi anche Ministero degli Interni circolare del
20 settembre 1993). Il debito, quindi, è un’obbligazione maturata senza che
sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione dell’impegno di
spesa previsto dall’art. 191 del Tuel.
|
2. DIFFERENZE
TEMPORALI
In ragione delle indicate differenze, si comprende immediatamente che –
in presenza di contenzioso – la soluzione transattiva è praticabile fino a
quando non sopraggiunge la decisione del giudice. Dopo questa decisione, infatti, viene in esistenza un debito DOTATO DEI
SEGUENTI REQUISITI :
Requisiti generali di un debito
|
Cosa significa
|
Certezza
|
che
esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile
per l’ente
|
Liquidità
|
sia
individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare,
l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di
calcolo aritmetico
|
Esigibilità
|
il
pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione
|
Un debito, cioè “un’obbligazione maturata
senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione
dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191 del Tuel”, da sottoporre alla procedura di “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio“ di cui all’art. 194, c.1 lett. a) del DLvo
267/2000 e s.m.i. .
Sul punto si sono così, ripetutamente espressi Dottrina e Corte dei
Conti:
§ ”… l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle
transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili
di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale
tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio“
§ ”… Corte dei conti, ribadisce che la tipologia delle
transazioni non rientra nel novero delle fattispecie disciplinate dall’art. 194
del Tuel: “[…] Più precisamente, essa non appare riconducibile … alla lett. a)
(che parla testualmente di “sentenze esecutive”), né alla lett. e), sia per la
natura eccezionale delle previsioni dell’art. 194, che non ammettono un’interpretazione
estensiva delle ipotesi ivi previste, sia soprattutto per l’impossibilità di
ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di
sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa
alla disciplina in questione. Mentre infatti i debiti derivanti da sentenze
esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva, in quanto,
in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i
debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di
spesa, al contrario gli accordi transattivi presuppongono la decisione
dell’ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile
prevedere, da parte del comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i
tempi per l’adempimento. Con la conseguenza che, con riferimento agli accordi
transattivi, l’ente può e anzi deve attivare le ordinarie procedure contabili
di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli
accordi stessi. Ciò costituisce un criterio di sana gestione finanziaria […].“
3. DIFFERENZE
e CONVERGENZE PROCEDIMENTALI
Nonostante le conclamate differenze tra una TRANSAZIONE e un DEBITO FUORI BILANCIO, la linea di confine tra i regimi procedimentali che li validano è molto
meno marcata di quanto si pensi.
Soprattutto rispetto a due questioni :
- § Individuazione dell’obbligatorietà o meno del parere dell’Organo di Revisione Economico – Finanziaria;
- § Individuazione dell’organo competente ad approvarli;
Per orientarsi tra le diverse opzioni/fattispecie, l’elaborazione
dottrinaria/giurisprudenziale ha elaborato i seguenti canoni di riferimento:
A.
SUL PARERE
DELL’ORGANO DI REVISIONE
§
ai sensi e
per gli effetti dell’art. 239, c.1, lett. b) n.6 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.,
l’Organo di revisione esprime pareri in materia di “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;
§
ad avviso
delle Corte dei Conti, però, “l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL
va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle
transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere
obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono
profili di competenza del Consiglio comunale.”;
§
In altre
parole, “i pareri dell’Organo di
revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono
essere resi a quest’ultimo nelle materie indicate nell’art. 239, co. 1, lett.
b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni” (n. 6). Al fine di individuare, in concreto, se l’atto debba essere
preceduto dal parere dell’Organo di revisione non è rilevante la natura della
transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di
procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le
sue attribuzioni funzionali.”;
§ naturalmente “La delimitazione, ad opera del legislatore,
dell’esplicazione dell’attività consultiva di ausilio al Consiglio nelle materie
di cui alla lett. b) dell’art 239 TUEL non esclude, tuttavia, che l’ente possa
ampliare le competenze dell’Organo di revisione, anche prevedendo attività
ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie (tra cui le proposte
di transazioni nelle materie di competenza della Giunta e nelle determinazioni
dirigenziali), atteso che il comma 6 dell’art 239 prevede la possibilità che lo
Statuto dell’ente possa prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai
Revisori”;
§
dunque, se sui
DEBITI FUORI
BILANCIO il parere dell’Organo
di Revisione deve essere “SEMPRE”
richiesto perché la loro approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, sulle TRANSAZIONI la necessità del medesimo parere “DIPENDE” :
-
dalla eventuale attrazione di queste ultime nel
regime di competenza Consiliare definito dall’art. 42 del Dlvo 267/2000 e
s.m.i., (ad esempio ”quando
ricorrono ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni
contrattuali in più esercizi finanziari“);
- o dal fatto che “le stesse sono di
particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità”;
B.
SULL’ORGANO
COMPETENTE
§
Considerazioni analoghe a quelle appena riportate sotto la precedente lett. A consentono di individuare i criteri di competenza all’approvazione di “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;
Considerazioni analoghe a quelle appena riportate sotto la precedente lett. A consentono di individuare i criteri di competenza all’approvazione di “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;
- § sulla competenza Consiliare alla approvazione di DEBITI FUORI BILANCIO il dubbio è sciolto expressis verbis dall’art. 194 del DLvo 267/200 e s.m.i. (il quale stabilisce, infatti: “Con deliberazione consiliare … gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio …”);
- ad avviso delle Corte dei Conti “… dal combinato disposto della predetta norma e dell’art. 193, comma 2, del Tuel si rileva che … l'Organo consiliare deve provvedere, con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti. … Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. n. 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 152/2016/PAR). ”
§
in materia
di DEBITI FUORI
BILANCIO, in altre parole,
dottrina e giurisprudenza fissano i cardini della competenza Consiliare nel
seguente ordine di considerazioni:
- “Il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio è attività dell’organo consiliare in chiave non tanto di sanatoria di
una o più spese assunte senza impegno regolare, ma di verifica di assenza di
pregiudizio per gli equilibri di bilancio. … … L’attribuzione al consiglio
dell’ente del riconoscimento risponde ad un’imprescindibile esigenza politica. Il finanziamento di debiti
fuori bilancio, infatti, comporta una diversa modulazione in bilancio delle
risorse programmate o l’utilizzo di nuove risorse e consegue al riconoscimento
di interventi di spesa non autorizzati nei documenti di programmazione; Per cui
la competenza dell’organo consiliare è esclusiva, anche quando in bilancio
siano previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a
fattispecie debitorie”;
- ”L’esclusiva competenza all’organo
consiliare si giustifica agevolmente tenuto conto della eccezionalità della
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (che importa la
sostanziale modifica delle decisioni di bilancio precedentemente adottate e
comunque una valutazione di alcuni episodi profondamente disfunzionali per
l’organizzazione amministrativa) e della necessità di escludere possibili
conflitti di interessi nelle decisioni in materia di riconoscimento. ….. Con la
delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad
indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in
questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella
corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori”;
- § ricavandosi pianamente che la competenza consiliare al riconoscimento dei debiti fuori bilancio discende dalla competenza - attribuita a tale organo dall’art. 42, comma 2, del DLvo 267/2000 e s.m.i. – in materia di approvazione, gestione, tenuta, equilibrio, ecc… del “Bilancio” (annuale e pluriennale), deve necessariamente inferirsi che l’investitura Consiliare si impone per “ogni” iniziativa che introduca una “variazione” politica/economica/programmatica capace di incidere su un bilancio approvato;
- § dal che è logico dedurre – confortati, per altro, in tal senso dal vigente REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ ARMONIZZATA - Art. 34- Variazioni di bilancio da parte dei responsabile della spesa (Art. 175, c. 5-quarter, D.Lgs. n. 267/2000)- 1. I responsabili della spesa, con propria specifica determinazione, possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate nell’articolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000“ - che l’organo deputato a decidere sulle TRANSAZIONI si individua secondo le regole di competenza fissate dal DLvo 267/2000 e s.m.i., in virtù delle quali l’investitura Consiliare si impone ogni volta che vi siano riflessi ”… in qualche modo sui programmi approvati ad inizio esercizio. Per cui il provvedimento programmatico, o politico, potrebbe essere una delibera di giunta se lo stanziamento è capiente oppure di consiglio se occorre modificare il bilancio.”;
- in tal senso, per altro, volge l’orientamento della Corte dei Conti: “si evidenzia che con riguardo all’individuazione dell’Organo deputato a pronunciarsi sugli atti transattivi che s’intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato dell’art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio comunale l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del Comune, di “…spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo…”. (cfr. Sez. Piemonte deliberazione n. 345/PAR/2013 e Sez. Puglia deliberazione n. 181/PAR/2013).”;
- §Corte che si è spinta anche all’analisi della situazione “contraddittoria” delle TRANSAZIONI su obbligazioni qualificabili come DEBITI FUORI BILANCIO, inferendo che ”La transazione di una controversia oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato non ha carattere alternativo rispetto al riconoscimento di debito e può essere stipulata solo su conforme deliberazione del consiglio comunale che attui, in concreto, le funzioni proprie del riconoscimento di debito stesso, quale provvedimento implicito della predetta delibera a contrarre. … Va da sé che, nell’ottica dell’assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere (ex Sez. Reg. Contr. Calabria delib. n. 406/2011), la deliberazione stessa va trasmessa “agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti” (ex art. 23, co. 5, l. 289/2002), data l’assenza dell’apposito provvedimento di riconoscimento di debito, ad essa prodromico, oggetto specifico dell’accennato dovere di trasmissione”.
3.
CONCLUSIONI
In definitiva, tenendo conto delle NORME
e delle INTERPRETAZIONI riportate
nelle precedenti pagine, la presente indagine sul rapporto tra TRANSAZIONI e DEBITI FUORI BILANCIO restituisce – pragmaticamente - l’esito operativo che si riassume nelle
seguenti schede:
1 - TRANSAZIONI
ORDINARIE
|
||
Riferimenti
|
||
Oggetto
|
Reciproche concessioni che non incidono, variano o alterano le
scelte politiche, programmatiche e gli equilibri del bilancio approvato dal
Consiglio Comunale
|
Codice Civile, art. 1965 e seguenti
|
Organo competente
all’approvazione
|
Giunta Comunale
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., artt. 42, 48 e 175 || art. 34 Reg. Cont.
Arm., approvato con delib. CC n. 4 del 26/1/2016
|
Parere
dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria
|
Non previsto
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., art. 239 || Dottr. e Giurispr.
|
Trasmissione alla
Corte dei Conti
|
Non prevista
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., art. 194|| Dottr. e Giurispr.
|
2 - TRANSAZIONI
RILEVANTI
|
||
Riferimenti
|
||
Oggetto
|
Reciproche concessioni di particolare rilievo, o relative a controversie di
notevole entità o “che comportino il finanziamento di operazioni
contrattuali in più esercizi finanziari“,
dunque che incidono sulle scelte politiche, programmatiche e gli equilibri
del bilancio approvato dal Consiglio Comunale
|
Codice Civile, art. 1965 e seguenti || Dottr. e Giurispr.
|
Organo competente all’approvazione
|
Consiglio Comunale
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., artt. 42, 48 e 175 || art. 34 Reg. Cont.
Arm., approvato con delib. CC n. 4 del 26/1/2016
|
Parere
dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria
|
Necessario
|
DLvo 267/2000 e
s.m.i., art. 239 || art. 34 Reg. Cont. Arm., approvato con delib. CC
n. 4 del 26/1/2016 || Dottr. e Giurispr.
|
Trasmissione alla
Corte dei Conti
|
Necessario
|
Dottr. e Giurispr.
|
3 – TRANSAZIONI
RELATIVE A
OBBLIGAZIONI NON
PREVISTE
|
||
Riferimenti
|
||
Oggetto
|
Reciproche concessioni relative al pagamento di spese derivanti da
sentenze esecutive
|
Dottr. e Giurispr.
|
Organo competente
all’approvazione
|
Consiglio Comunale
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., artt. 42, 48 e 175 || art. 34 Reg. Cont.
Arm., approvato con delib. CC n. 4 del 26/1/2016
|
Parere
dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria
|
Necessario
|
DLvo 267/2000 e
s.m.i., art. 239 || art. 34 Reg. Cont. Arm., approvato con delib. CC
n. 4 del 26/1/2016 || Dottr. e Giurispr.
|
Trasmissione alla
Corte dei Conti
|
Necessario
|
art. 23, comma 5, L. n. 289 del 2002|| Dottr. e Giurispr.
|
4 – DEBITI FUORI
BILANCIO
|
||
Riferimenti
|
||
Oggetto
|
Obbligazioni derivanti da sentenze esecutive
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., artt. 42, 48 e 175 || Reg. Cont. Arm.,
approvato con delib. CC n. 4 del 26/1/2016
|
Organo competente
all’approvazione
|
Consiglio Comunale
|
DLvo 267/2000 e s.m.i., artt. 42, 48 e 175 || art. 34 Reg. Cont.
Arm., approvato con delib. CC n. 4 del 26/1/2016
|
Parere
dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria
|
Necessario
|
DLvo 267/2000 e
s.m.i., art. 239 || art. 34 Reg. Cont. Arm., approvato con delib. CC
n. 4 del 26/1/2016 || Dottr. e Giurispr.
|
Trasmissione alla
Corte dei Conti
|
Necessario
|
art. 23, comma 5, L. n. 289 del 2002 || Dottr. e Giurispr.
|
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