domenica 3 marzo 2019

IL PIANO CASA CAMPANIA AUTORIZZA IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO A PRESCINDERE ?


Lettera dal fronte dei ragionamenti

Caro amico ti scrivo
ma - confidando sulla notorietà delle mie posizioni (a dir poco) critiche sul Piano Casa Campania - ti risparmierò una tediosa introduzione generale sul vasto tema delle contraddizioni enunciative con cui il Legislatore Campano lo ha promulgato, corretto, rivisto, emendato, ecc… , quindi cercando la maggior sintesi possibile sul tema che mi proponi di analizzare e che mi pare essere la “ individuazione dei limiti di applicabilità dell’art. 6-bis, comma 1, del testo vigente della L.R.C. 19/2009” in presenza di istanze volte ad ottenere assenso al “mutamento di destinazione d’uso di immobili o di loro parti” .

Tu, infatti, sei convinto che tale facoltà:
A.   è concessa “esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti”;

B.    è concessa ”anche quando sul terreno attualmente non esiste alcun fabbricato, deposito, tettoia: e cioè quando - con il permesso a costruire - si chiede l'asseverazione del costruibile più l'aumento volumetrico contemporaneamente il cambio di destinazione d'uso”.

Allo stato, l’art. 6-bis ha assunto la seguente formulazione:
Art. 6-bis
Interventi edilizi in zona agricola (1)
1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo. (2)
2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.
3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.
4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’1 gennaio 2018. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile. (3)
5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ss), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.
(2) Comma dapprima sostituito dall’articolo 1, comma 73, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 poi così modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.
(3) Comma modificato dapprima dall’articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 in seguito dall’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.
e tu ne deduci che:
Il senso letterale della norma induce a ritenere che siano consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili ricadenti in zone agricole per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario, per il quale non sono richiesti i requisiti in origine stabiliti dalla norma (imprenditore agricolo), anche se il senso complessivo dell’articolo 6-bis in questione riconduce gli interventi consentiti alla conduzione agricola del fondo.
Ne deriva, quindi, che se applicata nel senso letterale, la norma consentirebbe a tutti i proprietari, anche se non imprenditori agricoli, di manufatti ricadenti in zona agricola (depositi, stalle, pertinenze agricole, ecc.), indipendentemente anche dall’esistenza di un’azienda agricola, di mutarne la destinazione in residenziale, dando quindi spazio anche ad interventi di carattere speculativi senza alcun fine agricolo.
Il sottoscritto ritiene, invece, che la norma possa trovare, si, applicazione ma esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti, e non già per finalità puramente speculative nel caso in cui tali interventi vengano attuati da parte di soggetti proprietari di un locale deposito e che non svolgono alcuna attività agricola.“

Su queste deduzioni mi inviti ad esporre il mio “pensiero” e io, sperando di trovare una sintesi efficace e comprensibile, ti espongo quanto mi chiedi nei seguenti punti:
1.  tu ritieni che la facoltà – enunciata all’art. 6-bis, comma 1, - di operare “Nelle zone agricole” i “… mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti,..” sia esercitabile/concedibile “esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti”, ritenendo che una diversa interpretazione darebbe ”… spazio anche ad interventi di carattere speculativi senza alcun fine agricolo…“: intervento speculativo quale sarebbe, ad esempio, consentire che generici  … proprietari, anche se non imprenditori agricoli, …“ possano trasformare in residenze “… manufatti ricadenti in zona agricola (depositi, stalle, pertinenze agricole, ecc.),…“ indipendentemente “…dall’esistenza di un’azienda agricola…”;

2.  Capisco e condivido la tua preoccupazione, ma – in prima battuta - osservo che l’art. 6-bis, comma 1,  contiene inequivoche proposizioni disgiuntiveo” talchè la norma deve necessariamente interpretarsi nel senso che “… i mutamenti di destinazione d’uso di immobili…” eseguibili “Nelle zone agricole…“ sono “consentiti” in relazione a tre fattispecie alternative:
per
o
o
uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell’immobile
a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo

3.  Il modo enunciativo della norma, dunque, smentisce expressis verbis la tesi che si applichi “esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti”, questa essendo solo una delle tre ipotesi previste;

4.  Per altro, come insegna il Consiglio di Stato, “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (trad. “Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto": è un brocardo latino evocato a proposito dell'interpretazione della legge. Se infatti in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad attenersi al testo della norma, ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.):
e lo stesso art. 6-bis ne è la dimostrazione lampante, atteso che – vedi il comma 5– quando ha inteso concedere la facoltà “In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, … è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale”, il Legislatore Campano ha espressamente stabilito   che l’unico scopo della norma era individuato nel “… fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole“, il che giustifica l’interpretazione che si applica “esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano attuati nell’ambito delle attività di aziende agricole esistenti”;

5.  Aggiungo che – ancora il citato art. 6-bis – lascia intendere che il Legislatore Campano era ben consapevole della portata “speculativa” della norma, avendo stabilito al comma 3 “Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.”: come a dire, “lo so, lo so che trasformando in residenze i … manufatti ricadenti in zona agricola (depositi, stalle, pertinenze agricole, ecc.),…indipendentemente …dall’esistenza di un’azienda agricola…si creerà un sovraccarico urbanistico immane, caotico, ingestibile, ecc… , ma potete limitare i danni imponendo la preliminare realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (Strade, ecc..)“.

Non è l’unica questione sulla quale, evidentemente, siamo in disaccordo.
Sempre con riferimento alla trascritta formulazione dell’art. 6-bis, infatti, tu affermi – senza, però, evidenziare in base a quale percorso argomentativo/logico/giuridico - la possibilità di consentire il “mutamento di destinazione d’uso di immobili o di loro parti” anche ”quando sul terreno attualmente non esiste alcun fabbricato, deposito, tettoia: e cioè quando - con il permesso a costruire - si chiede l'asseverazione del costruibile più l'aumento volumetrico contemporaneamente il cambio di destinazione d'uso”.


Nel mentre, a mio avviso, teorizzare l’applicabilità del Piano Casa Campania alla fattispecie di un “terreno inedificato ubicato in zona agricola” è talmente aberrante da rendere pleonastica l’aggiunta di argomentazioni.

Dal dal mero dato testuale dell’art. 6-bis della LRC 19/09 e s.m.i., si ricava pianamente che:

§  la facoltà di cui al comma 1cioè la possibilità di innovare mediantemutamenti di destinazione d’uso” - si attaglia aimmobili o … loro parti (quindi all’edificato) regolarmente assentiti(quindi già scrutinati e ritenuti regolari al momento dell’approvazione della LRC 19/09), alla inequivoca e insuperabile condizione chenon determinino nuova edificazione (quindi ad esclusione della futura edificazione) e (ad abundantiam) che non comportino consumo di suolo(insomma: è una facoltà derogatoria che non può in alcun modo riconoscersi alla nuova edificazione successiva all’entrata in vigore della LRC 19/09);

§  anche la facoltà di cui al comma 2cioè, la possibilità di innovare mediante gliInterventi straordinari di ampliamento(descritti dalla LRC 19/09 all’art. 4) o di eseguire gliInterventi straordinari di demolizione e ricostruzione(descritti dalla LRC 19/09 all’art. 5)è riconnessa expressis verbis allavolumetria esistente…; oppuresu edifici residenziali ubicati in aree…”; “su edifici esistenti ubicati nelle aree…”; “su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati; ecc …., senza che vi sia spazio per includere nell’orizzonte della medesima la fattispecie delle aree agricole inedificate”.


§  e cosi pure, in ultimo, la facoltà di cui al comma 4cioè la possibilità di innovare mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario” – resta pur sempre riconnessa expressis verbis all’esistenzadi più edificidei quali è consentito, in via derogatoria, la rielaborazione/riallocazione in un unico sito.

Potrei continuare su questa linea analitica, ma – in sintesi – mi pare agevole osservare che le facoltà del Piano Casa non legittimano il rilascio di un “permesso a costruire con cui si chiede l'asseverazione del costruibile più l'aumento volumetrico contemporaneamente il cambio di destinazione d'uso”.
Una simile operazione/evenienza realizzerebbe un espediente sostanzialmente illegittimo teso a raggirare il vincolo di riferimento della norma, la quale – come si è visto – destina/delimita l’orizzonte dei bonus derogatori al patrimonio immobiliare preesistente al Piano Casa e non – come direbbe il Principe De Curtis - “a prescindere”.

Stando al merito delle questioni che mi hai posto, questo è il mio pensiero.
Il mio giudizio, come ti ho anticipato, lo ometto.
Anche per una questione di autotutela sanitaria (pare che non esiste ancora una norma che prevede la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni morali provocati da LRC 19/09 …).
Ciao
Piedimonte Matese, 03/03/2019                                                                               Bottone Marcellino


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