lunedì 25 agosto 2014

IL PIANO CASA CAMPANIA E LE AZIENDE AGRICOLE

Mail del 21/7/2014
Spett.le geom. Bottone  approfitto della   Vs disponibilità   e le sottopongo un mio dubbio .
Per gli interventi di cui all’Art. 6 bis Legge Regionale n. 19 /2009  c. 5  “In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale”   è necessario che vi sia il piano aziendale e che il richiedente sia imprenditore agricolo titolare di azienda agricola . Inoltre  se a tale  indice, secondo voi,  può essere  sommato  quello già previsto  dallo strumento urbanistico   PRG
La ringrazio anticipatamente e le porgo i miei cordiali saluti.  Arch. Rossi (nome di fantasia) .


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Spett. Arch. Rossi (nome di fantasia),

non ho ben compreso il “senso” del dubbio che mi sottopone, e dunque le risponderò in ragione delle deduzioni (che potrebbero essere sbagliate) tratte dalla sua mail.

Il tema è delineare i limiti applicativi della seguente norma del Piano Casa :

Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 e s.m.i.
Art. 6–bis - Interventi edilizi in zona agricola
Comma 5

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.


Dal tenore letterale della norma si ricavano, senza necessità di usare filtri o mediazioni interpretative di sorta, i seguenti elementi significativi :

  • LO SCOPO : la norma è volta a incentivare, con previsione di particolare favore quale la “deroga agli strumenti urbanistici vigenti”, chi è interessato ad “adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole”;

  • I MODI : per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è concessa la facoltà  di pervenire – anche in “deroga agli strumenti urbanistici vigenti” – alla “realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo”;

  • I LIMITI : unico limite alla “deroga agli strumenti urbanistici vigenti” è individuato nel “volume” delle “nuove costruzioni ad uso produttivo” che, infatti, deve essere contenuto “nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale”.

Dunque, a partire da queste premesse testuali, mi pare agevole pervenire alle seguenti considerazioni:

  • a beneficiare della norma possono essere in via esclusiva le “aziende agricole(come definite dalla legislazione fiscale di settore) che erano – al momento dell’entrata in vigore della legge -  già operanti sul territorio ;

  • per beneficiare della norma non è richiesto – expressis verbis - che “il richiedente sia imprenditore agricolo titolare di azienda agricola”, trattandosi di “titolo” soggettivo che non fonda il diritto a costruire ma, al massimo, il diritto alle agevolazioni connesse  (esenzione oneri, fiscali, ecc….)[1];

  • per determinare il volume ex-novo delle “nuove costruzioni ad uso produttivo” edificabili in base alla norma, non deve aversi alcuna considerazione per le potenzialità edificatorie espresse (alias: per l’edificato) o esprimibili (alias: per quanto è ancora edificabile applicando gli indici dello strumento urbanistico) dalla “superficie aziendale”.
Conducono a tale conclusione queste evidenze:
-          la prima impinge nel tenore “letterale” della norma, la quale esprime il suo portato derogativo nel rapporto “diretto” tra il volume di una nuova “costruzione” e la “superficie aziendale”, rapporto che in nessun caso può superare il limite di ”0,03 mc/mq[2] ;
-          la seconda nel rispetto del principio di non contraddizione: se, ai fini del computo del volume a costruirsi ex novo, la norma avesse voluto  “escludere” quello/i già eventualmente asservito/i ad una azienda, non avrebbe dovuto riferirsi alla  “superficie aziendale(termine, infatti, che include tali eventuali volumi)[3];
-          la terza nel rispetto del principio di uguaglianza: se, ai fini del computo del volume a costruirsi ex novo, la norma imponesse “la decurtazione” di quello potenzialmente  esprimibile dalla  “superficie aziendale” in base agli ordinari indici dello strumento urbanistico, si perverrebbe ad una ingiustificata “discriminazione” nell’esercizio della facoltà derogatoria. Valga, per tutte, la seguente esemplificazione:


AZIENDA AGRICOLA 1
AZIENDA AGRICOLA 2
Superficie aziendale
mq 10000
Superficie aziendale
ma 10000
Volume Edificabile in base al PRG
mc 1000
Volume Edificabile in base al PRG
mc 1000
Volume Edificato
mc 700
Volume Edificato
mc 900
Volume residuo Edificabile in base al PRG
mc 300
Volume residuo Edificabile in base al PRG
mc 100
Volume Edificabile in deroga al PRG
[(mq 10.000 x 0.03) – mc 300)]
mc 0,00
Volume Edificabile in deroga al PRG
[(mq 10.000 x 0.03) – mc 500)]
mc 200
Conclusione ?
Se si dovesse decurtare - dal volume eseguibile in deroga ai sensi dell’art. 6-bis,  comma 5, del Piano Casa - il volume eseguibile in base al Prg, si perverrebbe a discriminare tra due aziende agricole di uguali dimensioni (nell’esempio, infatti, solo all’Azienda 2 si concederebbe di costruire in deroga). Giungendo fino all’assurdo di vietare ad una azienda ciò che la norma consente: di costruire in deroga (nell’esempio, infatti,  all’Azienda 1 si concederebbe di costruire in deroga un volume pari a “zero” … … sic!)



  • quanto alla domanda: se a tale  indice, secondo voi,  può essere  sommato  quello già previsto  dallo strumento urbanistico   PRG , per quanto sin qui ho argomentato, mi sembra chiara la ragione per la quale deve rispondersi “SI”.


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Nella speranza di averle fornito considerazioni utili, la saluto cordialmente.


Piedimonte Matese (CE) 22 luglio 2014
                     
                                                                                        Geom. Bottone Marcellino



[1] Le allego, benchè tratti una diversa questione relativa all’applicazione dell’art. 6-bis, un parere in cui ho trattato una analoga questione relativa al rapporto tra facoltà derogatoria possesso di un”titolo” soggettivo in capo al richiedente.
[2] In altre parole, l’inequivocabilità ed autosufficienza della norma non consente l’aggiunta di qualunque ulteriore parametro che possa “condizionarne” lo scopo dichiarato expressis verbis di concedere la facoltà di costruire – indipendentemente dallo status quo ante ed, anzi, anche in deroga allo strumento urbanistico - nuovi edifici nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.
[3] Ad esempio avrebbe dovuto far uso del più consono ed appropriato termine: “superficie edificabile” (o di similari, quali “aree libere”, “superficie catastale”, ecc…) .

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