sabato 15 novembre 2014

PUBBLICAZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RISPETTO DELLA PRIVACY

Mi è stato posto il seguente quesito:

Un cittadino lamenta danni causati dal comune per aver pubblicato (ai soli fini della trasparenza amministrativa) sull'albo pretorio comunale on line (per 30 gg.) l'ordinanza di demolizione con in vista i dati della sua residenza, la data di nascita, il nome dell'azienda ecc…  senza quindi il rispetto della normativa sulla privacy. Ha ragione ?


Risposta



Senza velleità di proporre – in poche righe - una risposta che renda conto di una materia complessa e in evoluzione, ma anche senza trincerarmi in un insoddisfacente e generico rinvio alla disciplina, spero di offrire – nelle seguenti annotazioni – il contributo richiesto:

  • ai fini della tutela della privacy deve farsi riferimento – oltre che ad un complesso di norme e prassi generali – anche alla regolamentazione locale: pertanto, senza conoscere quest’ultima, è impossibile rispondere alla domanda (in un certo senso mal posta) se vi sia stata “Effettiva violazione della privacy del cittadino occorsa con la pubblicazione on line dell'ordinanza emessa nei suoi confronti“;

  • si può, però, argomentare intorno alla domanda generale circa i limiti da considerare affinché la pubblicazione di una “ordinanza di demolizione” “sull'albo pretorio comunale on line (per 30 gg.)” possa considerarsi conforme alle disposizioni in materia di  tutela della privacy.

Orbene, relativamente alle ordinanze di demolizioni, si deve partire dalla ricognizione dei seguenti elementi espunti dal “D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali o constatazione “:

  • l’ordinanza di demolizione deve certamente iscriversi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71, comma 1, lett.a), fra gli atti con finalità “di rilevante interesse pubblico” per i quali “Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite(art. 20, comma 1, del Codice) ;

  • e poiché la pubblicazione all’albo pretorio di tale atto è imposta dal Dpr 380/01, deve dedursi l’ovvia conseguenza che la mera pubblicazione non è qualificabile come “violazione” della privacy;

  • l’ostensione di una ordinanza di demolizione può, però, dar luogo alla illegittima diffusione di dati “personali, identificativi o sensibili”, così qualificati dal Codice:


Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
… … …


E allora: come contemperare l’obbligo di pubblicazione di un’ordinanza di demolizione con il divieto di ostensione di dati “personali, identificativi o sensibili”?

  • in prima battuta, come si è detto, attuando il chiaro invito del Garante – espresso nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali - 19 aprile 2007 - G.U. n. 120 del 25 maggio 2007 - Registro delle deliberazioni - Deliberazione n. 17 - del 19 aprile 2007 alla definizione di una regolamentazione di dettaglio a livello locale:

“8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale.
Nell'ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (art. 10 d.lg. n. 267/2000 cit.), l'ente locale dovrebbe cogliere l'occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione  utilizzati, anche in Internet.
Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti:
a) ……..
b) ……..
c) ………..
d) ……………..
e) …………
f) …………….
g) autorizzazioni e concessioni edilizie
Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").


  • in seconda battuta, attuando l’ulteriore invito del Garante – espresso nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)- Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, al paragrafo:

INTRODUZIONE - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ”

….. “Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l’altro, quelli volti a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell’efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull’albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pu b - blicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito  delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell’elenco dei giudici popolari di corte d’assise, etc..” ….


e al paragrafo:

PARTE SECONDA - PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.

1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza
Anche per tali fattispecie occorre – come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di “trasparenza” – che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).
Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.
Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett c, del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (c.d. “principio di necessità” di cui all’art. 3, comma 1, del Codice).
Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall’atto (c.d. “principio di pertinenza e non  eccedenza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. d, del Codice).



  • e dunque, argomentando in termini riassuntivi, che - intorno alla domanda generale circa i limiti da considerare affinché la pubblicazione di una “ordinanza di demolizione” “sull'albo pretorio comunale on line (per 30 gg.)” possa considerarsi conforme alle disposizioni in materia di tutela della privacy – debba rispondersi come segue:

  1. che la pubblicazione “sull'albo pretorio comunale on line (per 30 gg.)” di un’ordinanza di demolizione costituisce, per il Comune, un obbligo;

  1. che il Comune, però, deve assolvere a tale obbligo rispettando l’interesse del cittadino colpito dal provvedimento sanzionatorio a tutelare i propri dati “personali, sensibili e identificativi” (come definiti all’art. 4 del d.Lvo 196/2003) ;

  1. che alla tutela della privacy su tali dati si perviene rispettando i seguenti principi indicati dal Codice:
    • PRINCIPIO DI NECESSITA’ (art. 3 del d.Lvo 196/2003): cioè “riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi”;
    • PRINCIPIO DI PERTINENZA, COMPLETEZZA E NON ECCEDENZA (art. 11 del d.Lvo 196/2003): cioè utilizzando solo quei dati “dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto(Linee Guida approvate con Delib. n. 243 del 15 maggio 2014 );


  1. che la pubblicazione “sull'albo pretorio comunale on line (per 30 gg.)” di un’ordinanza di demolizione rispetta il diritto alla Privacy se contiene il nominativo del destinatario del provvedimento ed oscura tutti quei dati “non necessari, non pertinenti e/o eccedenti” (che, infatti, non impediscono all’atto di raggiungere lo scopo) relativi alla data di nascita, alla residenza, codice fiscale ecc… .

Nessun commento:

Posta un commento