ISTITUZIONE
COMMISSIONE DI SAGGI PER INDIVIDUARE IL SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN
FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA[1]
Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte
Matese (Caserta) – 15 settembre 2013
Email: bmarcellino@email.it
LA GRANDE FUGA ---- FUGA DA COSA? ---- LA GUERRA DELLA
CONSISTENZA ---- ANDATE IN PACE
LA GRANDE FUGA
All’approdo si accostavano su piccole
conchiglie di legno, isolate, con andatura difficile da riconnettere al
presagio di un’ondata imminente di disperati: lo sbarco era cominciato così,
triste e romantico come il rientro da una attesa di pesca impigliata nei vuoti
della rete, come una promessa mancata di sole per dimenticare le fatiche del
viaggio.
Ma quando l’asse terrestre ruotò
impercettibilmente, quando lo scoglio della curvatura periferica servì alla
vista quel che galleggiava oltre la collina d’acqua, i soccorritori videro,
dalla loro apparente terraferma, che dalla fine dell’orizzonte avanzava l’orda
di un pullulare disordinato, l’urgenza di un rientro salvifico, la fuga da un
altrove inaccettabile.
“Dunque
il radar di qualche interprete negazionista aveva visto più lontano del telescopio
del politico/chiromante … ?”, si chiesero – guardandosi negli occhi
sospettosi, ma tacendo – i primi soccorritori inviati dalla Protezione Civile.
“Dunque è possibile che si possa intuire oltre il
lecito?”, si interrogarono – guardandosi negli occhi usi a vedere realtà
che non si possono tacere - i primi
inviati dei giornali, i primi vecchi che l’insonnia non richiese di svegliare,
i primi avventori alla ricerca delle luci e dei racconti del mattino.
“E’
in corso una grande fuga”, furono costretti ad ammettere quelli che il
giorno prima avevano dichiarato “con la
legge 98/2013, finalmente, si sistemerà tutto”.
Ma: “Fuga da cosa?”, urlò un’ingenua samaritana, comparsa all’improvviso
nei suoi vestiti approssimativi, scarmigliata, senza cartellini identificativi
ma con una cesta di brioches appena sfornata che si era messa a distribuire
mentre la macchina dei soccorsi indugiava .
FUGA DA COSA?
La domanda, in effetti, aveva un suo
odore logico e – insieme all’aroma croccante di quel dono inatteso, alla
dolcezza di quella consegna che sfiorava ogni mano – generava una diffusa
acquolina in bocca, una salivazione mentale che anelava a possedere la
risposta.
Ma per fortuna, mentre si cercava il
modo più sicuro per ottenere una risposta sincera come una macchia sfuggita al
prelavaggio di un comunicato ufficiale, il primo naufrago staccò riluttante la
bocca dalle labbra calpestate dell’arenile, rivolse un gesto d’invito agli
astanti e da una duna appositamente predisposta sulla spiaggia spiegò:
§
“veniamo
dall’art, 30 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, costellazione del Dpr 308/01 e
s.m.i., pianeta “Edilizia”, nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia”, isole
della “Consistenza”;
§
sapete
che in quelle zone il Legislatore indicò la presenza dell’oro della
riedificazione del passato e del trapassato remoto e – per convincerci a
partire – ci consegnò il diritto incontestabile di eseguire:
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione
e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente;
§
con
una simile promessa, con questi documenti così chiari ed efficaci, direi anche
“belli” nella grafia stilizzata su pergamena pregiata, timbrati, annotati,
registrati, numerati e convalidati dai ghirigori di controllori di ogni ordine
e grado, ci sembrò che le aspettative fossero così corpose da poter prescindere
dagli eventuali ostracismi degli indigeni comunali o di quei retori - impettiti
nella loro divisa di “difensori/cultori” - che pullulano sotto le mentite
spoglie di un’associazione locale ambientale;
§
Partimmo
accecati dalla golosità di trovare oro e tornammo con occhi che avevano visto
la drammaticità del vero: le isole della consistenza non erano futuro ma
trappole, non erano possibilità ma miraggio, non erano domani che si riprendono
il passato ma remoto che non tollera resurrezioni;
§
Partimmo
per vivere una favola che ci respinse, come tutte le favole, quando smettono di
essere un gioco … … [2].
“
Mentre il naufrago prendeva fiato, ignaro
che ci sono occasioni in cui le pause innescano mine che poi distruggeranno per
sempre il tracciato di un discorso, la forza coesiva delle sue interconnessioni
logiche di controllo e di sottofondo, le prese laterali di sostegno per contrastare
le forze centrifughe che portano a deragliare nelle inattese curve delle
conclusioni ambigue, un cronista d’assalto domandò con impeto:
“mi scusi, sa, è per i nostri lettori:
ci può raccontare dei fatti circostanziati, delle cose verificabili che
possiamo citare ad uso dei più increduli, insomma ci può dare qualcosa di
solido da mettere nelle fauci dell’informazione ?”
Negli occhi del naufrago/profugo/narratore
il velo di tristezza si ispessì temporaneamente di un alone di lacrime, ma il
vento dell’esigenza di raccontare disperse ogni titubanza, talché riprese:
“Va bene. Vi racconterò della guerra
della Consistenza.”
LA GUERRA DELLA CONSISTENZA
Armati dell’art. 30 della legge 98/2013,
molti di noi partirono per il pianeta “Edilizia” con il chiaro mandato del
Governo di trovare “edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti“,
insomma RUDERI, da ricostruire.
Giunti sull’isola di Consistenza, però,
gli indigeni ci accolsero con una freddezza bellicosa e raggelante, perché pretesero
che certificassimo – appunto – la consistenza degli edifici che, per vetustà,
per caso, o per qualunque altra ragione erano pervenuti allo status di ruderi:
“LA VOSTRA LEGGE”, urlavano, “NON VI
AUTORIZZA A RICOSTRUIRE QUEL CHE VI PARE E PIACE, MA SOLO AD ESEGUIRE LA
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI eventualmente crollati o demoliti DEI QUALI –
ATTENZIONE - : sia possibile accertarne la preesistente consistenza. “.
“E ALLORA”, disse il Sindaco pro tempore
della popolazione inferocita, “DIMOSTRATECI QUAL ERA LA CONSISTENZA DI QUESTI
RUDERI CHE SIETE VENUTI IMPUNEMENTE A RICOSTRUIRE, OPPURE … … ”.
Fu una vera e propria dichiarazione di
guerra e, come potete immaginare, lasciò ruderi di uomini e speranze che non
sarà mai più possibile riscostruire.
E fu una guerra senza ragioni né torti,
perché di fronte alla necessità di accertare la consistenza di un edificio
decaduto in rudere non ci fu una possibilità o una impossibilità argomentata ma
semplicemente un’impossibilità di fatto.
E il mio caso, se mi lasciate il tempo
di raccontarlo prima di mandare in stampa le vostre deduzioni, prima di
decidere se accogliere o ributtare al largo l’orda degli altri profughi in
arrivo, lo dimostra in modo lapalissano:
§
Giunto
sul nuovo satellite “Ristrutturazione Edilizia” fui contattato dall’ultimo
erede di una genia di latifondisti, intenzionato a ricostruire l’antica dimora
del nonno, costruita intorno al 1960;
§
Ottimo,
pensai, guardando orgoglioso la pergamena che mi autorizzava, ai sensi
dell’art. 30 della Legge 98/2013, a ricostruire ruderi per l’universo;
§
“Solo che
c’è un problema”,
precisò l’erede, mostrandomi una serie di carte sulle quali aveva speso molte
notti senza giungere alla luce di un’illuminazione definitiva e dando avvio al
dialogo serrato che ho trascritto e consegno pubblicamente a voi e alle
autorità presenti:
TRASCRIZIONE DEL DIALOGO TRA UN
EREDE ED UN RISTRUTTURATORE
§
L’erede:
Il mio problema, che
poi le spiegherò più in dettaglio, concerne il significato da attribuire
all’unico parametro da rispettare - ai sensi dell’art. 30 della legge 98/2013 –
per poter ricostruire un rudere: la
preesistente consistenza. Cosa si intende per
consistenza (visto che la norma non lo specifica) ?
- Il ristrutturatore:
Beh, poiché la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o
riferimenti, credo che si debba seguire il seguente percorso logico:
in primo luogo, deve osservarsi che finalità generale della norma è
- inequivocabilmente -quella di consentire la ristrutturazione edilizia di
edifici anche mediante “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
di quello preesistente”;
in secondo luogo, deve osservarsi che l’unico parametro posto a “limite”
di applicabilità della norma è – inequivocabilmente – il VINCOLO DI IDENTITA’ DI VOLUMETRIA tra situazione ante e post
intervento di ristrutturazione;
da queste osservazioni consegue che – declamando “Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente, … … nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.” – il
legislatore abbia affermato l’equivalenza tra i termini “preesistente
consistenza” e “stessa volumetria … preesistente”
(essendo, per altro, inutile ogni altra ricerca e/o apprezzamento di parametri
non vincolanti …).
§
L’erede:
E,
mi dica : Come va accertata la consistenza ? es. le planimetrie
allegate al titolo edilizio a suo tempo rilasciato dal Comune sono sufficienti
come accertamento della consistenza dell’originario edificio a suo tempo
assentito."
- Il ristrutturatore:
Beh, anche
su questo punto, visto che la norma, effettivamente, manca di esplicitazioni o
riferimenti, credo che si debba seguire una regola generale :
e, cioè, che per l’accertamento della “consistenza” valgono TUTTI GLI ATTI
DESCRITTIVI, DICHIARATIVI, CERTIFICATIVI, ecc.... DAI QUALI POSSA DESUMERSI IN
VIA DIRETTA E/O MEDIATA QUALE VOLUME AVEVA L'IMMOBILE CHE SI INTENDE SOTTOPORRE
AL RINNOVATO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ENUNCIATO DAL LEGISLATORE.
DUNQUE :
-
NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ASSENSI COMUNALI;
-
NON SOLO PERIZIE E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE IN SEDI GIUDIZIARIE;
-
NON SOLO DISEGNI E RELATIVE ALLEGAZIONI UTILIZZATE PER ACCATASTAMENTI E/O
FRAZIONAMENTI
IMMOBILIARI,
-
non solo, insomma, documenti tecnici di vario uso, ma anche ATTESTAZIONI/
CERTIFICAZIONI DALLE QUALI EMERGA SEMPLICEMENTE CHE UN DETERMINATO EDIFICIO
POSSEDEVA AD UNA CERTA DATA - UN DETERMINATO VOLUME (ad esempio: un certificato
di collaudo; un certificato di destinazione urbanistica; una
dichiarazione notarile; ecc... : non escluso perizie giurate
storico-immobiliari appositamente redatte/documentate da parte di
professionisti abilitati) .
Però,
mi scusi, adesso andiamo al sodo perché anche un rudere … non è per sempre.
§
L’erede:
Il problema è che io non riesco a
dimostrare la “consistenza” preesistente al rudere. O meglio riesco a
dimostrare la legittimità del costruito esistente avendo ritrovato la licenza
edilizia degli anni 1960. Sul punto il Comune non questiona (quello che c’è è
come era nel progetto). Ma non ho riscontri documentali che esisteva un
edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è dove
il Comune questiona. La zona è anche isolata e quindi è difficile fare
riferimento a edifici simili circostanti.
- Il ristrutturatore:
Queste affermazioni, a dire il vero, mi sembrano meritevoli di
qualche approfondimento alla luce delle contraddizioni che rilevo e che le
riferisco/sintetizzo così:
Se è
vero che lei ha “ritrovato la licenza edilizia degli anni 1960” e “Sul punto il Comune non questiona (quello
che c’è è come era nel progetto)”, non capisco il senso della
successiva affermazione “Ma non ho riscontri documentali che esisteva
un edificio completo nelle sue parti (quindi con anche la copertura). E qui è
dove il Comune questiona ”: in altre parole, è
come se mi dicesse che ha tutta la documentazione, che il Comune ha tutta la
documentazione e che … … – nonostante questa situazione idilliaca e pacifica –
qualcuno riesce ad affermare che “non è
sufficiente a dimostrare la consistenza originaria attribuibile ad un rudere di
edificio regolarmente assentito in base ad
atti ancora disponibili ed ostensibili” ???? (mi scusi, non si
offenda, ma… non posso crederci…);
Aggiungo,
poi, che l’affermazione “Purtroppo io non riesco a dimostrare …”, mi
fa sobbalzare dalla sedia, perché mi dico:
va
bene, poniamo che gli atti disponibili siano insufficienti (E NON LO SONO) per
stabilire qual era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale
rudere;
poniamo,
cioè, che possa esistere una documentazione la quale – pur dimostrando che un
rudere abbia origine da un immobile regolarmente assentito – non restituisca
chiare indicazioni in ordine al “volume” autorizzato;
la
domanda è: “EMBE’?“. Qual è
il problema ? Forse questa situazione ci impedisce di stabilire la misura “superprecisa” del volume dell’edificio
preesistente al rudere ma non consente di negare che un “certo” volume dovesse necessariamente e inequivocabilmente
PRE-ESISTERE al rudere.
E qual
è questo volume? Ma è il volume “MINIMO” ritraibile dal rudere, cioè la misura
di quel volume che si ricava dal prodotto della “superficie planimetrica occupata dal rudere” per l’altezza reale (cioè misurata in sito)
o virtuale (cioè attribuibile per evidenza logico/funzionale) alle pareti
murarie residue;
In altre parole, qualora ricorra una
situazione come quella ipotizzata (e cioè che gli atti disponibili siano insufficienti per stabilire qual
era la “consistenza” dell’immobile preesistente all’attuale rudere), è possibile che ci venga negata la
possibilità di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di
riedificare l’intero volume dell’edificio assentito (perché la misura di tale volume non sarebbe interamente ritraibile dal
rudere), ma sarebbe illegittimo negarci la possibilità
di dar corso ad una ristrutturazione edilizia che pretenda di riedificare il
volume di quella parte dell’edificio assentito ricavabile dal rudere (la misura di tale parziale volume, infatti,
sarebbe – agli effetti della L.98/2013 – accertata e/o accertabile).
§
L’erede:
Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la
costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il
volume. Il rudere attuale, poi, è costituito solo da mura perimetrali senza
copertura e dà l’impressione di una costruzione iniziata ma non ultimata (e
quindi mai divenuta edificio completo nelle sue parti). E’ un bel rompicapo!
Possiamo parlare di “ripristino” e “consistenza” in una
situazione di edificio iniziato ma non finito? (quindi con un volume a suo
tempo assentito ma non realizzato completamente)
- Il ristrutturatore:
in aggiunta a quanto già riferito (relativamente
alla necessità di adottare, per dimostrare la consistenza dell’edificio
“preesistente“ al rudere, un adeguato criterio/metodo logico) nel suo caso, per fronteggiare lo scoglio oppositivo di chi si è
ancorato in una astratta posizione dubitativa, potrebbe ulteriormente allegare:
COPIE DI VECCHI ATTI NOTARILI E/O ATTI DI SUCCESSIONE CONTENENTI
DESCRIZIONE DEI CESPITI TRASFERITI TRA I precedenti PROPRIETARI dell’edificio
preesistente al rudere;
FOTO DI PARENTI O AMICI (panoramiche) DALLE QUALI SIA VISIBILE IL
VECCHIO EDIFICIO;
FOTO AEREE DELL’AERONAUTICA O DI ALTRI ENTI O PRIVATI;
ricevute di pagamento tasse/tributi;
dichiarazioni dei redditi;
dICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI (coltivatori,
raccoglitori di olive, trasportatori di legname, e ogni altro soggetto
coinvolto o partecipe delle normali attività connesse alla conduzione del
fondo);
dichiarazioni di prestatori d’opera, artigiani, operatori che siano
intervenuti, a vario titolo, per manutenzioni;
§
L’erede:
Purtroppo non ho trovato nulla al riguardo. La zona è isolata e
gli ultimi anziani che abitavano le case vicine sono deceduti. Per le foto
aeree è problematico perché ci sono gli alberi che mascherano. Quindi non ho
alcuna prova che quello che esiste ora è il resto di un edificio completo. Certo,
il costruito
esistente interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista
l'edificazione assentita, fino a raggiungere un'altezza di circa ml.2 dal piano
di campagna, ma - essendo la muratura in sasso - non si riesce a stabilire se
sono rimanenze di mura perimetrali di un edificio che era completo nelle sue
parti o di una costruzione iniziata ma non finita. Insomma, per il Comune siccome io non riesco a dimostrare la preesistente
consistenza dell’edificio, allora l’intervento si configura come “nuova
costruzione”. Non bastano le planimetrie. Ci vuole evidenza che un edificio
completo nelle sue parti esisteva là dove ora c’è il rudere.
- Il ristrutturatore:
“QUESTE AFFERMAZIONI, MI
SCUSI, SONO INCOMPRENSIBILI:
SE LEI, PRIMA, HA AFFERMATO CHE “Gli atti al comune sono chiari: c’è una licenza edilizia per la
costruzione di edificio rurale e ci sono le planimetrie ed è indicato anche il
volume.”, NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE DIMOSTRARE CHE “Il costruito esistente
interessa l'intero spazio su cui in progetto era prevista l'edificazione
assentita …” ;
DI CONSEGUENZA IL DUBBIO “Essendo la muratura in
sasso non si riesce a stabilire se sono rimanenze di mura perimetrali di un
edificio che era completo nelle sue parti o di una costruzione iniziata ma non
finita” NON HA RAGION D’ESSERE: SE C’E’ UN RUDERE UBICATO PLANIMETRICAMENTE SULLO STESSO SEDIME DI UN
EDIFICIO DOTATO DI “licenza edilizia per la costruzione di edificio rurale”, DOBBIAMO PRIORITARIAMENTE
INFERIRE – per convergenza e concordanza logico/fattuale - CHE quello e’ il
rudere di UN edificio edificato (l’archeologo che - scavando a Pompei o a Roma in via dei Fori
Imperiali – deducesse che tutti quei muri di mattoni altro non erano che
semplici … “recinzioni” … verrebbe demolito senza appello …);
per altro, LA
SCELTA DI ADOTTARE il metodo del “dubbio
a prescindere” come sostrato giustificativo dell’agire pubblico non ha radici tra
i principi che – secondo le enunciazioni della l. 241/90 - regolano, vincolano
e impegnano l’azione amministrativa, ed è intrinsecamente illogica perché,
SVINCOLANDOSI DALL’ANCORAGGIO AD elementi circostanziali, non pUò, PER
DEFINIZIONE, DAR LUOGO A POSSIBILITà “CONCLUSIVE”;
Pertanto :
la presenza del rudere è un
fatto che – per ciò stesso - “certifica” la preesistenza di un edificio;
l’esistenza di una “licenza edilizia per la
costruzione di edificio rurale” laddove –
oggi - C’è il rudere e’ un fatto che “certifica ulteriormente” la preesistenza
di un edificio;
un operatore che a questi fatti opponga il “dubbio a prescindere” (senza cioè indicare su quali
diverse e negative circostanze oggettive si fondi) che il rudere potrebbe
configurare “rimanenze di mura perimetrali di un edificio che (non) era completo nelle
sue parti o di una costruzione iniziata ma non finita”, compie un salto carpiato
nel ridicolo (oltre che nell’abuso perseguibile), perché è COME SE AFFERMASSE CHE IL NUOVO CONCETTO DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALLA L. 98/2013 SI APPLICA AGLI EDIFICI
costituiti DA FONDAZIONI, PARETI IN ELEVAZIONE, SOLAI E TETTI DI COPERTURA … …
e cioè, paradossalmente, non ai ruderi
(sic !) ;
dubitare per raggiungere la
verità è agire con intelligenza.
anche dubitare che si possa
raggiungere la verità è intelligente.
Ma dubitare senza
intelligenza è solo dubitare.
§ L’erede:
Il suo ragionamento è corretto, però volevo farle un appunto. Se
in una data area esiste una costruzione fatta di sole mura perimetrali fino ad
una certa altezza, dal punto di vista giuridico questa può essere: 1) un abuso;
2) un edificio iniziato ma non finito; 3) un resto di un edificio finito.
Trascuriamo per un attimo il caso 1), e le pongo la seguente
domanda: un edificio iniziato ma non finito è un rudere ?
- Il ristrutturatore:
DIPENDE.
PONIAMO IL CASO CHE UN NOSTRO TRISAVOLO ABBIA INIZIATO LA COSTRUZIONE DI UN
EDIFICIO DI DUE STANZE SOVRAPPOSTE:
BENE, SE DI TALE “OBIETTIVO EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A
CONCLUSIONE SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO
PARETI IN ELEVAZIONE DEL PIANO TERRA, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE
DI UN MANUFATTO CHE NON Può ESSERE EQUIPARATO AD
UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA
CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 non si estendono, evidentemente, aI RUDERI
DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito“;
SE, INVECE, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO
EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A
CONCLUSIONE NON
SOLO LE FONDAZIONI E LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONE MA ANCHE IL SOLAIO INTERMEDIO PIANO
TERRA/PRIMO PIANO, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE
PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA CONSEGUENZA è OVVIA:
le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma
non finito“, benchè il volume
ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a suo tempo “iniziato e finito“;
SE, inoltre, DI QUESTO STESSO “OBIETTIVO
EDIFICATORIO” SIANO STATE PORTATE A
CONCLUSIONE NON
SOLO LE FONDAZIONI, LE QUATTRO PARETI IN ELEVAZIONe e IL SOLAIO
INTERMEDIO PIANO TERRA/PRIMO PIANO MA
ANCHE LE QUATTRO PARETI IN
ELEVAZIONE del primo piano, SIAMO IN PRESENZA DELLA EDIFICAZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO, LA
CONSEGUENZA è OVVIA: le facoltà introdotte dalla l.98/2013 si estendono, evidentemente, aI RUDERI
DI QUESTO TIPO DI INTEVENTO COSTRUTTIVO “iniziato ma non finito “, ma – anche in questo
caso - il volume ri-edificabile non potrà superare il volume del piano terra a
suo tempo “iniziato e finito “.
Dopo
tutto questo commentare, parlare e riparlare del possibile e dell’impossibile,
mi scusi, ma mi faccia capire una cosa: MA LEI, QUESTA RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA LA VUOLE FARE O NO ?
§ L’erede:
CERTO CHE LA
VOGLIO FARE, MA …
- Il ristrutturatore:
l’erede non ebbe tempo di
terminare la frase …
il rumore delle prime bombe lo raggiunse e lo spinse a una fuga
precipitosa.
E anch’io lo imitai in direzione uguale e contraria …
ANDATE IN PACE
Il racconto del ristrutturatore/profugo che
– nonostante l’armatura imperforabile dell’art. 30 della legge 98/2013 – era
stato costretto a fuggire a gambe levate dalla guerra della consistenza, era
stupefacente e penetrò anche il cuore dei più ostili all’accoglienza.
E mentre altri come lui, a centinaia, si
accostavano su piccole conchiglie di legno, isolate, con andatura a bilico su
fulcri mobili, il responsabile della Protezione Civile, l’unico – tra i
presenti – evidentemente dotato del necessario sangue freddo, tintinnò un
numero sulla linea riservata.
“CODICE ROSSO”, pronunciò con secchezza
ed autorità, mentre il l’addetto alle pubbliche relazioni traduceva:
“Stiamo chiedendo a chi di dovere di INDIVIDUARE
UN SITO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN
FUGA DALLA GUERRA DELLA … CONSISTENZA“
E quando il responsabile della Protezione
Civile, silente, cominciò ad assentire alle assicurazioni telefoniche di un
importantissimo referente Governativo, fu lo stesso addetto alle pubbliche
relazioni a tradurre – con un sorriso che comunicava “tranquilli, stiamo
lavorando per voi” – :
”Andate in pace: entro un’ora si
provvederà ad
ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI SAGGI.
Geom. Marcellino Bottone
Piedimonte Matese, 15 settembre 2013
[1] Capita che, per l’insondabile
mistero delle ragioni sinaptiche, si formino nella nostra mente pensieri che –
a prima vista – ci appaiono del tutto incongrui con il tema o l’attività in cui
siamo impegnati. Pensieri che poi, a una seconda vista, sembrano densi di una
motivazione che ci sfugge. Pensieri, anzi, che a una terza vista ci narrano di
una sostanza elaborata e sensata, addirittura necessaria alle comprensione di
superficie. Pensieri che, quando ci sembrerà di aver dimenticato, si
riveleranno essere stati anticipazione di tutto ciò che poi avremmo scritto o
detto. Il pensiero che ha anticipato questo lavoro mi è apparso un giorno, spiazzante
e incongruo mentre pedalavo su una strada del circondario, con questa sintesi:
“Per vincere non basta insegnare al cavallo cos’è una
corsa. E’ anche necessario che il cavallo insegni al fantino cos’è un cavallo”.
Ne dò conto per consentire al Lettore di scegliere se adottare contromisure difensive
di prevenzione e profilassi …
[2]
Spero che il lettore di questo commento
possa tollerare questo strano consiglio dell’Autore: “A questo punto del testo
fermatevi, mettete sul vostro vecchio giradischi “OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO” di
Edoardo Bennato, rilassatevi e dopo, mi raccomando: solo dopo, ricominciate a
leggere”.
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