Piedimonte Matese
(Caserta) – 26 agosto 2013
Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e
banale come tante,
che non merita nemmeno due colonne su un giornale o una musica o parole un po' rimate,
che non merita nemmeno l' attenzione della gente, quante cose più importanti hanno da fare[1] ...
che non merita nemmeno due colonne su un giornale o una musica o parole un po' rimate,
che non merita nemmeno l' attenzione della gente, quante cose più importanti hanno da fare[1] ...
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1. INTRODUZIONE
PREISTORICA --- 2. INTRODUZIONE STORICA --- 3. DALLA STORIA URBANISTICA ALLA CRONACA
EDILIZIA --- 4. DALLA CRONACA EDILIZIA ALLA FARSA --- 5. DAL LINGUAGGIO DELLA
RISTRUTTURAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL LINGUAGGIO --- 6. L’EDILIZIA COME
MAGIA
* * * * * * *
1 - INTRODUZIONE
PREISTORICA
All’inizio
era Dio, tutto, e finché era tutto e solo Dio mancava solo chi dicesse: ecco
Dio. Insomma, se volete, una imperfezione. Perciò venne l’uomo, il quale –
durante una riunione di famiglia - disse: “Ma se Dio è tutto perché io non lo
vedo?”.
Naturalmente
tutti si girarono verso l’ascetico volto del fratello sognatore che – dopo
qualche tempo - suggerì:
“Dio è
in ogni cosa, nell’acqua, nella sabbia, nel cemento, nel pietrisco e nel ferro.
Vuoi vederlo? Semplice: impasta tutto e dagli una forma ...”
E fu
così che ebbe inizio la costruzione dei muri di recinzione, degli obelischi nel
deserto, delle cattedrali dove un tempo crescevano gli alberi e tutto era verde
… e che si diede mano e piccone alla trasformazione del mondo, finché un uomo
nuovo, di ultima generazione, constatò:
“il
sognatore si è evidentemente sbagliato. Dopo tanto costruire continuiamo a
vedere solo un nuovo “creato”, ma Dio, Dio dov’è?”
Va bene,
disse allora la saggia donna:
forse
Dio è come la primavera che verrà, forse è l’estate scorsa, ma ora chi mette a
posto tutto questo bailamme?
Nacquero,
così, le prime norme sulla gestione del territorio.
2 - INTRODUZIONE
STORICA
Ci
vollero molti anni, ma fra il 1942 e il 1978 sia arrivò a definire un quadro
abbastanza articolato di norme utili a definire una costruzione del mondo che –
affidato all’anima il problema di trovare e/o vedere Dio – avesse almeno un
“volto umano”.
E in
questo quadro il punto di equilibrio fra quello che l’uomo aveva costruito
“prima di aver coscienza degli errori commessi” e quello che avrebbe potuto
costruire “dopo aver compreso i propri limiti”, venne individuato stabilendo
innanzitutto che:
LEGGE 28 gennaio 1977,
n. 10
Norme
per la edificabilita' dei suoli. (GU n.27 del 29-1-1977 )
Art. 1. - (Trasformazione
urbanistica del territorio e concessione di edificare)
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad
essa relativi e la esecuzione delle
opere è subordinata a concessione da
parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
E poi
specificando che:
LEGGE
5 agosto 1978, n. 457
Norme
per l'edilizia residenziale. (GU n.231 del 19-8-1978)
Art. 31. - (Definizione degli interventi)
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
In
conformità a queste premesse, in pratica, i sognatori e i picconatori, i
conservatori e gli innovatori potevano compartecipare alla costruzione di un mondo
congruo, dove vecchio e nuovo accettassero l’dea che per un paradiso possibile -
benché umano, molto umano – fosse necessario condividere l’esistenza di
confini.
Ma fu un
patto che non poteva reggere, perché stretto tra confinanti astiosi e infedeli,
tra quegli stessi che prima furono incapaci di tenersi l’Eden, poi pretesero da
Dio di limitarsi in una “forma/immagine” visibile e poi si lasciarono
convincere dalla televisione che un limite è per definizione “discriminante”,
che i confini sono fatti per essere superati, che la vita è oggi e il paradiso
può attendere …
3 - DALLA
STORIA URBANISTICA ALLA CRONACA EDILIZIA
E,
infatti, sopraggiunse la genia dei consumatori, che si chiamarono interpreti,
imprenditori, speculatori, bisognosi di prime case per nonni e bisnonni,
piazzisti di promesse elettorali e venditori di tutto e del contrario: e si organizzò
in cortei sbandierando un solo tipo di cartello – ma ripetuto migliaia di volte
– che inveiva contro i limiti del concetto di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”.
E
diffusero una canzone giaculatoria che urlava:
§ avete
fissato i confini tra nuova edificazione e interventi sul patrimonio edilizio
esistente;
§
poi avete detto che, nell’ambito
degli interventi sull’edilizia esistente, per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA devono
intendersi gli interventi “rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che
possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal
precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino
o la sostituzione
di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti“;
§ va bene,
ma perché se un edificio esistente è così malandato da non poter essere
semplicemente oggetto di “ripristino” o di “sostituzione di
alcuni elementi costitutivi ” (o, magari, frana su se stesso mentre sono in corso
i lavori per ristrutturarlo) e
necessita – invece - di una integrale sostituzione ci opponete che non possiamo
farlo in quanto supereremmo il confine tra “interventi di conservazione
dell’esistente” per finire nell’area degli “interventi di nuova costruzione?
E poiché
furono in tanti, pressanti, roboanti, talvolta votanti e spesso accompagnati da
sentenze, il Legislatore buon padre di famiglie li accontentò:
D.P.R.
, testo coordinato, 06.06.2001 n° 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
(G.U.
20.10.2001)
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini
del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. (1)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. (1)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le
definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
(1)
Lettera così modificata dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
“Ecco,”
annunciò dallo schermo, in prima serata, un volto soddisfatto e carico di
aspettative indicibili: “abbiamo spostato un po’ in là il confine tra
interventi di trasformazione ex novo e interventi sull’esistente. Infatti, da
oggi, demolire gli edifici esistenti e ricostruirli “con la stessa volumetria e sagoma” è come “trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.”: dunque è una RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.”
E così –
con la benedizione e l’auspicio dell’assessore addetto al taglio dei nastri –
il nuovo limite venne debitamente segnalato sulle mappe fornite agli operatori
comunali pubblici e privati: ma la lieta novella dilagò fino a incappare in un
problema di distanze … cioè in un altro – per l’uomo dei sogni e per l’uomo del
fare - evidentemente “inaccettabile” confine …
Già,
perché le infinite possibilità del nuovo concetto di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
esteso – dal dpr 380/01 - alla demolizione e ricostruzione di un edificio
preesistente avevano un limite:
§ avevi un
edificio di 200 mc di forma piramidale, edificato dal faraone Ramses II a 3
metri dall’edificio del vicino, e volevi demolirlo/ricostruirlo dandogli la
nuova forma di un parallelepipedo? Non si poteva perché – realizzando un
edificio “con DIVERSA
sagoma”
rispetto al preesistente si operava al di fuori dei vincoli imposti dalla
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e, dunque, al pari di una nuova costruzione, si
violava il limite minimo di distanza di 10 mt (previsto dal “DECRETO
MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 , Art. 9. - Limiti di distanza tra i
fabbricati” e recepito negli strumenti urbanistici);
§ avevi un
edificio di 200 mc di forma piramidale, edificato dal faraone Ramses II a 3
metri dall’edificio del vicino, e volevi demolirlo per ricostruire – sulla
stessa area di sedime - un edificio di 250 mc di forma piramidale? Non si
poteva perché – realizzando un edificio “con DIVERSA volumetria” rispetto al preesistente si operava al di fuori dei vincoli
imposti dalla RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e, dunque, al pari di una nuova
costruzione, si violava il limite minimo di distanza di 10 mt (previsto dal “DECRETO
MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 , Art. 9. - Limiti di distanza tra i
fabbricati” e recepito negli strumenti urbanistici);
Insomma:
una rogna che non poteva durare.
E non è
durata.
4 - DALLA
CRONACA EDILIZIA ALLA FARSA
E,
infatti, poiché in questo paese di fannulloni e lamentosi ci sono anche quelli
che “fanno”, ecco prontamente servito - agli affamati di gusto - il nuovo pot
pourri del concetto di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA rielaborato con la recente legge n. 98 del 2013 :
“d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni,
gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente;”
Come dite?
Vi
sfugge la perfezione formale della torta, la romantica decorazione del testo
“auguri”, lo splendore delle candeline, l’equilibrata miscela dei componenti e la
raffinata scelta degli aromi utilizzati per rendere irresistibile e indimenticabile
l’impasto?
E allora
permettetemi di darvi una mano:
1.
la nuova RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA consente
al vostro vicino di demolire quell’odioso edificio piramidale di 200 mc,
edificato da un trisavolo impertinente a 3 metri dal vostro villino, e
ricostruire ivi gli stessi 200 mc con un bel parallelepipedo di pareti a
specchio, slanciato, tecnologico, moderno … : e questo per il semplice fatto
che nella nuova stesura della norma è stato espunto l’obbligo di rispettare la
“sagoma” dell’edificio preesistente;
2.
anzi, il superamento del vincolo della
sagoma preesistente consentirà al vostro vicino di ricostruire il nuovo parallelepipedo di 200 mc anche a una
distanza inferiore rispetto ai 3 metri dell’edificio piramidale preesistente:
infatti, stando alla definizione - proclamata in tutte le sedi giudiziarie – di
sagoma come “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed
il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il
contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture
perimetrali e gli sporti”, è
ovvio che se il vostro vicino potrà ricostruire una nuova sagoma non potrete
opporvi con il vecchio argomento: ”ehi ! ma stai violando i limiti di distanza di 10 mt. imposti
dal DM 1444/1968”.
Questi limiti, infatti, valgono per le nuove costruzioni …;
3.
Non solo. L’altro vicino, quello con cui
litigate da trent’anni perché non toglie mai le erbacce e i depositi immondi
che si accumulano nel rudere di un edificio di 200 mc che i suoi avi
costruirono a 5 metri dal vostro villino, potrà invocare la nuova definizione
di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per costruire – a 5 metri o a qualunque inferiore
distanza rispetto al minimo di 10 mt imposti dal D.M. 1444/1968 - con un
ulteriore bel parallelepipedo di 200 mc con pareti a specchio, slanciato,
tecnologico, moderno … : e questo per il semplice fatto che nella nuova norma è
stato aggiunto che RISTRUTTURARE è anche eseguire quegli interventi “volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso
la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza”.
Insomma,
non vedete il mondo migliore che verrà da tutto questo?
Via i
ruderi, gli edifici che nessuno voleva recuperare perché “la spesa non valeva
la candela” o perché immodificabili senza incorrere in violazione del regime
delle distanze, ecc… .
Si: via
tutto questo vecchiume e avanti il nuovo.
Proprio
così: IL NUOVO !
Dite che sto
esagerando? Che sarebbe più corretto dire “via
tutto questo vecchiume e avanti … con la RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”?
Ma
allora quelli che “fanno” non vi hanno informati sul senso ultimo che si cela
dietro le apparenze della legge 98/2013, sulla festa vera che si vuole
celebrare con la torta e le candeline di una riscrittura normativa ispirata e
sospirata?
Signori:
LA RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA NON ESISTE PIU’.
Se di un
rudere o di un edificio esistente potete farne qualsiasi altra cosa che abbia
lo stesso volume, potendo innovare in termini di forma, ubicazione, violazione
del regime delle distanze, materiali, prospetto architettonico ecc…, come si
può seriamente sostenere che – operando in questo modo – si eseguono : “interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente ”?
Sostenerlo,
infatti, equivarrebbe ad enunciare degli assurdi in fatto e in diritto. Ad
esempio:
§ che un rudere
è da annoverare tra “gli organismi edilizi” al pari di qualunque altro edificio, potendo ad entrambi
riferire la facoltà di operare “un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente”;
§ che l’eccessiva
vicinanza di edifici/confini limitrofi può comportare l’inedificabilità di un
fondo libero, mentre non è di ostacolo se il medesimo fondo è provvisto di un …
rudere;
§ che il
criterio distintivo per discernere tra ristrutturazione edilizia ed altre
tipologie di interventi non impinge sulla quantità/qualità intrinseca degli
interventi o del risultato degli stessi, ma dalla circostanza – del tutto
estranea al discorso urbanistico/edilizio – per cui si operi o meno su “immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni”: in
questo caso, infatti, il legislatore non ha fissato limiti all’applicazione del
ridefinito concetto di ristrutturazione edilizia, ma ne ha enunciato addirittura
un altro e diverso. In questo caso, infatti “Rimane fermo che, …, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente” … … ;
Potrei
continuare: ma vi è chiaro perché – pur rispettosamente – affermo la risibilità
della tesi secondo la quale è corretto dire: “via tutto questo vecchiume e avanti … con la RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA”?
No?
E allora
faccio un altro un altro esempio:
State passeggiando sul viale
principale e assolato di una città di mare e la vostra serenità è scossa da una
visione secondaria: una donna bellissima attende all’angolo che il semaforo
produca il verde, ma è impaziente, sia agita come se volesse attraversare
incurante del traffico, crea un nucleo di tensione palpabile che si allarga in
circoli di ansia … .
Vi guardate intorno per capire se
anche gli altri sono stati attratti da questa notazione a margine di una
passeggiata rilassata e, quando il cono visuale ritorna sulla donna costatate …
che non c’è più.
Vi voltate, come tutti, a
indagare l’origine di un tacchettio appena percepibile tra i rumori di auto e
motorini ma … niente … “ha
attraversato” commenta il vostro impreciso
vicino … … ma un altro, che evidentemente non tollera questo linguaggio
massimalista si precipita ad aggiungere “NO: ha camminato nella proprie scarpe con tacco a spillo,
portandosi dall’altra parte …”
5 - DAL LINGUAGGIO
DELLA RISTRUTTURAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL LINGUAGGIO
C’era un
tempo in cui le parole erano necessarie per sistematizzare il mondo e renderlo
accessibile, comunicabile e condivisibile.
Poi la
conquista delle cose attraverso le parole è diventata un problema, perché le
parole non solo danno un nome al mondo ma ne costruiscono e aggiungono di
propri, riempiono a dismisura un universo che satura e degenera in continue
collisioni tra senso proprio e senso attribuito.
Ed è per
questo che c’è un Legislatore, perché – per quanto problematiche siano le
parole rispetto al mondo – dovremo necessariamente ricercare una soluzione a
parole.
Nel linguaggio
della ristrutturazione edilizia, ad esempio, il Legislatore ci ha finalmente
spiegato che:
§ in
origine, per ristrutturazione edilizia s’intendeva “d) interventi di
ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti”, e
cioè la possibilità di “TRASFORMARE” (il cui significato generale è ancora : ridurre in forma diversa dalla primitiva, far mutare di figura e di
aspetto, di struttura e di funzione ) o
“RIPRISTINARE” (il
cui significato generale è ancora: azione che consiste nel riportare qualcosa ad
uno stato antecedente ad un determinato evento)
un immobile preesistente. Ora, fermo restando il medesimo significato
dei termini “trasformare” e “ripristinare”, per ristrutturazione edilizia si intende
anche la ricostruzione dell’inesistente (cioè: azione che consiste nel riportare qualcosa,
tipo un rudere o un edificio demolito o crollato, ad uno stato antecedentemente inesistente)
o – in caso di
preesistenza - la trasformazione in qualcosa di totalmente nuovo (cioè: prendi la situazione primitiva,
modificala, cambiala, migliorala … anzi no: fregatene, butta giù tutto e fai
quello che vuoi) ;
§ in
origine, con il timbro della ristrutturazione edilizia non ci si poteva
spingere a trasformare l’esistente in qualcosa di totalmente nuovo, perché per
questa tipologia d’intervento era stata coniata l’apposita definizione: ”interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale”. Ora,
fermo restando la sopravvivenza della categoria/definizione di ristrutturazione
urbanistica (consistente,
ad esempio, nella possibilità di sostituire un immobile con altro diverso) si
afferma che in tale categoria/definizione ricade anche la possibilità di
eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia (come, appunto, la possibilità di
sostituire un immobile con altro diverso … … sic!);
§ fino
all’altro ieri, insomma, scopo della ristrutturazione edilizia era
sostanzialmente quello di rigenerare il patrimonio edilizio già esistente, non
di produrne uno nuovo, perché in tal caso si versava nella tipologia
d’intervento appositamente coniata: ”e)
"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto
alla lettera e.6); …. … …“.
Ora, fermo restando la sopravvivenza della categoria/definizione
di NUOVA COSTRUZIONE (consistente,
ad esempio, nella possibilità di modificare manufatti esistenti ampliandone la
SAGOMA ESISTENTE) si afferma che in tale categoria/definizione ricade anche la
possibilità di eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia (come, appunto, la possibilità di sostituire
manufatti esistenti con nuovi manufatti ampliando la SAGOMA ESISTENTE … … sic!).
Ora ci è
tutto chiaro, quindi:
la nuova
Ristrutturazione Edilizia è soltanto una parola vuota da appioppare alla
maschera del nostro desiderio profondo di raggiungere obiettivi che non si
possono dichiarare.
E’ come
definire “Progetto per la costruzione di case popolari” la costruzione di un
lager.
E’ come
affermare che la prossima finanziaria continuerà a “non mettere le mani nelle
tasche degli italiani” perché si limiterà a bloccare il pagamento degli
stipendi … .
E’ come
entrare in un ristorante a cinquecento stelle dove il cameriere, dopo avervi
mostrato un menù di tre tomi, vi chiede
“vuole il
dessert ?”
e, dopo aver ascoltato con un sorriso cordiale la vostra domanda
“tra cosa
posso scegliere ?”
vi risponde:
“Si o No” … …
6 –
L’EDILIZIA COME MAGIA
Sempre caro mi fu
quest'ermo dubbio,
che il mio parlar fumoso
Perciò
sarò definitivo: qualcuno ha “fatto” la legge 9 agosto
2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia» e ha
ragione di festeggiare spegnendo candeline sulla torta della nuova
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Lo so, è
irragionevole festeggiare una vittima, ma dovete considerare la grande eredità
che questa scomparsa lascia agli Italiani:
la
possibilità di rifare il vecchio per ogni dove senza vincoli di distanza, di
forma, di coerenza estetica, incentivando magari la ricerca storica delle
vecchie mappe dei primi esploratori della penisola alla ricerca della
“consistenza” delle antiche abitazioni dei colonizzatori/trisavoli, …
Lo so, è
illogico affermare che dopo la legge 98/2013 LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NON ESISTE PIU’ e – contemporaneamente – che la medesima legge 98/2013 abbia riformulato
una definizione di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA dagli effetti epocali.
E so che
avreste voglia di sbattermi in faccia una semplice osservazione: ma per quale
ragione il legislatore avrebbe dovuto cancellare “sostanzialmente” la vecchia
definizione di Ristrutturazione Edilizia attraverso un’operazione di
riscrittura della medesima definizione?
Perché
questa assurdità? …
Bene,
vediamo se un esempio potrà aiutarmi ad essere più esplicativo:
1.
il vostro vicino possiede un edificio piramidale
di 200 mc, edificato da un trisavolo impertinente a 3 metri dal vostro villino,
e intende sottoporlo a RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA demolendolo e ricostruendo ivi
gli stessi 200 mc con un bel parallelepipedo di pareti a specchio, slanciato,
tecnologico, moderno;
2.
potendo – in base alla nuova definizione di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA fornita dalla legge 98/2013 – assegnare al nuovo
edificio una sagoma totalmente diversa da quella preesistente, il vostro vicino
incorrerà necessariamente/nuovamente in un problema di violazione della
distanza minima di 10 mt che – per altro – la preesistente piramide già
configurava;
3.
ora la vostra onestà intellettuale vi farà
certamente condividere con me una osservazione meramente fattuale: se sul
terreno del vicino, al termine dei lavori, dove c’era una piramide di 200 mc sorgesse
un parallelepipedo dalla “sagoma
totalmente nuova”, diverso
nella “struttura
e qualità dei materiali compositivi”, “più alto” e “diversamente
collocato“ sul
lotto di pertinenza, la ASSOLUTA E TOTALE NOVITA’ rispetto allo status quo ante
sarebbe incontestabile e non dovremmo dividerci sulla conclusione per cui, in
simile intervento non dovrebbe essere assimilato a quelli di RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, cioè a quelli “quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente”;
4.
Ma allora, perché la legge 98/2013 si è
spinta a enunciare questa equivalenza impossibile invece che ammettere
un’evidenza madornale e, cioè, che tra le situazioni prima/dopo l’intervento
del vicino c’è un’abissale soluzione di continuità, tanto da legittimare che
all’intervento si attribuisca il connotato di “NUOVA EDIFICAZIONE” e non di
“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”?;
5.
Certo … , se un intervento come quello
ipotizzato (demolizione di un edificio piramidale di 200 mc, edificato a 3 metri dal
vostro villino e ricostruzione di un parallelepipedo di 200 mc, più alto,
diverso nella sagoma e diversamente ubicato) venisse definito per quello che è, una NUOVA EDIFICAZIONE,
incorrerebbe nell’obbligo di verificare il rispetto del vigente regime delle
distanze e incorrerebbe in un diniego … ;
6.
… mentre, definendolo - anche se non lo è - RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, è chiaro che possiamo superare l’ostacolo con l’argomento della
reiterazione di una circostanza preesistente, e cioè affermando che se il
regime delle distanze instaurato dall’edificio a demolirsi collide con le norme
vigenti, beh, questo non può farsi ricadere su un edificio che – OPERANDO UNA
MERA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – ha il dichiarato obiettivo di conservare o
rendere semplicemente efficiente quanto già esiste … ;
7.
… quindi …? …
… … Esatto!
Facile
come un bidibibodibibù.
Piedimonte
Matese, 23 agosto 2013
Geom.
Bottone Marcellino
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