Mail del 21/7/2014
Spett.le geom. Bottone
approfitto della Vs
disponibilità e le sottopongo un mio
dubbio .
Per gli interventi di cui all’Art. 6 bis Legge Regionale n.
19 /2009 c. 5 “In deroga agli strumenti urbanistici
vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle
aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso
produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale” è necessario che vi sia il piano aziendale e
che il richiedente sia imprenditore agricolo titolare di azienda agricola .
Inoltre se a tale indice, secondo voi, può essere
sommato quello già previsto dallo strumento urbanistico PRG
La ringrazio
anticipatamente e le porgo i miei cordiali saluti. Arch. Rossi (nome di fantasia) .
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Spett. Arch. Rossi (nome di fantasia),
non ho ben compreso il “senso”
del dubbio che mi sottopone, e dunque le risponderò in ragione delle deduzioni (che potrebbero essere sbagliate) tratte
dalla sua mail.
Il tema è delineare i limiti
applicativi della seguente norma del Piano Casa :
Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 e s.m.i.
Art. 6–bis - Interventi edilizi in zona agricola
Comma 5
Dal tenore letterale della norma
si ricavano, senza necessità di usare filtri o mediazioni interpretative di
sorta, i seguenti elementi significativi :
- LO SCOPO : la norma è volta a incentivare, con
previsione di particolare favore quale la “deroga agli strumenti
urbanistici vigenti”, chi è interessato ad “adeguare, incentivare e
valorizzare l’attività delle aziende agricole”;
- I MODI : per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è
concessa la facoltà di pervenire –
anche in “deroga agli strumenti urbanistici vigenti” – alla
“realizzazione di nuove
costruzioni ad uso produttivo”;
- I LIMITI : unico limite alla “deroga agli strumenti
urbanistici vigenti” è individuato nel “volume” delle “nuove costruzioni ad uso
produttivo” che, infatti, deve essere contenuto “nella misura massima di
0,03 mc/mq di superficie aziendale”.
Dunque, a partire da queste
premesse testuali, mi pare agevole pervenire alle seguenti considerazioni:
- a beneficiare della norma possono essere in via
esclusiva le “aziende agricole” (come definite dalla legislazione fiscale di settore) che erano
– al momento dell’entrata in vigore della legge - già
operanti sul territorio ;
- per beneficiare della norma non è richiesto –
expressis verbis - che “il
richiedente sia imprenditore agricolo titolare di azienda agricola”,
trattandosi di “titolo” soggettivo che non fonda il diritto a costruire
ma, al massimo, il diritto alle agevolazioni connesse (esenzione oneri, fiscali, ecc….)[1];
- per determinare il volume ex-novo delle “nuove costruzioni ad uso
produttivo” edificabili in base alla norma, non deve aversi
alcuna considerazione per le potenzialità edificatorie espresse (alias: per l’edificato) o
esprimibili (alias: per quanto è
ancora edificabile applicando gli indici dello strumento urbanistico) dalla
“superficie aziendale”.
Conducono a
tale conclusione queste evidenze:
-
la prima impinge nel tenore “letterale” della norma, la
quale esprime il suo portato derogativo nel rapporto “diretto” tra il volume di
una nuova “costruzione”
e la “superficie aziendale”,
rapporto che in nessun caso può superare il limite di ”0,03 mc/mq”[2] ;
-
la seconda nel rispetto del principio di non
contraddizione: se, ai fini del computo del volume a costruirsi ex novo, la
norma avesse voluto “escludere” quello/i
già eventualmente asservito/i ad una azienda, non avrebbe dovuto riferirsi alla “superficie aziendale” (termine, infatti, che include tali eventuali volumi)[3];
-
la terza nel rispetto del principio di uguaglianza: se,
ai fini del computo del volume a costruirsi ex novo, la norma imponesse “la
decurtazione” di quello potenzialmente esprimibile
dalla “superficie aziendale” in base agli
ordinari indici dello strumento urbanistico, si perverrebbe ad una
ingiustificata “discriminazione” nell’esercizio della facoltà derogatoria.
Valga, per tutte, la seguente esemplificazione:
AZIENDA AGRICOLA
1
|
AZIENDA AGRICOLA
2
|
||
Superficie
aziendale
|
mq 10000
|
Superficie
aziendale
|
ma 10000
|
Volume
Edificabile in base al PRG
|
mc 1000
|
Volume
Edificabile in base al PRG
|
mc 1000
|
Volume Edificato
|
mc 700
|
Volume Edificato
|
mc 900
|
Volume residuo Edificabile in base al PRG
|
mc 300
|
Volume residuo Edificabile in base al PRG
|
mc 100
|
Volume
Edificabile in deroga al PRG
[(mq 10.000 x 0.03) – mc 300)]
|
mc 0,00
|
Volume
Edificabile in deroga al PRG
[(mq 10.000 x 0.03) – mc 500)]
|
mc 200
|
Conclusione ?
|
|||
Se si
dovesse decurtare - dal volume eseguibile in deroga ai sensi dell’art.
6-bis, comma 5, del Piano Casa - il
volume eseguibile in base al Prg, si perverrebbe a discriminare tra due
aziende agricole di uguali dimensioni (nell’esempio, infatti,
solo all’Azienda 2 si concederebbe di costruire in deroga). Giungendo fino all’assurdo di vietare ad una azienda ciò
che la norma consente: di costruire in deroga (nell’esempio,
infatti, all’Azienda 1 si
concederebbe di costruire in deroga un volume pari a “zero” … … sic!)
|
- quanto alla domanda: se a tale indice,
secondo voi, può essere sommato
quello già previsto dallo
strumento urbanistico PRG
, per quanto sin qui ho argomentato, mi sembra chiara la ragione per la
quale deve rispondersi “SI”.
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Nella speranza di averle fornito considerazioni
utili, la saluto cordialmente.
Piedimonte Matese (CE) 22 luglio 2014
Geom. Bottone Marcellino
[1] Le allego, benchè tratti una diversa
questione relativa all’applicazione dell’art. 6-bis, un parere in cui ho
trattato una analoga questione relativa al rapporto tra facoltà derogatoria
possesso di un”titolo” soggettivo in capo al richiedente.
[2] In altre parole, l’inequivocabilità ed
autosufficienza della norma non consente l’aggiunta di qualunque ulteriore
parametro che possa “condizionarne” lo scopo dichiarato expressis verbis di
concedere la facoltà di costruire – indipendentemente dallo status quo ante ed,
anzi, anche in deroga allo strumento urbanistico - nuovi edifici nella misura
massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.
[3] Ad esempio avrebbe dovuto far uso del più
consono ed appropriato termine: “superficie edificabile” (o di similari, quali
“aree libere”, “superficie catastale”, ecc…) .
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