sabato 15 novembre 2014

Lo SBLOCCA ITALIA ? Un Burocrate mi ha detto …

UN INCONTRO SOTTO I TRALICCI DEL

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. ».





Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 15 novembre 2014
Email: bmarcellino@email.it




INDICE


INTRODUZIONE
UN INCONTRO SOTTO I TRALICCI
UN BUROCRATE MI HA DETTO …
… E HO PENSATO






INTRODUZIONE

Nei prossimi mesi, quando finalmente gli effetti speciali della comunicazione abbagliante andranno diradandosi, consentendoci di capire se c’era veramente un sognante che sognava il racconto dello “Sblocca Italia”, potremmo trarre conclusioni certamente più appropriate e argomentate sulla legge 11 novembre 2014 n. 164.

Nell’attesa di questo momento fatidico, per non stare con le mani in mano e rischiare di non salire mai su un treno che porta alla comprensione, suggerisco – comunque - di fare un giro tra i vicoli di commi e rinvii per una personale ricognizione preliminare del nuovo mondo.

Io l’ho fatto e vi racconto di affermazioni strane, contorte, distorte, controverse e – insomma - di quanto sia complicato intuire la semplificazione dello sblocca Italia.


UN INCONTRO SOTTO I TRALICCI

Percorrendo uno dei vicoli delle declamate semplificazioni dello sblocca Italia mi sono subito imbattuto nell’enunciato dell’art. 6, comma 3, della Legge 164/2014, che recita testualmente:




Art. 6.
Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche



Comma:

3. Dopo l’articolo 87 -bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 87 -ter (Variazioni non sostanziali degli impianti).
— 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».


Per quanto intrinsecamente chiara, mi sono detto che per apprezzare fino in fondo il valore di questa “semplificazione burocratica” dovevo necessariamente rivolgere uno sguardo al contesto normativo del “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche)” che il neonato “Art. 87 -ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)” era destinato ad incidere.

E così, fatta una breve ricognizione e addizione di testi, sono venuto a capo del seguente risultato, e cioè di come risulterà – dopo le innovazioni dello sblocca Italia - quella parte del Codice delle comunicazioni elettroniche che si occupa dei procedimenti di autorizzazione relativi alle reti di comunicazione elettronica:

 “Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di  esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L’istanza, conforme al modello dell’allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13.
3 -bis . Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono  prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.”


“Art. 87 -bis . Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di   apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’ articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3 -bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.

«Art. 87 -ter (Variazioni non sostanziali degli impianti).
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».


Rileggendo il testo innovato dallo Sblocca Italia mi è parso subito eccessivo il coro che aveva accompagnato la legge 164/2014 alle soglie della beatificazione: in fondo, ho pensato, una tale sommità necessitava di ben altri miracoli.

Dopo qualche incertezza mi sono deciso ad avanzare in un altro vicolo normativo, quando da un traliccio mi giunge la vibrazione di una voce: era un Burocrate, e mi ha detto … …








UN BUROCRATE MI HA DETTO …

Ecco un modo per scrivere norme che – sotto il titolo roboante e apodittico di “semplificazione burocratica” – sono invece emanate in favore dell’industria farmaceutica:
perché nell’eterno dibattersi tra il mondo reale dei cittadini/imprese che pretendono risposte veloci ed efficaci e quello virtuale di una legislazione pensata nei tempi “provvisori” che sopravvivono alle necessità di una incontenibile “urgentite” patologica, a chi si appellerà – per risolvere i propri dubbi – il “semplificato” burocrate?
A quel Legislatore che – dopo averlo stigmatizzato per orientare opportunamente la risposta alla domanda fatidica “chi volete, un burocrate o … Barabba?” - gli crea problemi annunciando leggi che si sostanziano in mera legiferazione di annunci?
Non scherziamo: è solo un burocrate, non un folle … … o – almeno - non ancora, se i cachet continueranno a fare la loro parte.

E allora il “semplificato” burocrate si macererà in questi dubbi:

  • Il neonato ”Art. 87 -ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)” del “decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche)”, disponendo ope legis che gli “impianti già provvisti di titolo abilitativo” possano essere assoggettati – senza alcun controllo preventivo/successivo di chicchessia – ad “aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati” introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di attività edilizia “libera”?;

  • Impossibile! Perché - se così fosse - contrasterebbe inequivocabilmente con l’art. 6, comma 1, del DPR 380/01 e s.m.i., a mente del quale anche l’attività edilizia libera è soggetta agli obblighi ordinari di rispetto delle “prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e  … …  delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[1] ;

  • Forse introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di intervento edilizio “in deroga”?;

  • Impossibile! Perché a mente del medesimo DPR 380/01 e s.m.i., art. 14, comma 1, anche l’attività edilizia eseguibile in regime di “deroga” è soggetta al rispetto delle disposizione di tutela dei beni storico-paesaggistici e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;

  • Lei, caro viandante, a questo punto vorrebbe replicare a questo …  questo … Burocrataccio: “Un momento!, guardi che l’opzione “deroga ope legis” è resa possibile dallo stesso “Sblocca Italia”, perché all’art. 6, comma 4, della legge 164/2014 , si enuncia espressamente : “In deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.” Dunque ….”;

  • Ma io sono solo un Burocrate, mio caro, e ho l’obbligo della precisione, della motivazione, della trasparenza, della logica e di tutta quella caterva di principi primari, secondari e terziari che mi tengono sospeso sul filo della legittimità/violazione, per cui devo invitarla ad osservare che dal tenore letterale dell’art. 6, comma 4, della legge 164/2014 si ricava inequivocabilmente che le opere “non … soggette ad autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del D.Lvo 42/04 e s.m.i. non coincidono con quelle - descritte all’art. 6, comma 3, della medesima legge 164/2014 - soggette a mera “autocertificazione descrittiva” sotto il profilo edilizio. Tanto che, come si può vedere dalla seguente “tabella di confronto”, deve necessariamente dedursi l’impossibilità di iscriverle complessivamente in un generalizzato regime di “deroga ope legis” sotto il profilo paesistico/edilizio:


Tabella di confronto
Tipologia di interventi previsto dalla Legge 164/2014
in materia di reti/impianti di telecomunicazioni
Valutazione applicabilità regime derogatorio
Paesistico/Edilizio
all’art. 6, comma 3
all’art. 6, comma 4
confronto tra i commi 3 e 4 dell’art. 6

 “modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati …”

“installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Aumenti di altezza non superiori a 1 metro e di sagoma non superiori a 1,5 mq sono “liberi” sotto il profilo edilizio, ma non dal punto di vista Paesistico (che pone il limite della deroga fino a un aumento di superficie di 0,5 mq).


Aumenti di altezza non superiori a 1,5 metri e di sagoma non superiori a 0,5 mq sono “liberi” sotto il profilo Paesistico ma non dal punto di vista edilizio (che pone il limite della attività edilizia “libera” fino a un aumento di altezza di 1 metro).


Conclusioni ….

…. Avete un cachet a portata di mano ? …  




Perdindirindina! ho esclamato cercando nello zaino se mi era rimasta qualche pasticca per il mal di testa:
“Lei sarà anche un  ….. un  ….  si, insomma, uno di quei Responsabili che invece di produrre, servire il paese e fare tutte quelle altre cose essenziali alle quali alludono le espressioni ortodontico/cinemascopiche degli oratori di turno, ma sta dicendo il vero!”

“Interessante! : e, mi dica, c’è altro ? si sfoghi fino in fondo …“

E allora il “semplificato” burocrate, dopo avermi fissato per fugare ogni dubbio sulla mia apparente sincerità, ha ricominciato:

  • ammesso che il citato art. 6 dello “Sblocca Italia” introduca – ai commi 3 e/o 4 - un nuovo regime di “deroga” necessario ad “accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica”, fino a che punto è sostenibile che la deroga abbia un limite nelle “modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati ? Già, perché – ad esempio – in presenza di impianti già provvisti di titolo abilitativo di altezza “H”, è inopponibile non solo una prima sopraelevazione fino all’altezza “H + 1 metro”, ma anche una seconda, una terza e – in definitiva – la sopraelevazione a qualunque altezza desiderata[2] … ;

  • in altre parole, la nuova facoltà concessa dallo Sblocca Italia non si riconnette ad una situazione cristallizzata ad una data, cosicché è riutilizzabile ogni volta che lo ritenga utile l’operatore di turno, al quale è meramente richiesto di innovare – senza superare una determinata misura – quegli “impianti già provvisti di titolo abilitativo”;

  • Intuisco, caro viandante, che il suo atteggiamento cortese vacilla sotto la pressione di una replica. Lo so, Le preme replicare a questo …  questo … Burocrate perditempo: “Un momento!, guardi che “un’autocertificazione descrittiva” è cosa affatto diversa da un “titolo abilitativo”, e dunque – A RIGORE – quando la norma si riferisce agli impianti già provvisti di titolo abilitativo di altezza H, deve desumersi che si riferisca esclusivamente a quelli realizzati in base a licenza/permesso/autorizzazione/dia/scia, consentendo - in tal modo – una ed una sola sopraelevazione fino all’altezza H + 1 metro … “;

  • La comprendo ma, vede, non si diventa Burocrati senza vincere un concorso al Ministero degli Azzeccagarbugli e senza subire anni di marginalizzazioni per aver troppo creduto che le cose avessero un senso di sola andata.
Lei ricorda cosa accadde all’indomani dell’invenzione del PERMESSO DI COSTRUIRE? E la strage di creduloni provocata dalla DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’? E l’epopea della guerra finale di liberazione della SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’?
Bene, non voglio tediarLa oltre il necessario, ma consideri che – ogni volta – il discrimine è stato:          SI PUO’ DISCUTERE ALL’INFINITO SULLA QUINTESSENZA DI UN TITOLO EDILIZIO, MA SE UN PROCEDIMENTO ABILITA A FARE E’ ONTOLOGICAMENTE ABILITATIVO.
Tradotto in termini minimi: al momento, in mancanza di una pronuncia Legislativa o giuridisdizionale impegnativa, né un Burocrate né un Operatore possono stabilire se “un’autocertificazione descrittiva” sia/non sia un “titolo abilitativo”, ma è certo che entrambi non possono che concordare su una evidenza fattuale: la sopraelevazione fino all’altezza H + 1 metro … “ realizzata in base ad “un’autocertificazione descrittiva” definisce una nuova situazione/conformazione regolare, e dunque legittimamente individuata come “abilitata” da un futuro operatore (ma anche dalla pubblica amministrazione o da chi eserciti controlli di sorta) che voglia ulteriormente intervenire sul medesimo contesto;

§   E quindi  … “

No, No! (l’ho bloccato con fermezza che non ammetteva appelli e già mi corrodeva il pensiero di aver regalato al Burocrate quella pasticca per il mal di testa che ora mi poteva tornare utile …)

Per carità, si fermi qui!

Lei è un Burocrate, ha lo stomaco forte, ma io … ecco, sono un uomo semplice in cerca della semplificazione ….




… E HO PENSATO

Ma da quale dizionario psichedelico si prelevano gli slogan per definire “semplificazione burocratica” una normazione che genera tanta nevrosi in chi la deve applicare?

Non sono né un politico né un Burocrate, ma non posso sottrarmi al destino che mi ha assegnato coattivamente una parte nella commedia umana che da troppi anni va in scena parodiando “ladri di biciclette”: dunque reagisco non per distinguermi da qualcuno o qualcosa, ma perché è l’unico modo per scampare al mio stesso pensiero che, inattivo o inespresso, anziché tacitarsi mi tormenta rivoltoso e accusatorio, puntando direttamente tra i miei occhi la sua canna minacciosa.

E la voce dei miei pensieri mormora:

  1. L’intestazione della legge 164/2014 inscrive nell’alveo della “semplificazione burocratica” l’aggiunta dell’art. 87 ter al Codice delle comunicazioni, giacché consente di apportare “Variazioni non sostanziali degli impianti” esistenti attraverso una banale “autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87”;

  1. L’art. 87 del Codice delle comunicazioni, però, già prevede un regime abbastanza agevolato per tali tipologie di variazioni, che va dalla segnalazione certificata di inizio attività per talune tipologie di impianti alla formazione del silenzio assenso a 90 giorni per altre tipologie di impianti;

  1. In ogni caso, benché appaia abbastanza incongruo che il Legislatore Nazionale dedichi tante energie a questioni attinenti il modo per incidere sugli impianti esistenti con modifiche ”delle altezze non superiori a 1 metro” e “della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati”, non può negarsi che la legge 164/2014, sottraendo tali tipologie d’intervento a ogni forma di controllo “altro” dall’autocertificazione del richiedente, rende più semplice il lavoro di taluni operatori/imprese. Ma basta, questo, per riconoscere alla legge 164/2014 di aver introdotto una “semplificazione burocratica”?;

  1. No, non basta. Perché è il medesimo Legislatore ad aver stabilito – con DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. - che, quand’anche vi fosse “la  straordinaria  necessità  ed  urgenza di emanare disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al fine  di assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese”, l’adozione di norme che abbiano il “fine  di  semplificare  i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa” trova legittimazione “Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza e pari opportunità tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con  l'utilità  sociale,  con l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica …” (art.12, comma 2) ;

  1. In definitiva è corretto attribuire al neonato art. 87 ter del Codice delle comunicazioni il requisito di “semplificazione burocratica” se garantisce che non siano violati “possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza”. Ma se questo è, dobbiamo inevitabilmente concludere che la legge 164/2014 ci nega l’accesso ad ogni possibile garanzia per due inequivocabili evidenze:
a)      perché, consentendo agli operatori di procedere in base ad una mera autocertificazione”, li sottrae ad ogni forma di controllo esterno;
b)      perché, consentendo agli operatori di procedere in base ad una autocertificazione” meramente descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87”, lo sottrae ad ogni obbligo relativo ad attestazioni, asseverazioni, ecc… , che rendano qualificata, specifica e credibile quella attività il cui esito si dimostra congruo e conforme rispetto alla verificabilità che non si superino determinati limiti.

Come dite? Cominciate a sentire anche voi un mormorio che – agganciato all’amo di interrogativi capovolti -  risale dal sottofondo?

Non so che dirvi. Ma ascoltate bene: se è un mormorio musicale potrebbe trattarsi della canzone “Povero me” di Francesco De Gregori che veniva giù da un traliccio … …

Cammino come un dissidente, come un deragliato,
come un disertore, senza nemmneno un cappello
o un ombrello da aprire, ho il cervello in manette.
Dico cose già dette e vedo cose già viste,
i simpatici mi stanno antipatici, i comici mi rendono triste.
Mi fa paura il silenzio ma non sopporto il rumore,
dove sarà la tua mano, dolce,
dove sarà il tuo amore?

Povero me! Povero me! Povero me!
Non ho nemmeno un amico qualunque per bere un caffè.
Povero me! Povero me! Povero me!
Guarda che pioggia di acqua e di foglie, che povero autunno che è ...




15 / 11/ 2014
GEOM. MARCELLINO BOTTONE



[1] Infatti, la possibilità – offerta dall’Art. 87 ter - di eseguire “Variazioni non sostanziali degli impianti” a servizio delle reti di comunicazione elettronica mediante una semplice “autocertificazione descrittiva” implica la sottrazione totale di tali interventi al confronto con le norme di tutela paesaggistica, ecc… .
[2] Infatti, dopo la prima sopraelevazione di 1 metro, si perviene alla definizione di un “nuovo impianto provvisto di titolo abilitativo” di altezza H+ 1 metro, a sua volta sopraelevabile di 1 metro , e cosi via … . 

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