Lettera dal fronte dei ragionamenti
Caro amico
ti scrivo
ma - confidando
sulla notorietà delle mie posizioni (a dir poco) critiche
sul Piano Casa Campania - ti risparmierò una tediosa introduzione generale sul
vasto tema delle contraddizioni enunciative con cui il Legislatore Campano lo
ha promulgato, corretto, rivisto, emendato, ecc… , quindi cercando la maggior
sintesi possibile sul tema che mi proponi di analizzare e che mi pare essere la
“ individuazione dei
limiti di applicabilità dell’art. 6-bis, comma 1, del testo vigente della L.R.C.
19/2009” in presenza di istanze volte ad ottenere
assenso al “mutamento di destinazione d’uso di immobili o di loro parti” .
Tu,
infatti, sei convinto che tale facoltà:
A.
è concessa “esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati
nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti”;
B.
è concessa ”anche quando sul terreno attualmente non esiste alcun
fabbricato, deposito, tettoia: e cioè quando - con il permesso a costruire -
si chiede l'asseverazione del costruibile più l'aumento volumetrico e contemporaneamente il
cambio di destinazione d'uso”.
Allo stato,
l’art. 6-bis ha assunto la seguente formulazione:
Art. 6-bis
Interventi edilizi in zona
agricola (1)
1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti
di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per
uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell’immobile o a chi
abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia)o per attività connesse allo sviluppo
integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non
determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo. (2)
2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile
applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente
legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria
esistente ad uso agricolo.
3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone
agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti
dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i
singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia
edilizia.
4. L’applicazione del presente articolo si attua
anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito
fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo
richiedente già alla data dell’1 gennaio 2018. Le aree oggetto di demolizione,
rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da
realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile. (3)
5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al
fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole,
è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella
misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo 1, comma 1, lettera ss), della legge regionale 5 gennaio 2011, n.
1.
(2) Comma dapprima sostituito
dall’articolo 1, comma 73, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n.
16 poi così modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge
regionale 5 aprile 2016, n. 6.
(3) Comma modificato
dapprima dall’articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 aprile
2016, n. 6 in seguito dall’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge
regionale 2 agosto 2018, n. 26.
e tu ne
deduci che:
“Il senso
letterale della norma induce a ritenere che siano consentiti i mutamenti di
destinazione d’uso di immobili ricadenti in zone agricole per uso residenziale
del nucleo familiare del proprietario, per il quale non sono richiesti i
requisiti in origine stabiliti dalla norma (imprenditore agricolo), anche
se il senso complessivo dell’articolo 6-bis in questione riconduce gli
interventi consentiti alla conduzione agricola del fondo.
Ne deriva,
quindi, che se applicata nel senso letterale, la norma consentirebbe a tutti i
proprietari, anche se non imprenditori agricoli, di manufatti ricadenti in zona
agricola (depositi, stalle, pertinenze agricole, ecc.), indipendentemente anche
dall’esistenza di un’azienda agricola, di mutarne la destinazione in
residenziale, dando quindi spazio anche ad interventi di carattere speculativi
senza alcun fine agricolo.
Il
sottoscritto ritiene, invece, che la norma possa trovare, si, applicazione ma
esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle
attività di aziende agricole esistenti, e non già per finalità puramente
speculative nel caso in cui tali interventi vengano attuati da parte di
soggetti proprietari di un locale deposito e che non svolgono alcuna attività
agricola.“
Su queste
deduzioni mi inviti ad esporre il mio “pensiero” e io, sperando di trovare una sintesi efficace e comprensibile, ti
espongo quanto mi chiedi nei seguenti punti:
1. tu ritieni che la facoltà – enunciata all’art. 6-bis, comma 1, - di
operare “Nelle zone
agricole…” i “… mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti,
regolarmente assentiti,..” sia esercitabile/concedibile “esclusivamente
nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di
aziende agricole esistenti”, ritenendo che una
diversa interpretazione darebbe ”… spazio anche
ad interventi di carattere speculativi senza alcun fine agricolo…“: intervento speculativo quale sarebbe, ad esempio, consentire che
generici “… proprietari, anche se non imprenditori agricoli, …“ possano trasformare in residenze “… manufatti ricadenti in zona agricola (depositi, stalle, pertinenze
agricole, ecc.),…“ indipendentemente “…dall’esistenza di un’azienda agricola…”;
2. Capisco e condivido la tua preoccupazione, ma – in prima battuta -
osservo che l’art. 6-bis, comma 1,
contiene inequivoche proposizioni
disgiuntive “o” talchè la
norma deve necessariamente interpretarsi nel senso che “… i mutamenti di destinazione
d’uso di immobili…” eseguibili “Nelle zone agricole…“ sono “consentiti” in relazione a tre fattispecie alternative:
per
|
o
|
o
|
uso
residenziale del nucleo familiare del proprietario dell’immobile
|
a chi abbia
titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
|
per
attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, compreso
strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non
comportino consumo di suolo
|
3. Il modo enunciativo della norma, dunque, smentisce expressis verbis
la tesi che si applichi “esclusivamente nel caso in
cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole
esistenti”, questa essendo solo una delle tre
ipotesi previste;
4. Per altro, come insegna il Consiglio di Stato, “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (trad. “Dove
la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto": è un brocardo
latino evocato a proposito dell'interpretazione della legge. Se infatti in un
disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato
analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non
lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba
procedere ad interpretazioni estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad
attenersi al testo della norma, ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.):
e lo
stesso art. 6-bis ne è la dimostrazione lampante, atteso che – vedi il comma 5–
quando ha inteso concedere la facoltà “In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, … è
consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura
massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale”, il Legislatore
Campano ha espressamente stabilito che l’unico
scopo della norma era individuato nel “… fine di adeguare, incentivare e valorizzare
l’attività delle aziende agricole“, il che giustifica
l’interpretazione che si applica “esclusivamente nel caso in cui
gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole
esistenti”;
5. Aggiungo che – ancora il citato art. 6-bis – lascia intendere che
il Legislatore Campano era ben consapevole della portata “speculativa” della
norma, avendo stabilito al comma 3 “Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone
classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo,
sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo
le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.”: come a dire, “lo
so, lo so che trasformando in residenze i “… manufatti ricadenti in zona agricola (depositi, stalle, pertinenze
agricole, ecc.),…“ indipendentemente “…dall’esistenza di un’azienda
agricola…” si creerà un sovraccarico urbanistico immane, caotico, ingestibile,
ecc… , ma potete limitare i danni imponendo la preliminare realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria (Strade, ecc..)“.
Non è l’unica
questione sulla quale, evidentemente, siamo in disaccordo.
Sempre con
riferimento alla trascritta formulazione dell’art. 6-bis, infatti, tu affermi –
senza, però, evidenziare in base a quale percorso argomentativo/logico/giuridico
- la possibilità di consentire il “mutamento di destinazione d’uso di
immobili o di loro parti” anche ”quando sul terreno attualmente non esiste alcun
fabbricato, deposito, tettoia: e cioè quando - con il permesso a costruire -
si chiede l'asseverazione del costruibile più l'aumento volumetrico e contemporaneamente il
cambio di destinazione d'uso”.
Nel mentre, a mio avviso, teorizzare l’applicabilità del
Piano Casa Campania alla fattispecie di un “terreno
inedificato ubicato in zona agricola” è talmente aberrante da rendere pleonastica l’aggiunta di
argomentazioni.
Dal dal mero dato testuale dell’art. 6-bis della LRC 19/09 e
s.m.i., si ricava pianamente che:
§
la
facoltà di cui al comma 1 – cioè la possibilità di innovare mediante “mutamenti di destinazione d’uso” - si attaglia a “immobili o …
loro parti”
(quindi all’edificato) ”regolarmente assentiti” (quindi già scrutinati e ritenuti
regolari al momento dell’approvazione della LRC 19/09), alla inequivoca e insuperabile condizione che “non determinino nuova edificazione” (quindi ad esclusione della
futura edificazione) ”e (ad
abundantiam) che non comportino consumo di suolo” (insomma:
è una facoltà derogatoria che non può in alcun modo riconoscersi alla nuova edificazione
successiva all’entrata in vigore della LRC 19/09);
§
anche
la facoltà di cui al comma 2 – cioè, la possibilità di innovare mediante gli “Interventi straordinari di ampliamento” (descritti dalla LRC 19/09
all’art. 4) o di eseguire gli “Interventi
straordinari di demolizione e ricostruzione” (descritti dalla LRC
19/09 all’art. 5)
– è riconnessa
expressis verbis alla
“volumetria
esistente…”; oppure “su edifici
residenziali ubicati in aree…”; “su edifici esistenti ubicati nelle aree…”; “su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati”; ecc …., senza che vi sia spazio
per includere nell’orizzonte della medesima la fattispecie delle “aree agricole inedificate”.
§
e
cosi pure, in ultimo, la facoltà di cui al comma 4 – cioè la possibilità di innovare “mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti
nell’ambito fondiario unitario” – resta pur sempre riconnessa expressis verbis all’esistenza “di più edifici”
dei quali è consentito,
in via derogatoria, la rielaborazione/riallocazione in un unico sito.
Potrei continuare su questa linea
analitica, ma – in sintesi – mi pare agevole osservare che le facoltà del Piano
Casa non legittimano il rilascio di un “permesso
a costruire con cui si chiede l'asseverazione del costruibile più
l'aumento volumetrico e contemporaneamente il cambio
di destinazione d'uso”.
Una simile operazione/evenienza
realizzerebbe un espediente sostanzialmente illegittimo teso a raggirare il vincolo
di riferimento della norma, la quale – come si è visto – destina/delimita
l’orizzonte dei bonus derogatori al patrimonio immobiliare preesistente al Piano Casa e non – come direbbe il Principe De
Curtis - “a prescindere”.
Stando al
merito delle questioni che mi hai posto, questo è il mio pensiero.
Il mio
giudizio, come ti ho anticipato, lo ometto.
Anche per
una questione di autotutela sanitaria (pare che non esiste ancora una
norma che prevede la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni morali
provocati da LRC 19/09 …).
Ciao
Piedimonte Matese, 03/03/2019 Bottone
Marcellino
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